Cassazione Civile, Sentenza n. 23379/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di ottemperanza a sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva riconosciuto il rimborso IRPEF (e IOR per 1990) per danni connessi al sisma della Sicilia del 1990. L'Amministrazione aveva rifiutato il rimborso sostenendo che l'agevolazione poteva eccedere la soglia de minimis (aiuti di Stato) in base alla decisione della Commissione europea; questione posta in sede di giudizio di ottemperanza: se e come il giudice dell'ottemperanza poteva verificare la compatibilità dell'aiuto con il diritto UE e l'efficacia dell'ingiunzione di sospensione adottata dalla Commissione nel 2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati alcuni motivi (tra cui la censura sulla motivazione meramente apparente e la questione del giudicato tout court) ma ha accolto i motivi principali (secondo e terzo) rilevando che il giudice dell'ottemperanza può e deve verificare, nella concretezza del caso, la compatibilità dell'aiuto con la normativa UE (regola de minimis) e rispettare l'ingiunzione di sospensione della Commissione (Decisione C(2012)7128). La sentenza impugnata viene cassata e rinviata al giudice a quo per che proceda alle verifiche richieste (accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi de minimis, richiesta di autocertificazioni complete relative al periodo di riferimento, valutazione della disponibilità di fondi e attivazione delle procedure contabili speciali se necessario). In sostanza la Cassazione ordina che in sede di ottemperanza si accerti se il beneficiario rientri nei limiti del regolamento de minimis e che, se era vigente l'ingiunzione di sospensione, non si possono disporre pagamenti senza preventiva verifica di compatibilità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma nazionale che prevedeva le agevolazioni fiscali oggetto del rimborso; la Corte verifica la compatibilità di attuazione con il diritto UE in sede di ottemperanza.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70
Limita le censure in sede di ottemperanza ma va interpretato nel senso che il giudice dell'ottemperanza può esaminare error in procedendo e il corretto esercizio del potere di integrare/interpretare il dictum del giudicato, incluse verifiche necessarie per l'attuazione effettiva.
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5
Rimessa ai motivi di cassazione dedotti dal ricorrente per vizi di motivazione, omesso esame di fatti e violazione di norme di diritto; la Corte valuta la fondatezza dei motivi in relazione all'ottemperanza.
art. 324 cod. proc. civ.
Disciplina i termini per le impugnazioni e il momento in cui si forma il giudicato: la sentenza d'appello dichiarata inammissibile per tardività determinò il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108
Principi su aiuti di Stato: la Corte richiama che decisioni della Commissione sulla compatibilità o sulla sospensione producono effetti vincolanti e possono incidere sull'erogazione di agevolazioni nazionali.
Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final
Decisione del 14 agosto 2015
Dichiara l'incompatibilità del regime di agevolazioni della legge n. 289/2002; la Corte la utilizza per valutare l'effetto sui singoli benefici e richiama anche la precedente ingiunzione di sospensione del 2012.
Decisione della Commissione Europea C(2012) 7128 final
Decisione del 17 ottobre 2012
Ingiunzione di sospensione adottata dalla Commissione; la Corte afferma che tale ingiunzione impone agli organi nazionali di astenersi dall'erogazione e che il giudice nazionale deve conformarsi ad essa, impedendo erogazioni non compatibili.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)
Regolamento che fissa la soglia de minimis; la Corte stabilisce che il giudice dell'ottemperanza deve verificare se il beneficio individuale rientri nei limiti del regolamento considerando il periodo di tre anni e gli eventuali altri aiuti percepiti.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-284/12 Deutsche Lufthansa; C-387/17 Traghetti del Mediterraneo; C-627/13 OTP Bank)
Richiamate per il principio che le decisioni della Commissione e le ingiunzioni di sospensione hanno efficacia diretta e obbligano gli organi nazionali, e che neppure una successiva decisione positiva regolarizza atti eseguiti in violazione della sospensione.
Normativa contabile citata (art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e successive modifiche)
Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di insufficienza, attivare le procedure contabili particolari (es. commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato, senza poter ridurre d'ufficio i diritti patrimoniali riconosciuti.
Massime di principio
- Il giudice dell'ottemperanza puo' e deve verificare la compatibilita' di un beneficio fiscale con il diritto dell'Unione (es. regola de minimis) prima di disporre l'erogazione richiesta per dare attuazione al giudicato.
- Se la Commissione europea ha adottato un'ingiunzione di sospensione su un regime di aiuti, gli organi nazionali e i giudici devono conformarsi e astenersi dall'ordine di pagamenti relativi a benefici non ancora divenuti definitivi.
- La prova del rispetto della regola de minimis grava sul beneficiario: occorre autocertificazione completa relativa all'ammontare totale degli aiuti de minimis ricevuti nel periodo di riferimento (tre anni) e l'indicazione di eventuali altre agevolazioni percepite.
- Una dichiarazione sostitutiva incompleta o non riferita al periodo richiesto può essere ritenuta insufficiente; il giudice deve richiedere integrazioni probatorie prima di autorizzare il pagamento.
- Il passaggio in giudicato di una sentenza nazionale non esclude la possibilità, in sede di ottemperanza, di verifiche volte a garantire la conformità del giudicato al diritto UE e alle eventuali decisioni comunitarie intervenute successivamente.
- Se il giudice accerta la spettanza del rimborso e sussiste incapacita' di cassa, deve attivare le procedure contabili e amministrative previste per l'esecuzione (compresa la nomina di commissario ad acta o l'emissione di ordini di pagamento speciali), non procedendo a riduzioni automatiche dei diritti accertati.
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