Parere del Garante n. 514 del 10/07/2026
Parere su istanza di accesso civico - 10 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ritiene corretto il diniego del Comune di Battipaglia all’accesso civico generalizzato a informazioni riferite individualmente ai dipendenti che hanno ricevuto incentivi per attività di contrasto all’evasione, inclusi settore di appartenenza, compiti svolti e partecipazione a corsi per messi notificatori. Anche senza nominativi, il livello di dettaglio richiesto può consentire l’identificazione diretta o indiretta dei lavoratori, determinando un pregiudizio concreto alla loro protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Il Comune deve tuttavia valutare la possibile comunicazione di dati realmente anonimi e aggregati, eventualmente avviando un dialogo cooperativo con il richiedente; resta distinto l’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. n. 241/1990.
Parere sul riesame del diniego parziale di accesso civico generalizzato a informazioni individualizzate sugli incentivi al personale del settore tributi
Diniego di accesso civico a informazioni sugli incentivi al personale tributario
Il parere, adottato il 10 luglio 2026 ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, riguarda la richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Battipaglia sul riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza concerneva il personale coinvolto negli incentivi previsti dall’art. 1, comma 1091, della l. n. 145/2018 per attività di contrasto all’evasione relativa a IMU e TARI, con indicazione del settore di appartenenza, dei compiti svolti e della partecipazione a un corso di formazione e qualificazione per la nomina di messi notificatori.
Il Garante esprime parere nei termini esposti, ritenendo non superabili, nel caso concreto, le ragioni poste a fondamento del diniego comunale, pur richiamando la possibilità di fornire informazioni adeguatamente anonime e aggregate.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 5-bis.
Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), l’accesso civico generalizzato deve essere rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina vigente.
Il Garante richiama inoltre:
- l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui i dati e i documenti ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e possono essere conosciuti, utilizzati e riutilizzati da chiunque, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- l’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD, che considera dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente;
- l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del RGPD, relativo ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
- gli artt. 5, par. 2, e 24 del RGPD, relativi alla responsabilizzazione del titolare del trattamento;
- l’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, in materia di dati relativi agli incarichi di vertice e dirigenziali;
- gli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, in materia di accesso documentale.
Il parere tiene conto anche delle Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, dell’intesa del Garante del 15 dicembre 2016 e della Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017.
Informazioni richieste e natura dei dati
La richiesta riguardava informazioni riferite ai singoli dipendenti che avevano ricevuto incentivi nell’ambito delle attività di riscossione dei tributi e di lotta all’evasione. In particolare, l’istante chiedeva:
- il personale coinvolto negli incentivi;
- il settore di appartenenza di ciascun dipendente;
- i compiti svolti da ciascuno in relazione alla lotta all’evasione;
- l’indicazione dei dipendenti che avevano partecipato al corso di formazione e qualificazione per la nomina di messi notificatori.
L’istante aveva precisato di non volere nominativi, dati personali, corrispettivi o retribuzioni individuali. Tuttavia, secondo il Garante, la richiesta manteneva una struttura individualizzata e dettagliata, idonea a riferire determinate informazioni a singoli lavoratori anche in assenza del nome.
Le informazioni riguardano infatti il settore lavorativo, l’attività effettivamente svolta, la partecipazione a una specifica formazione e l’attribuzione di un incentivo economico, che costituisce trattamento accessorio del personale. Tali elementi possono incidere sulla percezione del rendimento individuale e sulle relazioni professionali, sociali e lavorative dei dipendenti.
Pregiudizio concreto e aspettative di riservatezza
Il Garante ribadisce che l’inquadramento dei dipendenti pubblici nelle unità organizzative e le relative remunerazioni, salvo gli incarichi di vertice e dirigenziali disciplinati dall’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013, non sono automaticamente dati pubblici.
L’ostensione deve quindi essere valutata in concreto, considerando non soltanto la presenza o assenza del nominativo, ma anche:
- la tipologia e la delicatezza delle informazioni richieste;
- il contesto lavorativo nel quale i dati si collocano;
- il livello di dettaglio delle informazioni;
- le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei dipendenti;
- la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità dei dati da parte di chiunque;
- il regime di pubblicità generalizzata e di riutilizzabilità proprio dell’accesso civico.
L’ostensione delle informazioni richieste potrebbe produrre un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei dipendenti controinteressati, esponendoli a possibili ripercussioni professionali, sociali e relazionali, nonché a giudizi o pregiudizi da parte di colleghi e soggetti esterni. Tali conseguenze integrano il pregiudizio concreto previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Insufficienza del semplice oscuramento dei nominativi
Il Garante precisa che la rimozione dei nominativi non determina automaticamente l’anonimizzazione dei dati. Una persona può essere identificabile anche indirettamente mediante elementi relativi alla sua identità professionale, sociale o organizzativa e attraverso l’incrocio con informazioni già possedute dal richiedente o da terzi.
Il considerando 26 del RGPD definisce anonime le informazioni che non si riferiscono a una persona identificata o identificabile, oppure i dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o non consentire più l’identificazione dell’interessato.
Richiamando l’Opinion 05/2014 del Gruppo di lavoro ex articolo 29 sulle tecniche di anonimizzazione, il Garante evidenzia che l’identificazione non consiste soltanto nel recupero del nome o dell’indirizzo, ma comprende anche la potenziale identificabilità mediante:
- individuazione di una persona all’interno di un gruppo, o single-out;
- collegamento del dato anonimizzato con dati riferibili alla stessa persona presenti in altri archivi, o linkability;
- deduzione di nuove informazioni riferibili a una persona, o inference.
