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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25456/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) ) con riferimento all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000; si deduceva l'insussistenza della condotta commissiva richiesta dall'art. 10 (si sarebbe trattato invece di un comportamento omissivo riconducibile all'illecito amministrativo di cui all'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997), poiché non vi sarebbe prova dell'istituzione delle scritture contabili ma solo del rinvenimento di copie di fatture presso i clienti; 2) vizio in ordine alla recidiva contestata, deducendo che le pregresse decisioni indicate nel casellario non possono essere utilizzate a fini di recidiva: una riguarda un reato colposo; un'altra è stata estinta ipso iure ai sensi dell'art. 445 c.p.p. per decorrenza del termine quinquennale; l'ultima era stata seguita da affidamento in prova con esito positivo e ha quindi perduto rilevanza ai fini della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendolo manifestamente infondato) e ha accolto il secondo motivo. Ha confermato la valutazione sulla configurabilità del reato ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000, ritenendo sufficiente, ai fini della sussistenza del reato, il rinvenimento di copie di fatture presso i clienti come elemento dal quale desumere l'esistenza delle relative copie presso l'emittente e dunque la possibile loro distruzione o occultamento. Tuttavia, ha ritenuto erronea la valutazione della Corte di merito sulla recidiva: nessuna delle pregresse sentenze rileva per la recidiva (la prima per essere un delitto colposo; la seconda per essere estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; la terza per avere perso gli effetti penali a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio (ossia alla qualificazione della recidiva e alla determinazione della pena) e rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari

    Il reato richiede l'esistenza preventiva delle scritture o dei documenti obbligatori; la mera omissione non è sufficiente. Tuttavia il rinvenimento di copie presso terzi (clienti) può legittimamente far desumere che copie esistessero anche presso l'emittente e che la loro mancata reperibilità sia effetto di distruzione o occultamento idoneo a integrare il reato.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Norma sanzionatoria amministrativa concernente la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili; distinta dalla fattispecie penale dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, che richiede un elemento commissivo (distruzione/occultamento) e l'effettiva istituzione dei documenti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e vizi di motivazione; è la disposizione formale alla cui stregua sono stati dedotti i motivi di impugnazione.

  • art. 444 e art. 445 c.p.p.

    Le sentenze pronunciate con patteggiamento (art. 444) possono perdere rilevanza ai fini della recidiva se gli effetti sono estinti in conseguenza del decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2; tale estinzione opera ipso iure e rende la precedente decisione non valutabile per la recidiva.

  • art. 99 c.p.

    Norme sulla recidiva: per la valutazione della recidiva è necessario accertare la natura e l'effettiva persistenza degli effetti delle precedenti condanne; condanne per delitti colposi o estinte per effetto di norme di estinzione non possono essere computate a fini di recidiva nel caso concreto.

  • d.P.R. n. 633/1972 (art. 21, comma 4 e art. 39, comma 3) e d.P.R. n. 600/1973 (art. 22)

    Richiamate per spiegare l'obbligo di conservazione delle fatture e la duplice esemplificazione delle stesse (uno esemplare consegnato alla controparte), fondamento logico per desumere l'esistenza di copie presso l'emittente quando una copia è rinvenuta presso il destinatario.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato quale norma civilistica che impone obblighi di conservazione contabile, utile a corroborare l'assunto circa l'obbligo di conservazione delle fatture.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata solo in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) è necessario dimostrare che le scritture o i documenti obbligatori siano stati effettivamente istituiti; la mera mancata esibizione può invece rientrare nell'ambito delle sanzioni amministrative (art. 9 d.lgs. n. 471/1997).
  • Il rinvenimento di copie di fatture presso i clienti può costituire elemento indiziario legittimo per desumere l'esistenza di copie presso l'emittente e, in mancanza di tali copie, può legittimamente indurre a ritenere la loro distruzione o occultamento, a condizione che la motivazione giudiziale valuti concretamente l'elemento indiziario.
  • In tema di recidiva, occorre esaminare la natura e la persistenza degli effetti delle pregresse decisioni: le condanne per delitti colposi non sono utilizzabili per fondare la recidiva quando la recidiva è contestata in rapporto a reati dolosi; le sentenze di patteggiamento possono perdere rilevanza per effetto dell'estinzione prevista dall'art. 445 c.p.p. (decorso del termine quinquennale) che opera ipso iure; gli esiti positivi dell'affidamento in prova che comportano estinzione degli effetti penali precludono l'uso di quella condanna ai fini della recidiva.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe: (a) contestare l'esistenza dell'istituzione delle scritture/documenti (produrre prove circa l'assenza di registri o la gestione contabile), oppure proporre spiegazioni plausibili per l'assenza di copie; (b) verificare con attenzione il casellario giudiziale e l'effettiva sussistenza/estinzione degli effetti delle pregresse sentenze (patteggiamento, affidamento in prova, reati colposi) per opporre l'iniquità della contestazione di recidiva; (c) chiedere, se necessario, la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio quando la recidiva venga esclusa.
  • La corte di legittimità controlla sia la corretta applicazione della norma sostanziale sia la valutazione degli effetti penali delle pregresse decisioni; quindi nelle impugnazioni è cruciale documentare non soltanto le modalità della condotta contestata ma anche lo stato giuridico delle condanne pregresse (eventuali provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, decorrenze dei termini di estinzione, natura dolosa/colposa).

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