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Sentenza

Sentenza del 11/01/2017 n. 164 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Imposta unica sulle scommesse - Mero invio di dati per conto terzi - Soggettività passiva - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse raccolte nel 2007, per un importo di 42.421,54 euro oltre interessi. Ha sostenuto, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, l'applicazione illegittima dell'aliquota massima, l'assenza di soggettività passiva in quanto mero trasmettitore di dati privo di poteri decisionali e di rischio d'impresa, l'assenza di partecipazione al contratto di scommessa e la mancanza del presupposto territoriale, poiché le scommesse sarebbero state accettate dal bookmaker estero a Malta. Ha inoltre prospettato possibili contrasti con il diritto dell'Unione europea e con la Costituzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto soggetto passivo dell'imposta chiunque gestisca o raccolga scommesse con qualsiasi mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche esteri, indipendentemente dall'esistenza o efficacia della concessione italiana. La mera trasmissione dei dati non esclude la soggettività passiva, poiché costituisce comunque un'attività funzionale alla raccolta delle scommesse e riconducibile almeno a un mandato senza rappresentanza. È stata ritenuta legittima anche l'applicazione dell'aliquota massima, poiché l'accertamento induttivo era stato giustificato dalla compilazione solo parziale del questionario inviato dall'Ufficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

    L'imposta è dovuta anche quando la raccolta delle scommesse avviene in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dall'autorità italiana.

  • Art. 3 del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Soggetto passivo d'imposta

    È soggetto passivo chiunque gestisca, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.

  • Art. 1, comma 66, della legge 13 dicembre 2010, n. 220

    Norma di interpretazione autentica degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998

    La disposizione chiarisce retroattivamente che l'imposta si applica anche alle scommesse raccolte senza concessione efficace e che la soggettività passiva comprende gli intermediari o gestori che operano per conto di bookmaker esteri. Il soggetto per conto del quale l'attività è svolta è obbligato in solido al pagamento dell'imposta e delle sanzioni.

  • Art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

    Applicazione dell'aliquota massima in caso di accertamento induttivo

    Quando il contribuente non fornisce integralmente le informazioni richieste dall'Ufficio, l'accertamento induttivo può comportare l'applicazione dell'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa.

  • Art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    Libera prestazione dei servizi

    La Commissione ha escluso che l'applicazione dell'imposta unica determini una discriminazione tra operatori italiani e bookmaker stabiliti in altri Stati membri, poiché il tributo si applica indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore.

  • Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

    Il ricorrente ne aveva prospettato l'utilizzo, ma la Commissione non ha ritenuto necessario effettuare alcun rinvio pregiudiziale.

  • Articoli 3 e 53 della Costituzione

    Principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva

    La Commissione ha escluso profili di illegittimità costituzionale, ritenendo coerente l'assoggettamento del centro di trasmissione dati per evitare una disparità rispetto agli operatori autorizzati in Italia.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può ricadere anche su un intermediario o centro di trasmissione dati che non accetta formalmente le scommesse, non determina le quote e non sopporta il rischio economico, se la sua attività è funzionale alla gestione o raccolta delle giocate.
  • L'assenza, l'inefficacia o l'illegittimità della concessione del bookmaker estero non elimina l'obbligo tributario: l'imposta può essere dovuta proprio in relazione a scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio italiano.
  • La qualificazione civilistica del rapporto come semplice servizio, mandato o intermediazione non è decisiva; conta il ruolo concretamente svolto nella raccolta e trasmissione delle scommesse.
  • Quando l'attività è svolta per conto di un soggetto estero, il bookmaker e l'intermediario possono essere tenuti solidalmente al pagamento dell'imposta secondo la disciplina applicabile.
  • La mancata o parziale risposta ai questionari dell'Amministrazione può legittimare un accertamento induttivo e l'applicazione dell'aliquota massima prevista per la relativa tipologia di scommessa.
  • L'applicazione uniforme dell'imposta a bookmaker nazionali ed esteri, senza riferimento alla loro nazionalità, è stata ritenuta in linea di principio compatibile con la libera prestazione dei servizi e con i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.

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