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Legge

L.R. Liguria 5/2023

DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Liguria 5/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e regola il servizio civile regionale in Liguria, con programmazione triennale e piani annuali, albo degli enti, consulta regionale, progetti e riconoscimenti per i giovani. Prevede ambiti di intervento, durata da 6 mesi a 3 anni, regole per ammissione e rapporto, sostegni economici e valorizzazione delle competenze. Vigente dal 2023, con abrogazione della disciplina previgente.

Disciplina del servizio civile regionale in Liguria

Disciplina del servizio civile regionale in Liguria

La legge disciplina il servizio civile regionale della Regione Liguria, in coordinamento con il d.lgs. 40/2017 e nel rispetto dei principi costituzionali. Definisce finalità, soggetti, programmazione, progetti, rapporti con i giovani volontari, sostegni economici e strumenti di valutazione.

Finalità e impostazione generale

Il servizio civile regionale è qualificato come risorsa di progresso per la comunità e di partecipazione dei giovani alla vita sociale. La legge mira a promuovere:

  • cultura della pace, non violenza, solidarietà, scambi e confronto interculturale;
  • cittadinanza attiva, consapevolezza di diritti e doveri e crescita personale;
  • appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale;
  • sviluppo di competenze, orientamento, formazione e IVC delle competenze;
  • tutela e fruizione del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale;
  • coesione territoriale, pari opportunità, sussidiarietà e economia solidale.

Al perseguimento di tali finalità possono concorrere anche risorse statali ed eurounitarie.

Modalità di attuazione, durata e ambiti di intervento

Il servizio civile regionale si svolge in coerenza con la programmazione regionale e può essere attuato anche tramite patti di sussidiarietà finalizzati alla coprogettazione degli interventi sul territorio, con associazioni temporanee di scopo tra gli enti iscritti all’albo.

La durata dei progetti è variabile da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, secondo il progetto e gli indirizzi programmatori regionali. La Regione cura gestione e monitoraggio anche con metodologie digitali.

Gli ambiti di intervento comprendono, tra gli altri:

  • assistenza e soccorso;
  • educazione, contrasto alla povertà educativa e promozione dei diritti umani;
  • sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
  • cittadinanza attiva, tutela dei diritti e contrasto alla marginalità;
  • tutela ambientale, riqualificazione urbana e coesione sociale e territoriale;
  • patrimonio storico-artistico e culturale;
  • cultura, sport, economia solidale e consumo consapevole;
  • ambiti sperimentali e innovativi coerenti con le finalità della legge.

Soggetti coinvolti e albo degli enti

Sono soggetti del servizio civile regionale:

  • la Regione Liguria;
  • gli enti di servizio civile regionale iscritti all’albo e operanti nel territorio regionale, singoli o associati;
  • i giovani tra 15 e 30 anni.

Parte attiva del sistema possono essere anche enti del Terzo settore non iscritti all’albo, scuole secondarie di secondo grado, CPIA, organismi formativi e istituti per l’inclusione sociale e il recupero di persone soggette a restrizione della libertà personale.

È istituito presso la Giunta regionale l’Albo degli enti di servizio civile regionale, cui possono iscriversi enti pubblici e privati operanti sul territorio regionale, senza scopo di lucro e coerenti con le finalità della legge. Gli iscritti presentano e attuano i progetti, anche in forma associata. È inoltre prevista la possibilità di supportare il riconoscimento delle competenze dei giovani che terminano il servizio, se l’ente è titolato ai sensi della l.r. 18/2009.

Programmazione regionale, Consulta e Conferenza

La Giunta predispone il Programma triennale del servizio civile regionale e approva il Piano attuativo annuale. La programmazione è alimentata dalle proposte della Consulta regionale per il servizio civile e dagli esiti della Conferenza regionale.

La Consulta regionale è un organismo consultivo della Giunta, con durata pari alla legislatura, composto da rappresentanti istituzionali, del Terzo settore, dell’università, della scuola, degli enti di servizio civile e dei volontari. Le designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta; la partecipazione è gratuita.

La Conferenza regionale è convocata ogni tre anni come sede di confronto, valutazione e impulso per la programmazione successiva, con partecipazione di enti iscritti, istituzioni, associazioni e giovani volontari.

