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Ordinanza

Ordinanza n. 100/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza collegiale ex art. 116, comma 2, c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 05330/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Ordinanza del TAR Campania n. 5330/2025 resa su ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., che aveva ordinato l’ostensione completa degli allegati A e B relativi alle imprese associate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione datoriale)

Prevale il privato

La controversia

Nel procedimento di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio di Napoli, un’associazione rappresentativa delle imprese aveva chiesto alla Camera di Commercio l’accesso alla documentazione utilizzata per determinare la rappresentatività delle organizzazioni concorrenti. La Camera aveva negato l’accesso agli elenchi nominativi delle imprese associate, contenuti negli allegati B, e alle determinazioni assunte dal RUP, ritenendo che i dati fossero coperti da riserbo e che la richiesta fosse diretta a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando l’ostensione senza oscuramenti degli allegati A e B presentati da una delle associazioni. L’associazione interessata ha proposto appello principale deducendo: la natura sensibile dei dati, in quanto rivelatori dell’appartenenza sindacale; l’inutilità dei nominativi per la difesa; la preclusione derivante dall’art. 7, comma 3, d.m. n. 156/2011; la violazione dell’art. 24 l. n. 241/1990 e della disciplina privacy; la natura generalizzata dell’istanza; l’esistenza di un regolamento interno della Camera di Commercio; l’esclusiva competenza della Regione e della Camera alla verifica della rappresentatività; e, in subordine, la necessità di oscurare codice fiscale, numero REA, indirizzo e codici ATECO. Un’altra associazione ha proposto appello incidentale riproduttivo. L’associazione richiedente l’accesso ha proposto appello incidentale per omessa pronuncia sulla richiesta di ostensione delle schede di adesione e della documentazione comprovante il pagamento delle quote associative relative alle imprese sottoposte a controllo a campione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale e l’appello incidentale dell’altra associazione, confermando che l’elenco B è ostensibile mediante accesso difensivo. Le associazioni rappresentative delle imprese non sono assimilabili, ai fini della disciplina dei dati sensibili, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori; l’iscrizione a un’associazione datoriale può costituire dato personale riferibile a un’impresa individuale, ma non dato sensibile relativo all’appartenenza sindacale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679. In ogni caso, la disciplina privacy non introduce una preclusione assoluta, poiché il trattamento è consentito quando necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. L’art. 7, comma 3, d.m. n. 156/2011 disciplina il trattamento dei dati da parte del RUP, mentre il comma 4 richiama senza limitazioni la disciplina generale dell’accesso prevista dalla l. n. 241/1990, compreso l’accesso difensivo. L’istanza non è diretta a un controllo generalizzato, ma alla tutela dell’interesse qualificato dell’associazione partecipante alla procedura di rinnovo del consiglio camerale e alla verifica della correttezza della determinazione della rappresentatività, mediante controlli incrociati sull’identità, esistenza, operatività, adesione e pagamento delle quote da parte delle imprese indicate. Il Collegio ha ritenuto necessari anche i dati identificativi, inclusi codice fiscale, numero REA, indirizzo e codici ATECO, per evitare omonimie e verificare l’effettiva esistenza e operatività degli operatori economici; non sono quindi stati disposti oscuramenti. È stato accolto l’appello incidentale dell’associazione richiedente per omessa pronuncia del TAR sulla documentazione relativa ai controlli a campione: la Camera di Commercio deve ostendere integralmente e senza oscuramenti le schede di adesione e la documentazione attestante il pagamento delle quote associative delle imprese sorteggiate. L’ordinanza del TAR è stata pertanto parzialmente riformata. Le spese del grado sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre, nel giudizio già pendente, la domanda contro il diniego o il differimento dell’accesso; la decisione è stata appellata davanti al Consiglio di Stato.

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    Costituiscono la disciplina generale applicabile all’accesso documentale, compreso l’accesso difensivo.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    L’accesso difensivo è consentito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; nel caso concreto il requisito è stato soddisfatto dal nesso tra documenti richiesti e verifica della rappresentatività.

