Sentenza del 21/02/2017 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - società - termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la possibilità di imputare loro, per presunzione, gli utili non contabilizzati accertati nei confronti della società. Sostenevano inoltre che la notifica dell'accertamento ai soci potesse riaprire i termini di impugnazione dell'accertamento societario, non impugnato e quindi divenuto definitivo.
La decisione
La pretesa fiscale contenuta nell'avviso di accertamento notificato alla società è stata ritenuta definitiva perché non impugnata. La successiva notifica degli atti ai soci non riapre i termini per contestare l'accertamento societario. In presenza di una società a ristretta base societaria, l'accertamento di utili extracontabili consente inoltre di presumere la loro distribuzione pro quota ai soci, salva la possibilità per questi ultimi di fornire una prova contraria concreta e specifica.
Norme richiamate
Art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nell'ambito della disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e della determinazione presuntiva del reddito.
Art. 2263, comma 1, del codice civile
La norma è utilizzata come riferimento per la ripartizione proporzionale degli utili tra i partecipanti, criterio applicato alla presunta distribuzione degli utili ai soci.
Art. 5 del TUIR
Esprime il principio di imputazione del reddito delle società di persone ai soci secondo la rispettiva quota di partecipazione; tale criterio sostiene la presunzione di attribuzione pro quota degli utili non contabilizzati.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non impugnato nei termini diventa definitivo nei confronti del destinatario e la sua successiva notifica ad altri soggetti collegati non riapre i termini per contestarlo.
- Nelle società a ristretta base societaria, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci, normalmente in proporzione alle rispettive partecipazioni.
- La presunzione di distribuzione degli utili è relativa: il socio può superarla dimostrando, con elementi specifici e documentati, che gli utili non sono stati distribuiti o che non ne ha avuto la disponibilità.
- La contestazione del socio deve concentrarsi sulla prova contraria alla distribuzione e sugli eventuali vizi del proprio accertamento, non sulla riapertura dei termini dell'accertamento societario ormai definitivo.
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