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Ordinanza

Ordinanza n. 597/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Milano – Ufficio Immigrazione, prot. -OMISSIS- del 01/12/2025, notificato in data 04/02/2026, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente n. -OMISSIS-, da intendersi quale richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202601623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, intesa quale richiesta di conversione in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Milano con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la pretesa sostanziale era diretta a ottenere la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato che il ricorso appariva sostanzialmente volto a eludere la disciplina speciale relativa all'ingresso e al soggiorno per trasferimenti intra-societari. In particolare, sono apparse violate le condizioni secondo cui lo straniero deve fare ritorno, al termine del trasferimento, presso un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa del medesimo gruppo stabilita in un Paese terzo, e l'entità ospitante deve comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro incidente sulle condizioni di ammissione.

La decisione

Il TAR, nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di adeguati elementi di fondatezza, ravvisando l'assenza del fumus boni iuris. La domanda di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato è stata pertanto respinta. Non è stata ravvisata la necessità di procedere a una distinta valutazione del periculum in mora, risultando già insussistente il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 27-quinquies, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    che lo straniero faccia ritorno, al termine del trasferimento, in un’entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo e che l’entità ospitante sia tenuta a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incida sulle condizioni di ammissione

    La disposizione è stata applicata quale disciplina speciale dei trasferimenti intra-societari; il giudice ha ritenuto che, in sede cautelare, paressero violate le condizioni relative al rientro dello straniero presso un'entità del medesimo gruppo in un Paese terzo e agli obblighi di comunicazione dell'entità ospitante.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esito negativo per l'assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un diniego in materia di soggiorno presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; quando il ricorso appare privo di fondatezza, la domanda cautelare deve essere respinta senza che sia necessario riconoscere la misura sulla base del solo pregiudizio allegato.
  • La disciplina speciale dei trasferimenti intra-societari richiede il rispetto delle condizioni previste per l'ammissione e la permanenza, tra cui il rientro dello straniero, al termine del trasferimento, presso un'entità della stessa impresa o del medesimo gruppo stabilita in un Paese terzo; una richiesta di rinnovo o conversione non può essere utilizzata per eludere tali condizioni.
  • Nell'ambito dei trasferimenti intra-societari, l'entità ospitante è tenuta a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incida sulle condizioni di ammissione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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