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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13023 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2006, applicata ai pannelli pubblicitari presenti su tre distributori automatici di alimenti e bevande collocati all'interno della stazione ferroviaria. Sosteneva, in particolare, che l'avviso fosse carente di motivazione, che l'area interna della stazione non fosse un luogo aperto al pubblico, che la pubblicità beneficiasse delle esenzioni previste per le insegne di esercizio e per la pubblicità connessa ai servizi di trasporto pubblico e che la Commissione tributaria regionale non avesse esaminato alcune censure relative alle modalità di accertamento e determinazione dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la debenza dell'imposta. Ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso, nel quale erano indicati i distributori, la superficie pubblicitaria, i prodotti pubblicizzati e la tariffa applicata; ha inoltre rilevato, comunque, l'inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza. L'interno della stazione ferroviaria, anche se accessibile ai soli possessori di biglietto, è stato considerato luogo aperto al pubblico, poiché il messaggio può essere percepito da una pluralità indeterminata di persone. Le esenzioni per le insegne di esercizio non sono state applicate perché il distributore non costituisce la sede legale o effettiva dell'impresa. È stata esclusa anche l'esenzione per la pubblicità connessa ai servizi di trasporto, poiché la vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici non coincide con l'attività dell'impresa ferroviaria. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti tributari devono essere motivati in modo tale da consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi; tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, comma 1

    La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

    Il presupposto dell'imposta ricorre quando il messaggio sia potenzialmente percepibile da un numero indeterminato di destinatari. Una stazione ferroviaria resta luogo aperto al pubblico anche se alcune aree sono accessibili soltanto ai viaggiatori muniti di biglietto.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis

    L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

    L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda le insegne che contraddistinguono la sede dell'attività. Un distributore automatico collocato in una stazione non è, di regola, la sede legale o effettiva della società e non beneficia dell'esenzione.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lett. e)

    La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto [...] è esente dall'imposta.

    L'esenzione riguarda la pubblicità direttamente riferibile all'attività dell'impresa di trasporto o alle modalità del servizio. La commercializzazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici è attività distinta e non beneficia dell'esenzione solo perché svolta all'interno di una stazione.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 8, 10 e 12

    Le censure relative a dichiarazione, accertamento e determinazione dell'imposta non sono state esaminate nel merito perché il motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Le doglianze in cassazione devono essere formulate secondo i motivi tipici previsti dalla legge e corredate dagli elementi necessari per consentire alla Corte il controllo diretto della censura.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, un luogo può essere considerato aperto al pubblico anche quando l'accesso sia subordinato a una condizione, come il possesso di un biglietto, se il messaggio è potenzialmente visibile da una pluralità indeterminata di persone.
  • Le esenzioni e agevolazioni tributarie sono interpretate restrittivamente: non è sufficiente che la pubblicità sia collocata in un luogo collegato a un servizio esente, ma deve rientrare esattamente nella fattispecie prevista dalla norma.
  • L'esenzione per le insegne di esercizio richiede un collegamento con la sede effettiva dell'attività, intesa come luogo in cui si svolgono concretamente le funzioni amministrative, direttive o operative dell'impresa; un singolo punto vendita o distributore non coincide necessariamente con tale sede.
  • La pubblicità di un'attività commerciale autonoma svolta all'interno di una stazione non diventa automaticamente pubblicità dell'impresa di trasporto e non beneficia, per il solo fatto della collocazione, dell'esenzione prevista per i servizi di trasporto.
  • Per contestare in cassazione la motivazione di un atto amministrativo o l'omessa pronuncia su un motivo, il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali dell'atto o delle censure originarie; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente di individuare con chiarezza il mezzo pubblicitario, la sua ubicazione, la superficie, il contenuto del messaggio e i criteri tariffari applicati.

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