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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12768/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva convenuto una banca chiedendo la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente addebitate su un rapporto di conto corrente e su un contratto di mutuo collegato, deducendo la nullità del rapporto per difetto di forma scritta, l’illegittimità di commissioni di massimo scoperto e anatocismo trimestrale, l’applicazione di interessi usurari e ultralegali non pattuiti, oltre a contestazioni su valute, spese e jus variandi. Il Tribunale aveva accolto la domanda di ripetizione sulla base di una ricostruzione contabile ottenuta anche tramite operazioni di raccordo, ma la Corte d’appello, in riforma, aveva rigettato la domanda ritenendo che la documentazione prodotta dalla correntista fosse incompleta e non consentisse una ricostruzione attendibile e completa dell’andamento del conto. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697, 2033 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che non fosse necessaria la produzione integrale degli estratti conto per ottenere il rimborso almeno nei limiti documentati; 2) violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e, subordinatamente, motivazione apparente, censurando il mancato uso delle risultanze della c.t.u., che avrebbe integrato i dati mancanti mediante raccordo; 3) violazione dell’art. 119 TUB e dell’art. 210 c.p.c., contestando che la mancata risposta della banca alla richiesta stragiudiziale di documenti non fosse stata valorizzata come argomento di prova e che fosse stato escluso il rilievo dell’ordine di esibizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero il corretto perimetro delle censure proponibili in cassazione, perché la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia stato assegnato alla parte sbagliata, mentre qui la Corte territoriale aveva correttamente ribadito che, in un’azione di ripetizione dell’indebito su conto corrente, l’attore deve provare i pagamenti eseguiti e la mancanza di causa debendi. Quanto agli artt. 115-116 c.p.c., la Corte ha osservato che non era stata allegata la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma solo la critica alla valutazione di attendibilità della documentazione e della c.t.u., profilo non scrutinabile in legittimità. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché l’art. 116, comma 2, c.p.c. attiene al contegno processuale delle parti e alla discrezionalità del giudice nel trarre argomenti di prova, non alla mancata risposta a una richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB; inoltre, la possibilità di usare l’art. 210 c.p.c. per acquisire i documenti mancanti resta valutazione rimessa al giudice del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB

    Richiamato dalla parte attrice come base della dedotta nullità del contratto per difetto di forma scritta; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma nel merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile su altri profili.

  • art. 119 TUB

    La mancata ottemperanza della banca alla richiesta stragiudiziale di documentazione non è stata considerata, di per sé, comportamento processuale valutabile come argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione è il rimedio processuale rilevante per acquisire documenti mancanti; la sua eventuale attivazione e necessità è valutazione rimessa al giudice di merito, e l’eventuale inottemperanza può essere apprezzata come argomento di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l’onere probatorio è attribuito a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole sostanziali; nel caso dell’azione di ripetizione dell’indebito su conto corrente, grava sul correntista provare i pagamenti e l’assenza di valida causa debendi.

  • art. 2033 c.c.

    È la norma di riferimento dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dalla correntista; la Corte richiama il principio per cui l’attore deve provare l’indebito che assume di aver pagato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la maggiore o minore persuasività attribuita alle prove valutate.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice; l’esercizio negativo della facoltà di trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti non è censurabile in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato in via subordinata per motivazione apparente; la Corte non ravvisa il vizio, ritenendo che la censura miri in realtà a contestare la valutazione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente, soccombente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In un’azione di ripetizione dell’indebito fondata su un rapporto di conto corrente, l’attore deve provare i pagamenti asseritamente indebiti e l’assenza di una valida causa debendi; l’onere della prova non si sposta sulla banca solo perché la documentazione dell’attore è incompleta.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio, non quando abbia semplicemente ritenuto insufficiente o inattendibile la prova offerta.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. richiede l’allegazione che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La valutazione di attendibilità della documentazione contabile e della c.t.u., comprese le operazioni di raccordo per colmare lacune documentali, è accertamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La mancata risposta a una richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB non equivale, di per sé, a contegno processuale idoneo a fondare argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.; tale rilievo presuppone comportamenti processuali nel giudizio.
  • L’eventuale acquisizione coattiva di documenti mancanti tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e la sua mancata attivazione non è di regola censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProveConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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