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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04359/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (detenuto)

La controversia

Un soggetto detenuto aveva proposto ricorso ex art. 35-ter L. 354/1975 chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione dell'art. 3 CEDU subita durante la detenzione scontata in un istituto penitenziario romano dal 26 dicembre 2018 al 7 dicembre 2020. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda, rilevando che il detenuto era stato ristretto in celle con superficie inferiore a 3 mq, calcolata al netto del mobilio e dei servizi igienici, e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.352, oltre spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'art. 3 CEDU e dell'art. 35-ter L. 354/1975, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio: dalla relazione dell'amministrazione penitenziaria, richiamata come allegato n. 3, emergerebbe che lo spazio individuale non era mai inferiore a 3 mq, che in larga parte era compreso tra 3 e 4 mq e che in alcuni giorni era persino superiore a 4 mq. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente si era limitato a richiamare il documento senza trascriverne i passaggi essenziali né localizzarlo correttamente nel fascicolo e nel procedimento. Ha inoltre osservato che la motivazione del provvedimento impugnato era congrua perché conforme ai principi delle Sezioni Unite sulla misurazione dello spazio detentivo effettivamente disponibile, con detrazione degli arredi fissi e dei servizi igienici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto al detenuto il risarcimento per detenzione in spazi inferiori alla soglia minima, ritenendo però il motivo di cassazione processualmente inammissibile per mancato rispetto dell'onere di specifica indicazione e localizzazione del documento su cui il ricorso si fondava. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero soccombente. La Corte ha tuttavia escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di parte pubblica del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35-ter L. 354/1975

    Rimedi risarcitori/compensativi per la violazione dell'art. 3 CEDU subita durante la detenzione; la domanda è stata proposta in tale quadro normativo.

  • art. 3 CEDU

    Costituisce il parametro convenzionale la cui violazione, per condizioni detentive inumane o degradanti, fonda la pretesa risarcitoria.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione delle regole di valutazione della prova non è idoneamente formulata se non è specificamente ancorata al contenuto degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso non può trasformarsi in una generica contestazione della valutazione del materiale probatorio senza una corretta deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se il documento posto a fondamento della censura non è trascritto nei passaggi essenziali e non è specificamente localizzato nel fascicolo e nella fase processuale di acquisizione.

  • art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Pur ricorrendone i presupposti astratti per il contributo unificato aggiuntivo, la Corte ha escluso la relativa statuizione per la natura di parte pubblica del Ministero.

  • Cass. S.U. n. 6551 del 2021

    È il precedente di legittimità richiamato per il criterio di calcolo della superficie detentiva, da effettuare sulla base dello spazio effettivamente utilizzabile per il movimento del detenuto e con detrazione degli arredi fissi e dei servizi igienici.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censura la valutazione di documenti o prove, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., trascrivendo i passaggi essenziali degli atti su cui fonda il motivo e localizzandoli con precisione nel fascicolo e nella fase processuale di produzione.
  • La mera allegazione di un documento, senza puntuale riproduzione del suo contenuto rilevante e senza indicazione della sede processuale in cui esso è stato acquisito, non consente alla Corte di controllare la decisività della censura e determina l'inammissibilità del motivo.
  • In materia di condizioni detentive, ai fini della verifica del parametro minimo di spazio individuale, occorre considerare la superficie effettivamente fruibile dal detenuto per il normale movimento, detraendo arredi fissi al suolo, letti a castello e servizi igienici.
  • La contestazione in sede di legittimità della quantificazione dello spazio detentivo deve confrontarsi con il criterio legale e giurisprudenziale di misurazione, non potendo limitarsi a una diversa lettura delle risultanze istruttorie se non nei limiti del vizio denunciabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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