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Sentenza

Sentenza n. 7541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro la chiusura definitiva della falegnameria e gli atti presupposti, tra cui l’ordinanza di demolizione, i dinieghi della SCIA in sanatoria e della segnalazione certificata di agibilità e l’accertamento di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e proprietario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare della falegnameria aveva impugnato la chiusura definitiva dell’attività disposta dal Comune il 25 giugno 2025, nonché l’ordinanza di demolizione del 19 marzo 2024, l’accertamento di inottemperanza del 27 febbraio 2025 e i dinieghi del 2 gennaio 2025 della SCIA in sanatoria relativa alla manutenzione della canna fumaria e della segnalazione certificata di agibilità. In appello ha sostenuto che il TAR avesse erroneamente valorizzato la mancanza di disponibilità del bene, benché tale profilo non fosse stato posto a fondamento degli atti comunali; ha dedotto il consenso dei proprietari all’installazione della canna fumaria e la propria qualità di comodatario. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione dell’asserita ottemperanza all’ordinanza di demolizione, attestata da una nota comunale del 23 dicembre 2024, e la contraddittorietà con il successivo accertamento di inottemperanza; ha affermato che gli interventi sulla canna fumaria erano di edilizia libera o di manutenzione straordinaria e che la SCIA era idonea e corredata da asseverazione tecnica. Ha contestato la mancata instaurazione del contraddittorio sull’abusività dell’immobile, l’uso dell’ordinanza demolitoria per opere che riteneva non soggette a demolizione e l’omesso esame delle ricadute della vicenda edilizia sul rinnovo dell’autorizzazione ambientale. Ha chiesto inoltre il deposito degli atti istruttori. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti presupposti e l’improcedibilità per la sopravvenuta revoca regionale dell’autorizzazione alle emissioni; il proprietario controinteressato ha contestato la legittimità della canna fumaria e la disponibilità dell’immobile.

La decisione

L’appello è respinto. Il Consiglio di Stato rileva che il ricorso di primo grado, notificato il 14 luglio 2025, era tardivo nella parte in cui impugnava l’ordinanza di demolizione del 19 marzo 2024, i dinieghi del 2 gennaio 2025 della SCIA in sanatoria e della segnalazione certificata di agibilità, nonché il verbale di accertamento di inottemperanza del 27 febbraio 2025, notificato il 12 marzo 2025. L’unico atto tempestivamente impugnato era la chiusura dell’attività del 25 giugno 2025. La sua motivazione, fondata sulla non conformità edilizia e urbanistica, discendeva dagli atti presupposti ormai non contestabili, sicché la chiusura era atto dovuto e vincolato e le relative censure non potevano essere accolte. È inoltre confermata la rilevanza della mancata disponibilità giuridica delle parti dell’immobile interessate dalla canna fumaria: il Comune aveva chiesto gli atti di assenso del proprietario e l’interessato non li aveva prodotti; la qualità di comodatario non era sufficiente a legittimare un’opera incidente sulla facciata e su parti comuni estranee alla disponibilità esclusiva. Anche tale questione era comunque ricompresa nei dinieghi non tempestivamente impugnati. La revoca regionale dell’autorizzazione generale alle emissioni, comunicata il 23 febbraio 2026 e non impugnata, precludeva inoltre l’esercizio dell’attività e avrebbe determinato la sopravvenuta carenza d’interesse all’appello. L’appellante è condannato a pagare le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori a favore del Comune e 2.000 euro oltre accessori a favore del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Con nota prot. n° 1576 del 07.5.2024 il sig. Perna procedeva alla segnalazione certificata di attività ex art. 37 DPR n. 380/2001 per la sanatoria dei lavori di manutenzione straordinaria della canna fumaria esterna necessaria per l’espulsione delle polveri di lavorazione dell’attività di falegnameria esistente.

    La norma è menzionata quale base della SCIA in sanatoria, ma la decisione non ne ricostruisce il contenuto: il diniego della pratica, non tempestivamente impugnato, non può essere rimesso in discussione nel giudizio sulla successiva chiusura.

  • art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006

    L’autorizzazione alle emissioni rappresenta un presupposto indefettibile per l’esercizio di un’attività che produce emissioni in atmosfera. L’art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 sanziona espressamente anche la prosecuzione dell’esercizio con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

    L’esercizio di un’attività che produce emissioni in atmosfera richiede un’autorizzazione efficace; la sua scadenza, decadenza, sospensione o revoca impedisce la prosecuzione dell’attività.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento di chiusura di un’attività si fonda sulla non conformità edilizia accertata mediante atti presupposti divenuti inoppugnabili, tali presupposti non possono essere contestati impugnando tempestivamente la sola chiusura; se la chiusura discende necessariamente da essi, essa si configura come atto vincolato.
  • La mancata impugnazione tempestiva degli atti presupposti impedisce di rimetterne in discussione la legittimità mediante l’impugnazione del successivo provvedimento consequenziale, quando quest’ultimo non comporta una nuova valutazione autonoma dei presupposti ormai definitivi.
  • La qualità di comodatario non dimostra, di per sé, la disponibilità giuridica delle parti comuni o della facciata di un immobile necessarie per installare una canna fumaria esterna; in mancanza dell’assenso del proprietario richiesto dall’amministrazione, tale qualità non basta a legittimare l’intervento.
  • La revoca, con atto autonomo non impugnato, dell’autorizzazione ambientale necessaria all’attività può precludere il conseguimento del bene della vita perseguito con il ricorso e determinare la sopravvenuta carenza d’interesse; la domanda può comunque essere respinta nel merito quando risulti infondata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniTermini e notificazione del ricorsoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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