Sentenza del 12/04/2017 n. 2977 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCONTO ACCISE - Riduzione per anomalia nell'attività d'impresa - Necessaria autorizzazione preventiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l'impresa di ridurre autonomamente gli acconti delle accise sul gas naturale quando, a causa della cessazione o della drastica riduzione dell'attività, l'acconto calcolato sulla base dei consumi o dei versamenti del periodo precedente risulti manifestamente sproporzionato rispetto all'accisa effettivamente dovuta. L'Amministrazione sosteneva, secondo l'impostazione contestata, la necessità di una preventiva autorizzazione amministrativa per applicare la riduzione.
La decisione
La riduzione dell'acconto è stata ritenuta legittima anche se effettuata dall'impresa prima dell'autorizzazione dell'Agenzia, purché sia dimostrata una particolare anomalia dell'attività d'impresa, come la cessazione quasi totale della commercializzazione del gas naturale, tale da rendere evidentemente sproporzionato l'acconto ordinario. La preventiva autorizzazione non è stata considerata necessaria in tale situazione, poiché imporla avrebbe comportato un prelievo non proporzionato alla reale capacità contributiva.
Norme richiamate
Art. 26, comma 13, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise)
Consente all'Amministrazione finanziaria di sospendere o ridurre la misura degli acconti delle accise nei casi di particolare anomalia nell'attività d'impresa.
La norma deve essere applicata tenendo conto della situazione effettiva dell'impresa: quando l'attività si riduce drasticamente e l'acconto ordinario diventa manifestamente sproporzionato, la riduzione può essere riconosciuta anche senza attendere una preventiva autorizzazione formale.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio di capacità contributiva impedisce che siano richiesti acconti fiscali manifestamente sproporzionati rispetto all'attività economica effettivamente esercitata e all'imposta presumibilmente dovuta.
Massime di principio
- Quando una norma consente di adeguare gli acconti a situazioni anomale dell'attività, occorre privilegiare la corrispondenza tra acconto e imposta effettivamente prevedibile.
- La preventiva autorizzazione amministrativa non dovrebbe essere considerata un requisito assoluto quando il versamento integrale dell'acconto determinerebbe un prelievo manifestamente sproporzionato e contrario alla capacità contributiva, purché l'anomalia sia concreta e adeguatamente documentata.
- La riduzione autonoma dell'acconto comporta comunque l'onere di dimostrare la reale e significativa contrazione dell'attività, non essendo sufficiente una mera previsione soggettiva o una difficoltà economica generica.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare documentazione contabile, contrattuale e commerciale idonea a provare la cessazione o la drastica riduzione dell'attività e a giustificare l'importo dell'acconto versato.
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