Cassazione Penale, Ordinanza n. 10387/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato la detenzione domiciliare concessa ai sensi dell'art. 47-ter, commi 1-bis, ord. pen. Il ricorso, ribadito anche con memoria successiva, deduceva in sostanza che la violazione posta a base della revoca fosse di scarsa gravità e che la decisione fosse affetta da difetto di motivazione, contraddittorietà o illogicità manifesta. La censura si fondava sul contestato accertamento dell'installazione e del funzionamento di impianti di videosorveglianza in violazione del divieto contenuto nel provvedimento concessivo. La Corte rileva però che tali doglianze erano generiche, riproduttive di argomenti già esaminati e non si confrontavano specificamente con la motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva sulla prosecuzione della misura sulla base di accertamenti di polizia effettuati il 29/9/2025 e il 5/10/2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché meramente fattuali, aspecifiche e reiterative, oltre che manifestamente infondate, in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata era congrua, esaustiva e coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, commi 1-bis, ord. pen.
norma che disciplina la detenzione domiciliare oggetto di revoca nel caso concreto
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, richiamando i requisiti dell'art. 581 c.p.p.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
impone l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione, pena l'inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
non menzionato espressamente nel testo, ma applicato in concreto per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvano in mere doglianze in fatto, ovvero che ripropongano questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- L'impugnazione è inammissibile quando i motivi sono aspecifici, meramente reiterativi o confutativi, e non sviluppano una critica puntuale delle argomentazioni poste a base del provvedimento.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla idoneità o meno di una misura alternativa, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata e logicamente coerente.
- La revoca della misura alternativa può essere legittimamente fondata su accertamenti concreti che escludano una prognosi positiva sulla prosecuzione del beneficio, anche quando la difesa ne minimizzi la gravità, purché il provvedimento dia conto in modo puntuale degli elementi fattuali rilevanti.
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