Ordinanza n. 2021/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Pref. Napoli - Sportello Unico Immigrazione prot.230/26, cod. prat. P NA/L/Q/2025/104889 del 13.5.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli di rigetto della domanda relativa al permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, tra l'altro, la pretermissione delle garanzie partecipative e procedimentali, sostenendo l'effettività del rapporto di lavoro originariamente allegato e invocando il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre prospettato una nuova opportunità lavorativa, documentata da una generica proposta di assunzione del 22 giugno 2026, successiva al provvedimento impugnato del 13 maggio 2026. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, una possibile questione di ammissibilità del ricorso, poiché non risultava impugnato anche il decreto recante l'inammissibilità dell'istanza di permesso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergessero i presupposti per la sospensione. In particolare, il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa l'esistenza di elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; ciò rende non persuasive, e prima ancora potenzialmente inammissibili, le censure relative alla violazione delle garanzie procedimentali. Il rapporto di lavoro allegato non è stato adeguatamente comprovato e le stesse dichiarazioni del ricorrente circa l'ignoranza delle ragioni dell'assenza del datore di lavoro confermano, prima facie, l'inattendibilità del rapporto. Il permesso per attesa occupazione è stato ritenuto prima facie precluso, poiché non risultava una cessazione successiva di un rapporto di lavoro effettivo, bensì l'inesistenza originaria del rapporto e quindi la mancanza ab origine dei requisiti richiesti. La nuova proposta di assunzione, generica e successiva all'adozione del provvedimento, non è stata ritenuta rilevante ai fini della legittimità dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare e respinta per l'assenza di elementi prima facie idonei a sostenere le censure e la pretesa cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la parte che deduce la violazione delle garanzie partecipative deve allegare specificamente e fornire almeno un principio di prova circa gli elementi che, se considerati dall'amministrazione, avrebbero potuto condurre a un diverso esito; in mancanza, la censura può risultare prima facie inammissibile, oltre che infondata.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente e non è applicabile quando il rapporto allegato risulti inesistente ab origine, con conseguente mancanza originaria dei requisiti per il permesso di soggiorno per lavoro.
- Una proposta di assunzione generica e successiva all'adozione del provvedimento impugnato non incide, di per sé, sulla valutazione della legittimità di quest'ultimo.
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