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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26160 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava alla società l'importazione, tra il 2006 e il 2008, di lampade fluorescenti compatte provenienti dalla Cina, dichiarate come prodotte da un'impresa cinese cui si applicava un dazio antidumping ridotto del 20,2%, mentre risultavano effettivamente fabbricate da un diverso produttore soggetto al dazio pieno del 66,1%. Venivano quindi recuperati i maggiori dazi e applicate le sanzioni. La società ha contestato, tra l'altro, la mancata osservanza del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione dell'avviso, il valore probatorio dei certificati FORM A, la valutazione delle prove, l'asserita violazione delle regole sulle presunzioni e il proprio legittimo affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità del recupero dei maggiori dazi e delle sanzioni. Ha stabilito che in materia doganale si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. n. 374 del 1990 e non il termine dilatorio generale di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente, poiché il procedimento doganale aveva comunque garantito il contraddittorio preventivo. L'avviso era sufficientemente motivato sulla base delle verifiche autonome dell'Amministrazione, mentre le informazioni OLAF avevano avuto solo funzione d'impulso. Il certificato FORM A non aveva efficacia privilegiata e poteva essere disatteso in presenza di elementi contrari. La società non ha inoltre dimostrato la sussistenza delle condizioni cumulative per escludere il recupero dei dazi per errore dell'autorità e legittimo affidamento, anche perché la falsa rappresentazione proveniva dall'esportatore e gli elementi raccolti escludevano la buona fede dell'importatore. La contribuente è stata condannata a pagare le spese di giudizio, liquidate in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    Nella materia doganale trova applicazione esclusivamente lo ius speciale di cui al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11.

    La disciplina speciale doganale regola il contraddittorio preventivo e prevale sulla disciplina generale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Se il procedimento previsto dalla norma ha consentito un contraddittorio effettivo, l'atto definitivo non è invalido per la mancata attesa del termine di sessanta giorni.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto in via generale per gli atti conseguenti a verifiche fiscali non si applica automaticamente agli accertamenti doganali, quando opera la disciplina speciale doganale.

  • Regolamento CE n. 1073/1999, art. 10, par. 1

    L'OLAF può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne.

    Le informazioni OLAF possono costituire impulso per l'attività dell'autorità doganale, ma non vincolano quest'ultima e non devono essere necessariamente allegate o riprodotte nell'avviso se l'atto non si fonda direttamente su di esse.

  • Regolamento CE n. 1470/2001

    Il trattamento parzialmente agevolato del dazio antidumping presuppone il trasferimento diretto tra lo specifico esportatore-produttore beneficiario del trattamento individuale e l'importatore; una diversa triangolazione commerciale non soddisfa tale requisito.

  • Regolamento CE n. 980/2005, allegato I

    Per i prodotti oggetto della controversia, classificati nella pertinente sezione TARIC e provenienti dalla Cina, il sistema delle preferenze tariffarie era stato revocato; pertanto il certificato FORM A non era idoneo a fondare il trattamento agevolato.

  • Codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b

    La contabilizzazione a posteriori non procede solo quando ricorrono cumulativamente errore dell'autorità, errore non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede e rispetto di tutte le prescrizioni doganali.

    L'esclusione del recupero dei dazi richiede la prova congiunta di tutte e tre le condizioni. La falsità della dichiarazione d'origine consente normalmente il recupero; il rilascio di un certificato falso non costituisce, da solo, errore attivo dell'autorità, soprattutto se deriva da una falsa rappresentazione dell'esportatore.

  • Codice doganale comunitario, art. 82

    La disciplina del trattamento preferenziale e dei relativi controlli deve essere rispettata dall'operatore che intende beneficiare dell'agevolazione doganale.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    L'onere della prova grava sull'operatore che invoca l'agevolazione; le presunzioni semplici possono essere utilizzate quando risultano gravi, precise e concordanti. In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame complessivo della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5

    Il richiamo alla norma è irrilevante se non viene individuato uno specifico atto amministrativo da disapplicare e se la censura non è pertinente all'oggetto del giudizio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • In materia doganale occorre verificare anzitutto l'eventuale esistenza di una disciplina speciale: essa può sostituire le garanzie procedimentali previste in via generale dalla normativa tributaria.
  • Un certificato d'origine o FORM A non garantisce automaticamente il diritto al dazio agevolato: può essere disatteso se l'autorità dispone di elementi concreti che ne dimostrano la falsità o inattendibilità.
  • L'importatore che invoca il legittimo affidamento deve provare cumulativamente l'errore dell'autorità, la non riconoscibilità dell'errore e il rigoroso rispetto delle regole doganali.
  • Il rilascio di una certificazione errata da parte dell'autorità estera non integra necessariamente un errore imputabile all'autorità doganale, soprattutto quando l'errore è stato provocato da dichiarazioni inesatte dell'esportatore.
  • Gli operatori professionali devono conservare e verificare la documentazione relativa a produttore effettivo, origine, filiera commerciale e requisiti del trattamento antidumping; in presenza di anomalie è richiesta una diligenza rafforzata.
  • Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: le censure devono riguardare specifiche violazioni di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.

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