Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 207 del 2-8-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare informa sull'effetto dell'art. 18 della legge 2.7.1991, n. 202, che ha elevato dello 0,25% l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti con decorrenza 1.5.1991. Vengono aggiornate le tabelle di contribuzione per varie categorie, con esclusione dei disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e rimboschimento, per i quali si confermano le regole speciali. Sono inoltre fornite indicazioni specifiche per lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, artigiani e commercianti, prosecutori volontari e per alcune rilevazioni contabili e coefficienti di ripartizione.

Aumento dell'aliquota contributiva dello 0,25% dal 1.5.1991 e aggiornamento delle tabelle di contribuzione volontaria

Aggiornamento delle aliquote contributive e delle tabelle di contribuzione

La circolare recepisce gli effetti dell’art. 18 della legge 2 luglio 1991, n. 202, di conversione del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, che incrementa dello 0,25% l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 1 maggio 1991. In conseguenza di tale intervento, vengono aggiornate le tabelle contributive e le istruzioni operative per diverse categorie assicurative e per alcune poste contabili.

Ambito di applicazione dell’aumento

L’aumento interessa tutte le categorie di lavoratori dipendenti, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca. La circolare precisa tuttavia che la variazione non riguarda i disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, per i quali continua ad applicarsi la disciplina speciale prevista dalla legge 6 agosto 1975, n. 418. Per questa categoria viene nuovamente allegata la tabella contributiva di riferimento.

Nuove tabelle e invariabilità di alcuni parametri

Sono predisposte nuove tabelle di contribuzione, efficaci dal 1 maggio 1991, che sostituiscono quelle allegate alla circolare n. 99 dell’11 aprile 1991. La circolare evidenzia che, rispetto alle tabelle precedenti, restano invariati sia le classi di retribuzione sia le retribuzioni medie imponibili. Gli allegati richiamati servono quindi a recepire il solo adeguamento contributivo, senza modifiche dei parametri retributivi di base.

Lavoratori dipendenti, domestici e prosecutori volontari

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la retribuzione minima di riferimento determina dal 1 maggio 1991 una contribuzione minima settimanale pari a L. 22.047, di cui L. 268 a titolo di quota base. Si tratta di un effetto diretto dell’incremento dell’aliquota FPLD sul calcolo della contribuzione minima dovuta.

Lavoratori agricoli dipendenti

Anche per i lavoratori agricoli dipendenti varia, dal 1 maggio 1991, la misura dei contributi volontari settimanali per l’assicurazione IVS, per effetto dell’aumento dello 0,25% del contributo dovuto al FPLD. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato n. 5. La circolare indica inoltre che il contributo volontario minimo settimanale per tali lavoratori è pari a L. 29.214 a decorrere dalla stessa data.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: disciplina 1991

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella gestione speciale vengono fornite le tabelle dei contributi volontari per l’anno 1991, contenute negli allegati nn. 6 e 7. La prima tabella si applica dal 1 gennaio al 31 marzo 1991, mentre la seconda opera dal 1 aprile 1991 in avanti e tiene conto dell’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVS stabilito dall’art. 18 della legge n. 202/1991.

Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente all’entrata in vigore della legge 2 agosto 1990, n. 233, la circolare evidenzia che non è ancora possibile l’inserimento definitivo nelle classi di contribuzione previste. Tale operazione richiede infatti l’inquadramento delle aziende da parte dello SCAU, sulla base delle dichiarazioni aziendali ex art. 14 della legge n. 233 e della successiva formazione degli elenchi dei lavoratori con indicazione della fascia di appartenenza. In attesa di tali dati, si conferma l’inserimento provvisorio nella prima classe di contribuzione, con versamento della misura minima prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 233: L. 51.168 dal 1 gennaio al 30 aprile 1991 e L. 51.656 dal 1 maggio 1991 in poi.

Istruzioni contabili per i coltivatori diretti

La circolare richiama l’art. 12, comma 4, della legge n. 233/1990, che prevede per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni il versamento di un contributo addizionale del 2% ai fini delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti anteriormente al 2 maggio 1969. Per la relativa rilevazione contabile sono istituiti i conti CMR 22/22 e CMR 22/72, distinti in base alla competenza degli anni precedenti o dell’anno in corso.

Viene inoltre segnalato che, per effetto dell’art. 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, che ha ripristinato dal 1 gennaio 1991 il contributo addizionale di cui all’art. 17 della legge n. 160/1975, il contributo affluisce direttamente alla gestione CD/CM. Viene quindi meno l’esigenza di rilevare il rimborso allo Stato e viene eliminato il conto CMR 34/15. I conti indicati negli allegati 8 e 9 della circolare n. 99 dell’11 aprile 1991 sono sostituiti da quelli e dai coefficienti di ripartizione riportati negli allegati nn. 10 e 11 della presente circolare.

Mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O.

Per i mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O. restano ferme le disposizioni della circolare n. 83 del 26 marzo 1991. Tali assicurati devono continuare a versare provvisoriamente, anche per l’anno 1991, gli importi dei contributi volontari vigenti per l’anno 1990.

