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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27123/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda la condanna di una legale rappresentante di due associazioni che gestivano strutture di accoglienza per anziani, ritenuta responsabile dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per gli anni indicati in imputazione. In appello la condanna è stata confermata, con sola concessione della sospensione condizionale. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, in sintesi, due censure: da un lato, vizio di motivazione sulla qualificazione dei rapporti come subordinati, sostenendo che i collaboratori fossero in realtà volontari e che la Corte di appello non avesse risposto a specifici rilievi e prove difensive; dall’altro, vizio di motivazione sulla quantificazione dei contributi omessi e sul superamento della soglia di punibilità, assumendo che il calcolo fosse stato effettuato sulle somme dovute secondo il CCNL e non sulle somme effettivamente corrisposte, con conseguente dubbio sull’esatta base imponibile. La parte civile INPS ha resistito chiedendo l’inammissibilità del ricorso, valorizzando la doppia conforme e il contenuto delle prove documentali e testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che in presenza di doppia conforme è censurabile solo l’omesso esame di temi probatori decisivi o il travisamento della prova e che, nel caso concreto, i giudici di merito avevano congruamente valorizzato e-mail, registri, turni, firme e testimonianze per ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali presuppone il previo accertamento delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori, non potendo la quantificazione fondarsi sulle sole retribuzioni dovute secondo il contratto collettivo o su una mera ricostruzione teorica delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio, da svolgersi attenendosi al principio secondo cui, per verificare il superamento della soglia di punibilità, occorre partire da ciò che è stato realmente pagato ai dipendenti e solo dopo calcolare le ritenute non versate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983

    Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non è configurabile se non vi è stato il materiale esborso delle somme dovute al lavoratore a titolo di retribuzione; la base di calcolo delle ritenute va individuata nelle retribuzioni effettivamente corrisposte, non in quelle teoricamente spettanti.

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    La soglia di punibilità di euro 10.000 annui deve essere verificata partendo dalle retribuzioni effettivamente corrisposte, sulle quali calcolare le ritenute non versate.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Nel giudizio di legittimità, in presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di temi probatori decisivi o del travisamento della prova nei due gradi di merito.

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983

    La norma incriminatrice presuppone che il datore di lavoro abbia effettivamente corrisposto retribuzioni sulle quali operare e poi versare le ritenute previdenziali e assistenziali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione su sentenze di merito conformi, il controllo sulla motivazione è fortemente limitato: la censura è ammissibile solo se investe l’omesso esame di specifiche prove decisive già devolute in appello o un travisamento della prova presente in entrambi i gradi.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato può essere legittimamente desunta da plurimi indici fattuali, tra cui l’inserimento organizzativo, la fissazione di turni, l’eterodirezione, la corresponsione periodica di somme qualificabili come stipendio e l’esercizio di poteri disciplinari.
  • Ai fini del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l’accertamento deve muovere dalle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori; non è consentito calcolare il contributo omesso sulla base delle sole retribuzioni astrattamente dovute secondo il contratto collettivo.
  • L’omesso pagamento della retribuzione e l’omesso versamento delle ritenute previdenziali sono condotte concettualmente distinte: il primo integra un inadempimento civilistico, il secondo una fattispecie penale autonoma, con una base di calcolo che non può essere sovrapposta in modo indifferenziato.
  • La soglia di punibilità prevista per il reato contributivo deve essere verificata con un accertamento concreto e documentato dell’imponibile effettivo, non mediante stime presuntive sganciate dalle somme realmente corrisposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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