Sentenza del 06/06/2018 n. 14562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004. L’accertamento riguardava l’omessa dichiarazione di elementi positivi di reddito per Euro 173.986,00, la deduzione di costi ritenuti non deducibili, tra cui quelli relativi alle prestazioni fatturate dal sig. M.O., quote di ammortamento relative ad autobus non di proprietà della società e la determinazione del credito IVA. La ricorrente ha inoltre contestato il difetto di motivazione dell’avviso, l’inosservanza del termine di permanenza della verifica fiscale e diversi vizi di motivazione e violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti gli undici motivi di ricorso. Ha ritenuto legittimo il recupero del costo relativo alle prestazioni del sig. M.O., qualificando il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa assimilata fiscalmente al lavoro dipendente, con conseguente obbligo di ritenuta alla fonte e non riferibilità della fattura alla ditta individuale formalmente utilizzata. Ha escluso che il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la verifica fiscale comporti automaticamente la nullità dell’accertamento o l’inutilizzabilità delle prove. Ha inoltre confermato i recuperi relativi alle sopravvenienze passive, agli ammortamenti, agli elementi positivi non dichiarati e al credito IVA, rilevando l’adeguatezza della motivazione dei giudici di merito e la genericità o insufficienza delle prove offerte dalla società. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Articoli 101 e 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice fonda la decisione su una ragione già contenuta nella motivazione dell’avviso di accertamento, anche se la formula utilizzata nella sentenza risulta parzialmente ambigua.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. d)
La Corte richiama la disciplina delle operazioni fiscalmente inesistenti, precisando che nel caso concreto l’inesistenza era soggettiva, cioè riguardava la non riferibilità della prestazione alla ditta emittente, non l’inesistenza materiale della prestazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, articoli 19 e 54
Il diritto alla detrazione IVA e la rettifica della dichiarazione presuppongono la corretta riferibilità e documentazione dell’operazione; la fattura non è sufficiente se l’operazione è imputata a un soggetto diverso da quello effettivamente intervenuto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
L’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica del reddito sulla base delle risultanze delle verifiche e della documentazione contabile, purché l’accertamento sia adeguatamente motivato.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c-bis)
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti di collaborazione aventi per oggetto prestazioni svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
La personalità della prestazione, la continuità, il coordinamento da parte del committente e la predeterminazione delle modalità operative e del compenso possono qualificare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, anche in assenza di subordinazione formale.
D.P.R. n. 917 del 1986, articoli 53 e 55
La Corte non accoglie la censura fondata su tali norme perché attribuiva alla sentenza un argomento decisorio non effettivamente utilizzato dal giudice d’appello.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 4, già art. 66, comma 2
Le sopravvenienze passive sono componenti negative collegate a una precedente componente attiva che, in un esercizio successivo, si trasforma da attiva in passiva. Un costo ordinario, certo e imputabile a uno specifico esercizio non può essere qualificato genericamente come sopravvenienza passiva.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75
I componenti positivi e negativi devono essere imputati all’esercizio di competenza, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
Termine di trenta giorni per il completamento della verifica fiscale presso la sede del contribuente.
La violazione del termine di permanenza dei verificatori non comporta, in assenza di una specifica previsione legislativa, la nullità dell’accertamento, la perdita del potere ispettivo o l’inutilizzabilità delle prove raccolte.
Articoli 2094 e 2222 c.c.
La qualificazione del rapporto non dipende esclusivamente dalle forme contrattuali o dai poteri formalmente attribuiti, ma dalle concrete modalità di svolgimento dell’attività e dal grado di coordinamento e organizzazione esercitato dal committente.
Articolo 378 c.p.c.
La società ha depositato memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Articolo 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono denunciare effettive violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti; censure basate su presupposti errati, argomenti non decisivi o contestazioni generiche sono inammissibili o infondate.
Massime di principio
- Ai fini fiscali conta la concreta natura del rapporto e non soltanto la forma contrattuale o l’intestazione della fattura. Se la prestazione è personale, continuativa, coordinata e remunerata secondo modalità predeterminate dal committente, può essere qualificata come collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente applicazione delle ritenute fiscali.
- Una fattura può essere disconosciuta fiscalmente anche quando la prestazione è stata realmente eseguita e pagata, se risulta emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente svolto l’attività.
- Il mancato rispetto dei termini di durata della verifica fiscale non determina automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento o l’inutilizzabilità delle prove, se la legge non prevede espressamente tali conseguenze.
- Le contestazioni relative a errori contabili, importi recuperati o crediti IVA devono essere accompagnate da documentazione puntuale e da una ricostruzione analitica; allegazioni generiche o non tempestivamente corrette difficilmente superano le risultanze dell’accertamento.
- Un costo ordinario riferibile a uno specifico esercizio non può essere dedotto come sopravvenienza passiva senza dimostrare il collegamento con una componente attiva contabilizzata in un esercizio precedente.
- In cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione dei fatti: occorre dimostrare una concreta violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante, nonché confrontarsi con la motivazione effettivamente posta a fondamento della sentenza.
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