Artigiani e commercianti

Per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, l’art. 18, comma 2, della legge n. 202/1991 dispone un aumento di 1 punto percentuale dell’aliquota contributiva con decorrenza 1 aprile 1991. Da tale data risultano pertanto modificati gli importi mensili dei contributi volontari, riportati nell’allegato n. 8.

Coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile e coefficienti di ripartizione

L’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti comporta, dal 1 maggio 1991, la variazione del coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, fissato nella misura di 0,112975.

Per i contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi, sono inoltre determinati nuovi coefficienti di ripartizione tra le varie gestioni assicurative, come indicato nell’allegato n. 9. Restano invece confermati i conti di imputazione contabile previsti dalle tabelle 8 e 9 della circolare n. 99 dell’11 aprile 1991.

Punti principali

Aumento dell’aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti

La legge n. 202/1991, di conversione del D.L. n. 151/1991, ha disposto dal 1.5.1991 un aumento dello 0,25% dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. La variazione riguarda tutte le categorie dei lavoratori dipendenti, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca.

Esclusione dei disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e rimboschimento

L’aumento non si applica ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, la cui tutela previdenziale e assistenziale resta disciplinata dalla legge 6.8.1975, n. 418. Per tali soggetti viene richiamata nuovamente la relativa tabella di contribuzione.

Aggiornamento delle tabelle di contribuzione e valori invariati

Sono state predisposte nuove tabelle di contribuzione, efficaci dal 1.5.1991, che sostituiscono quelle allegate alla circolare n. 99 dell’11.4.1991. Restano invece invariati, rispetto alle tabelle precedenti, le classi di retribuzione e le retribuzioni medie imponibili.

Prosecutori volontari con qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, la retribuzione minima di riferimento comporta dal 1.5.1991 una contribuzione minima settimanale di L. 22.047, di cui L. 268 a titolo di quota base.

Lavoratori agricoli dipendenti

L’incremento dello 0,25% del contributo al FPLD determina, dal 1.5.1991, una variazione anche degli importi dei contributi volontari settimanali per l’assicurazione IVS dei lavoratori agricoli dipendenti. La tabella aggiornata è riportata nell’allegato n. 5. Dal 1.5.1991 il contributo volontario minimo settimanale è pari a L. 29.214.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: tabelle 1991 e prima applicazione

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella gestione speciale sono riportate negli allegati nn. 6 e 7 le tabelle dei contributi volontari 1991. La prima si applica dal 1.1.1991 al 31.3.1991, mentre la seconda si applica dal 1.4.1991 in poi e tiene conto dell’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVS previsto dall’art. 18 della legge n. 202/1991.

Inserimento provvisorio dei CD/CM prosecutori volontari

Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dopo l’entrata in vigore della legge 2.8.1990, n. 233, non è ancora possibile l’inserimento definitivo nelle classi di contribuzione. Occorre attendere l’inquadramento delle aziende da parte dello SCAU, sulla base delle dichiarazioni aziendali ex art. 14 della legge n. 233 e della successiva formazione degli elenchi dei lavoratori con indicazione della fascia di appartenenza. In attesa di tali elementi, si conferma l’inserimento provvisorio nella prima classe di contribuzione e il versamento della misura minima prevista dall’art. 10, comma 2, della legge n. 233: L. 51.168 dal 1.1.1991 al 30.4.1991 e L. 51.656 dal 1.5.1991 in poi.

Istruzioni contabili per i coltivatori diretti

Ai fini della rilevazione contabile del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, comma 4, della legge n. 233/1990 per le pensioni ai superstiti, sono istituiti i conti CMR 22/22 e CMR 22/72, da utilizzare rispettivamente per contributi di anni precedenti e dell’anno in corso. Inoltre, il ripristino del contributo addizionale disposto dall’art. 13 della legge n. 405/1990, che affluisce direttamente alla gestione CD/CM, comporta l’eliminazione del conto CMR 34/15. I conti indicati negli allegati 8 e 9 della circolare n. 99/1991 sono sostituiti da quelli e dai coefficienti di ripartizione degli allegati nn. 10 e 11 della presente circolare.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O.

Per i mezzadri e coloni reinseriti nell’A.G.O. si confermano le disposizioni della circolare n. 83 del 26.3.1991: anche per l’anno 1991 devono continuare a versare provvisoriamente gli importi dei contributi volontari vigenti per il 1990.

Artigiani ed esercenti attività commerciali

L’art. 18, comma 2, prevede per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali un aumento di 1 punto percentuale dell’aliquota contributiva, con decorrenza 1.4.1991. Di conseguenza, da tale data risultano variati gli importi mensili dei contributi volontari indicati nell’allegato n. 8.

Coefficiente per la retribuzione pensionabile dei prosecutori volontari domestici

Per i prosecutori volontari autorizzati con qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari, il coefficiente di determinazione della retribuzione pensionabile varia dal 1.5.1991 e viene fissato in 0,112975.

Nuovi coefficienti di ripartizione

Per i contributi volontari dovuti dai prosecutori volontari, con esclusione dei lavoratori autonomi, sono stati determinati nuovi coefficienti di ripartizione fra le varie gestioni assicurative, indicati nell’allegato n. 9. Restano confermati i conti di imputazione contabile delle tabelle 8 e 9 della circolare n. 99/1991.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.