Progetti, ammissione dei giovani e rapporto di servizio

Il servizio civile regionale si realizza attraverso progetti presentati dagli enti iscritti all’albo, anche tramite patti di sussidiarietà, a seguito di avviso pubblico e approvazione della Giunta regionale.

I progetti devono indicare obiettivi, interventi, durata, formazione, criteri di selezione e, se previsto, percorsi di individuazione e validazione delle competenze. Il finanziamento è subordinato alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Possono accedere:

  • i giovani residenti o domiciliati in Liguria di età compresa tra 18 e 30 anni;
  • in specifici casi, giovani di 15-16 anni inseriti in percorsi scolastici o formativi;
  • giovani di 15-30 anni inseriti in percorsi di inclusione sociale.

La domanda si presenta agli enti titolari secondo gli avvisi pubblici; la selezione, se prevista, è svolta dai soggetti attuatori. Non possono partecipare coloro che abbiano avuto un rapporto di lavoro con l’ente nei 12 mesi precedenti. Il servizio non può sostituire personale dell’ente. Al termine, la Regione rilascia attestato di svolgimento.

Il rapporto nasce con contratto tra giovane ed ente titolare del progetto; per talune esperienze scolastiche/formative il rapporto si instaura tramite accordo tra istituto/organismo formativo ed ente di servizio civile. Il compenso non ha natura retributiva e l’attività non configura rapporto di lavoro.

Sostegni, benefici e valorizzazione delle competenze

La Regione sostiene i progetti secondo i criteri della programmazione triennale e riconosce ai giovani compensi o benefici definiti dalla programmazione e dalle progettazioni specifiche.

Il servizio civile regionale prestato per almeno sei mesi può essere valutato nei concorsi pubblici per l’assunzione nei ruoli della Regione e del settore regionale allargato, con il medesimo valore del servizio prestato presso enti pubblici.

I giovani hanno diritto alla formazione prevista e possono chiedere l’apertura del dossier individuale e, se terminano utilmente il percorso concordato, l’accesso alla validazione e certificazione delle competenze ai sensi della l.r. 18/2009.

È previsto anche un elenco regionale dei giovani volontari, destinato a creare reti giovanili per informazione, formazione e partecipazione a interventi specifici della programmazione.

Formazione degli operatori e rapporto con il servizio civile universale

La Regione sostiene la formazione e l’aggiornamento dei soggetti e operatori responsabili del servizio civile degli enti iscritti all’albo; al termine è rilasciato attestato di partecipazione.

La legge disciplina anche il raccordo con il servizio civile universale: la Regione ne attua le funzioni nei limiti delle risorse statali, la Giunta si pronuncia su piani, programmi e accordi previsti dalla normativa nazionale, e i volontari del servizio civile universale possono partecipare anche al servizio civile regionale e iscriversi all’elenco regionale dei volontari.

Monitoraggio, valutazione e controlli

La legge prevede un forte presidio di monitoraggio e valutazione:

  • la struttura regionale competente tiene l’albo, cura iscrizioni e cancellazioni, monitora i progetti e gli esiti, promuove il servizio e organizza formazione e informazione;
  • la Giunta controlla l’attuazione dei progetti e gli esiti raggiunti;
  • il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati, con relazione iniziale entro 18 mesi dall’entrata in vigore e successivamente ogni tre anni.

Le relazioni periodiche devono contenere dati su patti di sussidiarietà, interventi realizzati, giovani avviati, dossier individuali, attività formative, iniziative di promozione e risultati del monitoraggio.

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Le nuove disposizioni attuative sull’albo devono essere approvate entro 90 giorni. Il Programma triennale deve essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Fino alla nuova approvazione restano validi il precedente programma regionale e l’iscrizione all’albo previgente, nonché i procedimenti e i progetti già in corso, che continuano a essere disciplinati dalla normativa vigente al momento dell’avvio. La consulta previgente resta in carica fino al termine della legislatura.

Sono abrogate la previgente legge regionale sul servizio civile e varie disposizioni correlate, nonché il regolamento regionale attuativo del 2006.

Aspetti finanziari

Per il 2023 e 2024 gli oneri sono coperti tramite riduzione e contestuale riallocazione di euro 100.000 annui dalla Missione 4 alla Missione 12 del bilancio regionale 2023-2025. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

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