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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato parzialmente il decreto di nomina a magistrato tributario, imponendo il computo dell'anzianità maturata nella magistratura ordinaria fino alla data della nomina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il magistrato, già magistrato ordinario e giudice tributario onorario, aveva impugnato il decreto ministeriale di nomina nella parte relativa alla decorrenza e al trattamento economico, sostenendo che l'anzianità dovesse essere calcolata fino alla data effettiva di immissione nella magistratura tributaria e non fino alla scadenza del termine per la domanda di interpello. Deduceva inoltre il diritto a un trattamento economico corrispondente alla progressione stipendiale della magistratura ordinaria, compreso il beneficio previsto dall'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000, nonché, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale ed europea della disciplina e il risarcimento del danno da ritardo. Il TAR aveva accolto il motivo relativo al computo dell'anzianità maturata nella magistratura ordinaria fino alla nomina, annullando parzialmente il decreto e rimettendo all'Amministrazione la rideterminazione del trattamento. Il Ministero e il Consiglio di Presidenza hanno appellato sostenendo che l'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130/2022 imponesse di cristallizzare ogni anzianità alla data del 14 febbraio 2023, scadenza del termine per la domanda. Il magistrato ha resistito e proposto appello incidentale, insistendo sul riconoscimento dell'intera anzianità maturata fino al transito, sulla progressione economica della magistratura ordinaria e sul beneficio perequativo previsto per i magistrati di Cassazione.

La decisione

L'appello principale è stato accolto solo in parte. Il Consiglio di Stato ha confermato che l'anzianità maturata nella magistratura ordinaria deve essere riconosciuta fino alla data effettiva di immissione nella magistratura tributaria, così preservando la continuità della carriera e impedendo che il ritardo amministrativo nella conclusione della procedura determini una perdita di anzianità. Ha però riformato la sentenza nella parte in cui consentiva di aggiungere, per il periodo tra il 14 febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024, anche l'anzianità maturata quale giudice tributario onorario. La doppia valutazione dell'anzianità della magistratura professionale e di quella onoraria è prevista dalla legge solo fino alla scadenza del termine per la domanda; trattandosi di meccanismo eccezionale e incentivante, non può essere esteso oltre i limiti temporali espressamente stabiliti. Per il periodo intermedio va quindi computata soltanto l'anzianità maturata nella magistratura ordinaria. L'appello incidentale è stato respinto. Il giudice ha escluso che gli artt. 3, 4 e 5 della legge n. 425/1984 sulla progressione economica dei magistrati ordinari siano applicabili alla magistratura tributaria e ha negato il beneficio di cui all'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000, collegato alle funzioni e alla carriera nella magistratura di Cassazione, che il magistrato tributario non può ricoprire neppure astrattamente. Sono state escluse sia la violazione della normativa europea sui trasferimenti dei lavoratori, sia la questione di costituzionalità, sia la domanda risarcitoria, anche perché la tutela conseguibile consiste nella riedizione corretta del provvedimento. Spese del doppio grado compensate per soccombenza reciproca e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 4, 5, 7 e 8, legge n. 130/2022

    In caso di transito nella giurisdizione tributaria ... i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7.

    L'anzianità nella magistratura ordinaria deve essere riconosciuta fino alla data effettiva di immissione nella magistratura tributaria; la doppia valutazione dell'anzianità professionale e di quella onoraria opera invece soltanto fino alla scadenza del termine per la domanda di interpello.

  • art. 1-bis d.lgs. n. 545/1992

    Individua la magistratura tributaria professionale e costituisce il quadro normativo nel quale si colloca il transito dei magistrati provenienti da altre giurisdizioni.

  • tabella F-bis allegata al d.lgs. n. 545/1992

    Prevede le qualifiche della magistratura tributaria, determinate in base all'anzianità di servizio, senza applicazione della progressione economica propria della magistratura ordinaria.

  • art. 50, comma 4, legge n. 388/2000

    Per analoghi fini perequativi ... ai magistrati di Cassazione ... è attribuito ... il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303.

    Il beneficio è collegato alla possibilità di conseguire le funzioni e la carriera nella magistratura di Cassazione e non spetta ai magistrati tributari, che non possono ricoprire tali funzioni.

  • art. 5 legge n. 303/1998

    Disciplina i benefici economici connessi all'idoneità alle funzioni di consigliere di Cassazione e alle funzioni direttive superiori; il relativo richiamo non estende tali benefici alla magistratura tributaria.

  • artt. 3, 4 e 5 legge n. 425/1984

    Disciplinano la progressione economica dei magistrati ordinari, ma non sono applicabili ai magistrati tributari transitati.

  • art. 14 preleggi

    La disciplina eccezionale sulla doppia valutazione dell'anzianità non può essere applicata oltre i casi e i tempi espressamente previsti.

  • art. 267 TFUE

    Non determina, nel caso concreto, l'obbligo di rinvio pregiudiziale, non essendo il transito assimilabile a un trasferimento di lavoratori tutelato dalla disciplina europea richiamata.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Non risulta violato dalla disciplina del transito e del trattamento economico.

  • artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.

    Non risultano violati: la differenza di disciplina tra magistratura ordinaria e tributaria è giustificata dalla loro diversa struttura e funzione.

  • art. 2-bis legge n. 241/1990

    La domanda risarcitoria da ritardo è stata esclusa, poiché la corretta riedizione del provvedimento costituisce la tutela conseguibile e non è stato ravvisato un danno risarcibile ulteriore.

Massime di principio

  • Nel transito straordinario di magistrati da una magistratura professionale alla magistratura tributaria, l'anzianità maturata nella magistratura di provenienza deve essere riconosciuta fino alla data effettiva di immissione nei ruoli tributari, senza che il ritardo nella conclusione della procedura determini una perdita di carriera.
  • La doppia valutazione dell'anzianità maturata nella magistratura professionale e nella funzione tributaria onoraria costituisce un meccanismo eccezionale e incentivante, applicabile soltanto fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di transito; per il periodo successivo e fino all'immissione nei ruoli tributari si computa soltanto l'anzianità della magistratura professionale di provenienza.
  • Le disposizioni che conservano l'anzianità nel transito alla magistratura tributaria non consentono di estendere ai magistrati tributari la progressione economica prevista per i magistrati ordinari, quando la disciplina speciale della magistratura tributaria prevede qualifiche e avanzamenti propri.
  • Il beneficio economico previsto per i magistrati di Cassazione in relazione alle funzioni di Cassazione non spetta al magistrato tributario che non possa ricoprire, neppure astrattamente, tali funzioni; il mero raggiungimento di una determinata anzianità non è sufficiente.
  • Una disciplina differenziata tra magistratura ordinaria e magistratura tributaria non viola di per sé i principi di uguaglianza e di giusta retribuzione quando sia giustificata dalla sostanziale differenza strutturale e funzionale tra i due ordinamenti.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTrattamento economico e previdenzialeInvalidità del provvedimentoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

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