Sentenza del 04/03/2015 n. 4327 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, senza esaminare nel merito le questioni prospettate. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR, che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento TOSAP. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare al Comune di Roma le spese processuali, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto legittimo il recupero della TOSAP relativa all'anno 1997 per impianti pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione. I quattro motivi riguardavano: il potere del dirigente comunale di rappresentare l'ente e proporre appello; la presunta introduzione di eccezioni nuove da parte del Comune; l'applicabilità dell'esenzione prevista dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 1999; e la presunta incompatibilità tra TOSAP e imposta sulla pubblicità. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, principalmente perché i quesiti di diritto erano astratti, generici e non collegati alle specifiche statuizioni della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche per difetto di autosufficienza.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3
L'ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa competente.
La CTR aveva interpretato la disposizione nel senso che il dirigente indicato dalla disciplina comunale poteva rappresentare l'ente anche nella proposizione dell'appello; tuttavia la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione, avendo dichiarato inammissibile il relativo motivo.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8
Prescrizione dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari.
Secondo la CTR, l'installazione senza titolo degli impianti pubblicitari impediva alla contribuente di beneficiare dell'esenzione o delle agevolazioni previste dalla disciplina comunale.
Delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 86 del 1999
Esenzione dalla TOSAP per determinate superfici assoggettate a canone.
La CTR ha ritenuto che l'esenzione non fosse applicabile agli impianti collocati senza autorizzazione e alle superfici soggette a mero canone ricognitorio.
D.L. n. 44 del 2005, art. 3-bis, convertito dalla L. n. 88 del 2005
Ha modificato la disciplina della rappresentanza degli enti locali nel processo tributario, richiamata nel dibattito sul potere del dirigente comunale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32, 56 e 57
Sono state invocate dalla contribuente per sostenere la preclusione di eccezioni nuove o tardive nel processo tributario; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non identificava concretamente le eccezioni contestate.
Art. 366-bis c.p.c.
La norma, applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di quesiti di diritto specifici e collegati alla decisione impugnata. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi perché fondati su quesiti generici, astratti e privi di una precisa indicazione dell'errore commesso dalla CTR.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare una domanda generale sull'interpretazione della legge: occorre indicare con precisione quale statuizione della sentenza sia errata, quale norma sia stata violata e per quale ragione.
- Le censure devono essere autosufficienti: quando si contestano eccezioni nuove o tardive, è necessario indicare esattamente quali eccezioni siano state formulate, in quale atto e perché sarebbero precluse.
- L'installazione non autorizzata di impianti pubblicitari può impedire l'accesso a esenzioni o agevolazioni fondate sull'esistenza di una concessione o di un canone; la regolarità del titolo autorizzativo è quindi decisiva.
- La proposizione di questioni astratte, non confrontate con la motivazione concreta della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del motivo e impedisce l'esame del merito.
- La sovrapposizione tra imposta sulla pubblicità e TOSAP non può essere dedotta in termini generici: occorre verificare la specifica disciplina applicabile, il titolo dell'occupazione, le autorizzazioni esistenti e le eventuali norme comunali di esenzione.
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