Cassazione Penale, Sentenza n. 23434/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello sostenendo violazione di legge in quanto i giudici di secondo grado, pur esaminando la concedibilità dell'attenuante del "fatto lieve" (art. 62 n. 4 cod. pen.) e rideterminando la pena, non hanno tenuto conto del decorso del termine massimo di prescrizione. Il ricorrente sostiene che, una volta valutata l'attenuante e determinata la pena, la Corte d'appello avrebbe dovuto calcolare il termine prescrizionale (tenendo conto della pena edittale massima, degli aumenti per eventi interruttivi e della riduzione per il tentativo) e rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione, cosa che non è stata fatta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Nel dettaglio, il delitto di tentata estorsione commesso il 24/06/2015, considerando la riduzione per il tentativo sulla pena detentiva massima, portava a un termine di 6 anni e 8 mesi; applicando l'aumento massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen. per gli eventi interruttivi, si perviene al termine massimo di 8 anni e 4 mesi, termine che risultava già decorso alla data della sentenza di secondo grado. La Corte ha inoltre richiamato i principi di giurisprudenza (Sezioni Unite Tuzzolino e altre pronunce) secondo cui l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente sul capo di sentenza relativo alla definizione del reato.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sulle aggravanti dell'estorsione; nel caso di specie l'aggravante di cui al comma 3 n.1 era stata esclusa in primo grado e la Corte ha valutato la prescrizione con riferimento alla pena edittale pertinente (tenendo conto dell'esclusione).
art. 629 cod. pen.
richiama art. 628, comma 3, n. 1
Richiamo all'art. 628 relativamente alle fattispecie aggravate; utile per individuare la pena edittale di riferimento.
art. 62 cod. pen.
Prevede l'attenuante del "fatto lieve"; la Corte d'appello ha riconosciuto questa attenuante riducendo la pena, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione dell'attenuante imponeva anche la verifica della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Regola l'aumento massimo della pena in presenza di eventi interruttivi del termine di prescrizione; la Corte ha applicato l'aumento massimo previsto per determinare il termine prescrizionale estremo.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento normativo collegato alla disciplina degli effetti dell'annullamento con rinvio in cassazione; la Corte precisa che il giudicato si forma progressivamente e che le cause di estinzione devono essere rilevate finché il giudizio non sia definitivamente esaurito sul capo.
Massime di principio
- Quando in appello viene modificato il trattamento sanzionatorio (es. riconoscimento di un'attenuante), il giudice d'appello deve verificare anche il decorso del termine prescrizionale relativo al reato così come determinato in base alla pena edittale pertinente; la mancata considerazione della prescrizione è vizio rilevabile e può portare all'annullamento senza rinvio se la prescrizione è già maturata.
- Per calcolare il termine prescrizionale occorre prendere la pena detentiva massima prevista per il reato (o per la fattispecie effettivamente contestata), applicare gli eventuali aumenti per circostanze aggravanti ad effetto speciale e quindi la riduzione prevista per il tentativo; in presenza di interruzioni del termine, va considerato l'aumento massimo previsto dall'art. 161 c. 2.
- La causa di estinzione (prescrizione) può e deve essere rilevata fino a quando il giudizio non sia esaurito integralmente sul capo di reato: la mancata impugnazione della responsabilità non preclude che la prescrizione sia valutata se l'appello ha devoluto al giudice questioni rilevanti per la determinazione della pena.
- Se la prescrizione è evidente e incontrovertibile alla data della decisione impugnata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, su richiesta del Procuratore generale o d'ufficio.
- Difesa e pubblica accusa devono considerare il rischio prescrizionale quando sollevano questioni sul trattamento sanzionatorio: una riduzione della pena può rendere il reato estinto e ciò va preventivamente valutato dai giudici interni.
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