  • art. 9, commi 1 e 2, Regolamento UE 2016/679

    il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali

    I dati appartenenti a categorie particolari non sono soggetti a tutela assoluta; il trattamento e l’ostensione sono possibili quando necessari alla difesa giudiziaria o disposti dall’autorità giudiziaria.

  • art. 7, commi 3 e 4, d.m. n. 156/2011

    I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive [...], fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria [...]. L'accesso agli atti e ai dati di cui al presente articolo è disciplinato dalla legge 24 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

    Il comma 3 disciplina il trattamento dei dati da parte del RUP, ma non stabilisce un divieto assoluto di accesso; il comma 4 richiama integralmente la l. n. 241/1990, inclusa la disciplina dell’accesso difensivo.

  • art. 2, commi 2 e 3, d.m. n. 156/2011

    Impone alle organizzazioni imprenditoriali di presentare la dichiarazione sostitutiva sui dati della rappresentatività e l’elenco delle imprese associate nell’allegato B; tali dati sono funzionali alla verifica del numero degli associati e del pagamento delle quote.

  • art. 9, comma 2, lett. a) e d), d.m. n. 156/2011

    La percentuale delle imprese iscritte e la percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti costituiscono elementi rilevanti per la determinazione della rappresentatività e per l’attribuzione dei seggi.

  • artt. 59 e 60 d.lgs. n. 196/2003

    Sono richiamati dall’appellante nel quadro della disciplina del trattamento e dell’accesso ai dati personali, ma le relative censure sono state respinte.

  • art. 12 l. n. 580/1993

    Distingue le organizzazioni rappresentative delle imprese dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ai fini della designazione dei componenti dei consigli camerali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo dei consigli delle Camere di commercio, l’organizzazione imprenditoriale che partecipa alla procedura e vanta un interesse qualificato alla corretta attribuzione dei seggi può esercitare l’accesso difensivo alla documentazione relativa alla rappresentatività delle organizzazioni concorrenti, quando dimostri il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le censure dedotte o da dedurre in giudizio.
  • L’art. 7, comma 3, d.m. n. 156/2011 non introduce un divieto assoluto di ostensione degli elenchi delle imprese associate contenuti nell’allegato B: esso disciplina il trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, mentre il comma 4 fa salva la disciplina generale dell’accesso prevista dalla l. n. 241/1990, compreso l’accesso difensivo.
  • L’iscrizione di un’impresa individuale a un’associazione datoriale rappresentativa di imprese non equivale, secondo la disciplina del rinnovo dei consigli camerali, all’iscrizione a un’organizzazione sindacale dei lavoratori e non costituisce, di per sé, un dato sensibile rivelatore dell’appartenenza sindacale ai sensi dell’art. 9, par. 1, del Regolamento UE 2016/679.
  • Quando l’accesso è funzionale a verificare l’effettiva rappresentatività delle associazioni concorrenti, possono risultare necessari tutti i dati identificativi contenuti nell’elenco delle imprese associate, inclusi codice fiscale, numero REA, indirizzo e codici ATECO, se utili a evitare omonimie e ad accertare l’esistenza, l’operatività, l’adesione e il pagamento delle quote associative; in tale ipotesi non è giustificato l’oscuramento parziale dei dati.
  • La richiesta di documenti specificamente collegata alla tutela dell’interesse dell’organizzazione partecipante alla procedura e alla verifica della correttezza dell’istruttoria sulla rappresentatività non costituisce controllo generalizzato sull’attività amministrativa, anche se mira a verificare l’operato del responsabile del procedimento.
  • L’accesso difensivo può comprendere anche la documentazione prodotta per i controlli a campione, quali schede di adesione e prove del pagamento delle quote associative, quando tali documenti siano pertinenti alla verifica dell’effettività del rapporto associativo e della correttezza della determinazione della rappresentatività.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti specialiRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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