Deliberazione n. 49 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica il provvedimento adottato in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito. L’intervento mira a impedire la circolazione del contenuto sulla piattaforma e, in caso di acquisizione in chiaro, a garantirne la conservazione a fini probatori per dodici mesi con misure idonee a tutelare l’identificabilità degli interessati.
Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di intervento urgente su segnalazione di revenge porn nei confronti di Telegram FZ-LLC
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di una misura urgente adottata nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. L’oggetto è il rischio di diffusione, su piattaforma digitale, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 conv. in l. 205/2021, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti da sottoporre a successiva ratifica.
Segnalazione dell’interessato e avvio del procedimento
La persona interessata ha rappresentato di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il Garante ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e, entro il perimetro delle proprie competenze, ha attivato il meccanismo urgente previsto dal regolamento interno.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con la determinazione n. 23 del 23 gennaio 2025 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione, sulla relativa piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, ove acquisito in chiaro, il materiale oggetto della segnalazione per soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il provvedimento dà atto della trasmissione della determinazione al gestore della piattaforma e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Valutata la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 23/2025 adottato il 23 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito pratico
L’effetto concreto del provvedimento è l’imposizione a Telegram FZ-LLC di misure immediate volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e, se necessario, la sua conservazione temporanea a fini probatori con cautele idonee a proteggere la riservatezza e l’identificabilità della persona interessata.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama il GDPR, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure in attesa della successiva ratifica.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 23 gennaio 2025 un provvedimento urgente.
Contenuto delle misure disposte
Con la determinazione urgente sono state impartite due misure principali: l’ordine a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del provvedimento
Il Garante, preso atto della nota di trasmissione al gestore della piattaforma, delle osservazioni ex art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione agli atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 23/2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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