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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40687/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida contestando: violazione di legge (art. 218, comma 2, Cod. strada) e vizio di motivazione per carenza. Si è censurato che la Corte territoriale avrebbe determinato la durata della sospensione avendo riguardo unicamente alla "gravità del fatto" (criterio proprio dell'art. 133 c.p. per la determinazione della pena) e non ai parametri specifici richiesti dall'art. 218, comma 2, Cod. strada, ossia: entità del danno, gravità della violazione e pericolo che essa ha potuto creare per la circolazione. Inoltre si è dedotto che la fissazione in due anni risulta priva di giustificazione rispetto alle circostanze di fatto (violazione non grave, pericolo contenuto, danno modesto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo la violazione di legge nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Ha affermato che la durata della sospensione della patente deve essere determinata sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, Cod. strada e non con i criteri dell'art. 133 c.p.; ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione e ha rinviato per nuovo giudizio, sul solo punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 218, comma 2, Codice della strada

    La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve tener conto dei parametri elencati in questa disposizione (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione); tali parametri sono vincolanti e autonomi rispetto ai criteri penali.

  • art. 133 Codice penale

    Rappresenta i criteri generali per la determinazione della pena in ambito penale (es. gravità del fatto), ma non è utilizzabile quale criterio unico per quantificare la durata di una sanzione amministrativa accessoria come la sospensione della patente quando la legge richiede altri parametri.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), Codice di procedura penale

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare per violazione di legge e per vizi di motivazione: nel caso ha sorretto l'annullamento limitato alla parte della sentenza relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria.

  • art. 222 Codice della strada

    Richiamata in giurisprudenza come norma che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte ha richiamato precedenti che distinguono la motivazione della sanzione amministrativa accessoria da quella penale.

Massime di principio

  • La durata della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria va motivata sulla base dei parametri specifici dell'art. 218, comma 2, Cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione) e non sulla base dei criteri generali di determinazione della pena previsti dall'art. 133 c.p.
  • Se il giudice quantifica la durata della sospensione facendo riferimento solo alla "gravità del fatto" o ad altri criteri penali senza esplicitare il richiamo ai parametri del Codice della strada, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione per violazione di legge e carenza di motivazione.
  • La motivazione deve collegare espressamente la valutazione dei tre parametri di cui all'art. 218, comma 2, ai fatti concreti: entità del danno, grado di pericolosità per la circolazione e gravità della violazione devono essere valutati e motivati singolarmente o con esplicito bilanciamento.
  • L'annullamento per tale vizio è spesso limitato alla parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per riesame, senza necessariamente riesaminare la responsabilità penale o la pena principale.
  • Per il difensore, la censura sulla mancata o insufficiente motivazione della durata della sospensione è un rimedio efficace quando la decisione motivi la sanzione amministrativa con criteri inidonei o generici; in sede di nuovo giudizio il giudice dovrà applicare correttamente i parametri di legge e renderne esplicita la valutazione.

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