Sentenza del 13/04/2015 n. 461 - Comm. Trib. Prov. Bologna
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - adesione al PVC ex art. 5-bis, d. lgs. n. 518/1997 - Nuovi elementi emersi successivamente - Avviso di accertamento emesso per lo stesso anno - Duplicazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità di un nuovo avviso di accertamento relativo al medesimo periodo d'imposta, emesso dopo l'adesione al processo verbale di constatazione (PVC) ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997. La censura riguardava, in particolare, la presunta duplicazione dell'accertamento e il disconoscimento dell'inerenza di spese di pubblicità, ritenute riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha escluso che vi fosse una duplicazione di accertamento. L'Amministrazione può emettere, per lo stesso periodo d'imposta, un ulteriore avviso ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 quando emergano nuovi elementi non conosciuti durante la verifica conclusa con il PVC. Nel caso concreto, i nuovi elementi riguardavano il fornitore delle prestazioni pubblicitarie e non erano emersi nella precedente verifica della Guardia di finanza. Pertanto, l'avviso era legittimo sotto questo profilo; la controversia è stata definita con l'accoglimento del ricorso del contribuente limitatamente agli aspetti riconosciuti dal giudice tributario, mentre è stata confermata la legittimità del recupero relativo alle spese non inerenti.
Norme richiamate
Art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997
Adesione al processo verbale di constatazione
L'adesione al PVC non impedisce in assoluto ulteriori accertamenti per lo stesso periodo d'imposta, qualora successivamente emergano elementi nuovi e non conosciuti durante la verifica.
Art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Avviso di accertamento integrativo o modificativo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
Consente all'Amministrazione finanziaria di emettere un ulteriore avviso per il medesimo periodo d'imposta, purché fondato su nuovi elementi effettivamente sopravvenuti o conosciuti successivamente e adeguatamente indicati nell'atto.
Art. 109, TUIR
Imputazione temporale e requisiti di deducibilità dei componenti negativi
Le spese sono deducibili solo se inerenti all'attività d'impresa e adeguatamente documentate. Il disconoscimento è legittimo quando gli elementi acquisiti dimostrano che le operazioni sono soggettivamente inesistenti o comunque non riferibili all'attività esercitata.
Massime di principio
- L'adesione a un PVC non produce necessariamente un effetto preclusivo assoluto: un nuovo accertamento per lo stesso anno è possibile se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di elementi nuovi, non conosciuti e non conoscibili con la verifica precedente.
- Un avviso integrativo o modificativo deve indicare in modo concreto quali siano i nuovi elementi e spiegare perché non erano disponibili al momento del primo accertamento; non è sufficiente una semplice diversa valutazione degli stessi dati.
- La scoperta di irregolarità riferibili ai fornitori può giustificare il recupero di costi già dedotti, soprattutto quando dimostri l'inesistenza soggettiva delle operazioni o l'assenza di inerenza.
- In caso di contestazione, il contribuente deve distinguere tra una vera duplicazione dell'accertamento, vietata in assenza di nuovi elementi, e un accertamento integrativo fondato su fatti nuovi, astrattamente ammissibile.
- L'inerenza delle spese non si presume automaticamente dalla loro contabilizzazione: deve risultare dal collegamento effettivo con l'attività d'impresa e dalla concreta riferibilità delle prestazioni al soggetto che le ha fatturate.
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