Sentenza del 17/01/2019 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 42 /2019 CARTELLE DI PAGAMENTO - RELATE DI NOTIFICA - Produzione copia fotostatica - Validità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato 33 cartelle di pagamento, per complessivi euro 142.390,75, conosciute tramite l'estratto di ruolo, nonché l'iscrizione ipotecaria eseguita sui suoi immobili. Contestava la mancata notifica delle cartelle, la produzione delle relate in semplice copia fotostatica, l'assenza di intimazione di pagamento prima dell'ipoteca, la prescrizione o decadenza dei crediti, l'abilitazione dei notificatori e la sottoscrizione delle cartelle. In appello sosteneva inoltre che le copie delle relate non fossero conformi agli originali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valide le copie delle relate di notifica. Il disconoscimento della conformità era stato formulato in modo generico e non circostanziato, senza indicare quali documenti o quali elementi differissero dagli originali; pertanto, le copie potevano provare la notifica, anche perché ogni relata era collegabile alla relativa cartella tramite il numero identificativo. Le notifiche effettuate mediante raccomandata direttamente dal concessionario si erano perfezionate all'indirizzo del destinatario. Di conseguenza, le cartelle erano divenute definitive e non potevano più essere contestate per vizi di notifica, decadenza o prescrizione mediante la successiva impugnazione dell'estratto di ruolo. Tuttavia, la CTR ha accolto il motivo relativo all'iscrizione ipotecaria: essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle, era necessaria una preventiva intimazione ad adempiere e, più in generale, un preavviso di iscrizione per garantire il contraddittorio. L'iscrizione ipotecaria è stata quindi annullata, insieme alle relative sanzioni riferite ai crediti tributari. L'appello è stato parzialmente accolto, per il resto rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
Articoli 214 e 215 c.p.c.
Il disconoscimento deve essere effettuato formalmente alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
La copia si considera riconosciuta, quanto alla conformità all'originale e alla sottoscrizione, se non viene tempestivamente disconosciuta. Il disconoscimento deve inoltre essere specifico e non meramente assertivo.
Articolo 2719 c.c.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere espressa, tempestiva, chiara e circostanziata. Anche in presenza di disconoscimento, il giudice può accertare la conformità aliunde, diversamente dal disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, che richiede la verificazione.
Articolo 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Notifica della cartella mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la notifica diretta della cartella tramite raccomandata si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle specifiche della legge n. 890/1982 sulle notifiche degli atti giudiziari.
Articolo 1335 c.c.
Gli atti recettizi si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La raccomandata pervenuta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Articolo 50 d.P.R. n. 602/1973
Intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza riscossione, prima di procedere all'esecuzione o agli atti conseguenti deve essere notificata l'intimazione prevista dalla norma. Nel caso esaminato, la sua omissione ha contribuito all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Articolo 77 d.P.R. n. 602/1973
Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore.
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione che consenta al contribuente di conoscere la misura e di esercitare il diritto di difesa. Tale garanzia operava anche prima dell'introduzione espressa del comma 2-bis.
Articolo 7 legge n. 890/1982
Disciplina della notificazione degli atti a mezzo posta.
La specifica disciplina richiamata dalla decisione riguarda gli atti processuali e non si applica automaticamente alle cartelle notificate direttamente dal concessionario mediante raccomandata ordinaria.
Articolo 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008
Modifica dell'articolo 7 della legge n. 890/1982.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile alle notifiche dirette delle cartelle di pagamento effettuate mediante servizio postale ordinario.
Articolo 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 70/2011
Comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.
La norma ha reso espresso un obbligo di preavviso già ricavabile, secondo la giurisprudenza, dai principi generali di partecipazione e contraddittorio endoprocedimentale.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
L'iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio ed è nulla.
Prima di adottare una misura cautelare o pregiudizievole come l'ipoteca, l'amministrazione deve informare il contribuente e consentirgli di pagare o presentare osservazioni.
Massime di principio
- La contestazione di una copia documentale deve essere tempestiva, specifica e motivata: formule generiche come "impugno e contesto" normalmente non sono sufficienti.
- Quando una relata di notifica in copia contiene elementi identificativi verificabili, come il numero della cartella, può costituire prova della notifica anche senza autentica o dichiarazione formale di conformità, se non validamente disconosciuta.
- La notifica diretta della cartella mediante raccomandata del concessionario segue, in linea generale, le regole della posta ordinaria; l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria.
- I vizi della cartella, inclusi mancata notifica, decadenza e prescrizione maturati prima della notifica, devono essere contestati entro il termine decorrente dalla valida notificazione. L'estratto di ruolo non riapre termini già scaduti.
- L'iscrizione ipotecaria richiede il rispetto delle garanzie procedimentali: quando previsto dalla legge o dai principi affermati dalla giurisprudenza, occorrono l'intimazione di pagamento e il preventivo preavviso, così da permettere al contribuente di pagare o difendersi.
- Una decisione può produrre un esito misto: il contribuente può perdere le contestazioni sulle cartelle, ormai definitive, ma ottenere comunque l'annullamento di una successiva misura cautelare adottata senza il necessario preavviso.
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