Cassazione Penale, Sentenza n. 19321/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, detenuto per reati aggravati di tipo mafioso (art. 416-bis c.p. e altri, con reati ricompresi nella prima fascia di cui all'art. 4-bis ord. pen.), aveva chiesto permessi premio ex art. 30-ter ord. pen. Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato l'istanza inammissibile per mancata allegazione, da parte del detenuto, di elementi idonei a superare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dall'art. 4-bis (assenza di collaborazioni). Il Tribunale di Sorveglianza, in sede di reclamo, ha confermato l'inammissibilità rilevando l'assenza di qualsivoglia elemento che dimostri una revisione critica della condotta e la mancata produzione degli elementi specifici richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte (o l'organo giudicante che ha esaminato il ricorso) ha ritenuto il ricorso infondato e, quindi, ha respinto l'impugnazione. Ha condiviso la motivazione del Tribunale di Sorveglianza secondo cui il ricorrente non ha assolto all'onere (di allegazione) di indicare elementi specifici e diversi dalla mera condotta carceraria o dalla dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti. È stato inoltre osservato che la semplice richiesta di revisione pendente non esonera dall'esibizione degli specifici elementi richiesti dalla legge.
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen.
Disciplina la concessione di permessi premio per consentire interessi affettivi/culturali/lavorativi; richiede condotta regolare e assenza di pericolosità sociale; inserisce il permesso nel programma di trattamento; prevede limiti per condannati per taluni reati (tra cui 4-bis).
art. 4-bis ord. pen.
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che ... potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione ... allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti
Originariamente prevedeva una preclusione alla concessione dei permessi ai detenuti per reati 4-bis in assenza di collaborazione. Dopo la giurisprudenza costituzionale si è trasformata in una presunzione relativa di perdurante pericolosità che può essere vinta mediante l'acquisizione di elementi probatori idonei a escludere collegamenti attuali e il pericolo di ripristino.
art. 58-ter ord. pen.
Norma sulla collaborazione con la giustizia; la mancata collaborazione rileva ai fini della presunzione di pericolosità prevista da art. 4-bis, ma non è più di per sé assolutamente preclusiva dopo gli interventi costituzionali e legislativi.
d.l. 162/2022 (conv. l. 199/2022)
il permesso premio può ora essere concesso ... anche in assenza di collaborazione con la giustizia ... purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili ... e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti ... nonché il pericolo di ripristino
Ha codificato e inasprito i requisiti per i detenuti per reati gravissimi (tra cui 416-bis) che non hanno collaborato: obbligo di aver adempiuto obbligazioni civili o dimostrarne l'impossibilità, e necessità di allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria per superare la presunzione di pericolosità.
art. 416-bis c.p.; art. 74 d.P.R. 309/1990
Riferimento ai reati per i quali il condannato è detenuto: associazione mafiosa (416-bis) e delitti in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990), che incidono sull'applicabilità delle limitazioni previste da art. 4-bis e dal d.l. 162/2022.
Corte costituzionale, sent. n. 253/2019
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1 ... nella parte in cui esso non prevedeva che ... potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione ... allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere ... l'attualità di collegamenti ... sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti"
Ha dichiarato l'illegittimità della preclusione assoluta prevista dall'art. 4-bis, introducendo il principio secondo cui la preclusione è superabile se emergono elementi idonei ad escludere collegamenti e pericolo di ripristino.
Cassazione (Sez. 5, n. 33693/28-06-2024, Biondo) e giurisprudenza di legittimità
Ha chiarito che il richiedente non deve dimostrare pienamente l'assenza di collegamenti ma deve allegare elementi fattuali specifici (es. assenza di procedimenti post-carcerazione, partecipazione al percorso rieducativo, assenza di sequestri di corrispondenza) che, anche in chiave logica, possano contrastare la presunzione; il giudice può integrare l'istruttoria d'ufficio.
Massime di principio
- Per i detenuti condannati per reati previsti dall'art. 4-bis la regola oggi è una presunzione relativa di perdurante pericolosità: non è impossibile ottenere permessi premio senza collaborazione, ma bisogna fornire elementi specifici e ulteriori che permettano di superare la presunzione.
- Non è sufficiente la sola regolare condotta carceraria, la partecipazione al trattamento o la mera dichiarazione di dissociazione: la legge richiede elementi "diversi e ulteriori" rispetto a questi indici per ritenere superata la presunzione.
- Il richiedente deve allegare circostanze personali e ambientali, le ragioni della mancata collaborazione (ove rilevanti), prove di una revisione critica della condotta criminosa e ogni altra informazione disponibile (assenza di procedimenti recenti, mancati sequestri di corrispondenza, iniziative riparative verso le vittime, adempimento delle obbligazioni civili o impossibilità di adempierle).
- La semplice proposizione di una istanza di revisione del processo penale non sostituisce né esonera dall'onere di allegazione degli elementi richiesti per il permesso premio; tali istanze pendenti non sono di per sé prova di revisione critica efficace ai fini del permesso.
- Il giudice ha la possibilità (e talvolta il dovere) di integrare l'istruttoria d'ufficio per accertare la fondatezza di quanto allegato e per reperire elementi utili; tuttavia l'avvio di questa istruttoria non può supplire alla totale mancanza di allegazioni da parte del richiedente.
- Se in concreto risulta comunque provato un grado di rieducazione adeguato, il divieto o la difficoltà normativa non possono essere applicati in modo da disconoscere la funzione rieducativa della pena e il principio di uguaglianza: ogni valutazione deve essere motivata sul caso specifico.
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