L’anonimizzazione deve essere irreversibile e deve considerare tutti i mezzi che il titolare o un terzo possono ragionevolmente utilizzare per identificare l’interessato, inclusi i costi, il tempo necessario, le tecnologie disponibili e i prevedibili sviluppi tecnologici.
Tecniche di anonimizzazione e rischio di re-identificazione
Il Garante richiama diverse tecniche di anonimizzazione, tra cui randomizzazione, generalizzazione, aggiunta di rumore statistico, permutazione, privacy differenziale, aggregazione, k-anonimato, l-diversità e t-vicinanza.
Nessuna tecnica offre garanzie astratte e uniformi in ogni contesto. La scelta deve essere progettata caso per caso, con valutazione delle caratteristiche del dataset e del contesto di diffusione; ove possibile, può essere opportuno combinare tecniche diverse. Anche un insieme di dati apparentemente anonimi può conservare rischi residui per gli interessati.
Nel caso esaminato, il dettaglio relativo al settore, ai compiti svolti e alla partecipazione al corso per messi notificatori può consentire di isolare singoli dipendenti o di collegare le informazioni a dati già conosciuti. Il rischio di re-identificazione è ritenuto elevato sia all’interno dell’ambiente lavorativo sia all’esterno.
Valutazione del caso concreto
Il Garante ritiene che gli elementi richiesti, pur privati dei nominativi, restino riferiti ai singoli dipendenti e non possano essere correttamente anonimizzati attraverso un semplice oscuramento. La forma disaggregata e individuale della richiesta non consente di escludere la re-identificazione mediante informazioni ausiliarie già note al richiedente o reperibili da terzi.
Per tali ragioni, il Comune ha correttamente applicato il limite alla protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Non emergono elementi idonei a giustificare un superamento del diniego adottato dall’amministrazione.
La valutazione concreta della natura identificativa dei dati e del rischio di re-identificazione resta comunque rimessa al Comune, in applicazione dei principi di accountability e responsabilizzazione di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 del RGPD.
Possibilità di fornire dati aggregati e dialogo cooperativo
Il parere non esclude in assoluto la comunicazione di informazioni sugli incentivi. Il Comune deve valutare se sia possibile fornire dati adeguatamente aggregati, privi di elementi di singolarità e non riconducibili, direttamente o indirettamente, ai singoli dipendenti.
A tal fine, l’amministrazione può considerare le Linee guida ANAC, in particolare il paragrafo 4.2 e il punto 5 dell’Allegato, nonché i paragrafi 7 e 8 della Circolare n. 2/2017. Tali fonti suggeriscono, prima della decisione definitiva, l’avvio di un dialogo cooperativo con il richiedente per ridefinire l’oggetto della domanda entro limiti compatibili con:
- la protezione dei dati personali;
- i principi di buon andamento e proporzionalità;
- l’effettiva finalità conoscitiva dell’istanza.
Qualora i dati siano comunicati in forma anonimizzata o aggregata, ogni successiva operazione diretta a re-identificare gli interessati sarebbe incompatibile con la normativa sulla protezione dei dati personali.
Distinzione dall’accesso documentale
Il Garante precisa che il diniego dell’accesso civico generalizzato non preclude la possibilità di utilizzare l’accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990.
Tale diverso istituto richiede però che il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiede di accedere. L’accesso documentale non comporta il medesimo regime di pubblicità generalizzata e riutilizzabilità dell’accesso civico.
Conclusioni
Il parere è favorevole alla conferma del diniego comunale, limitatamente alle informazioni richieste in forma individualizzata e dettagliata. Il Garante ritiene che settore di appartenenza, compiti svolti, partecipazione al corso e attribuzione degli incentivi possano identificare indirettamente i dipendenti e determinare un pregiudizio concreto alla loro protezione dei dati personali.
L’amministrazione deve tuttavia valutare, secondo un’analisi concreta del rischio, se fornire dati realmente anonimi e aggregati, eventualmente ridefinendo la richiesta attraverso un dialogo con l’istante. La mera eliminazione dei nominativi non è sufficiente quando permangono elementi idonei a consentire single-out, linkability o inference.
Punti principali
Correttezza del diniego
Il Garante conferma che l’ostensione di informazioni individualizzate su incentivi, attività lavorative, settore di appartenenza e formazione dei dipendenti può arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Rilevanza del regime di pubblicità dell’accesso civico
I dati ottenuti tramite accesso civico generalizzato diventano pubblici e possono essere conosciuti, utilizzati e riutilizzati da chiunque. Tale diffusione generalizzata impone una valutazione particolarmente rigorosa del rischio per gli interessati, alla luce dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del RGPD.
Anonimizzazione non coincidente con la semplice rimozione dei nominativi
L’oscuramento dei nomi non è sufficiente quando settore, compiti, incentivi e partecipazione a corsi consentono di individuare o re-identificare i dipendenti. L’anonimizzazione deve impedire anche l’identificazione indiretta, tenendo conto di single-out, linkability e inference.
Valutazione concreta rimessa al Comune
In applicazione dei principi di accountability e responsabilizzazione previsti dagli artt. 5, par. 2, e 24 del RGPD, spetta al Comune valutare la natura identificativa delle informazioni, i mezzi ragionevolmente disponibili e il rischio di re-identificazione.
Possibile comunicazione di dati aggregati
Il Comune può valutare la comunicazione di dati sufficientemente aggregati e privi di elementi di singolarità, eventualmente ridefinendo la richiesta mediante un dialogo cooperativo con l’istante, secondo le Linee guida ANAC e la Circolare ministeriale n. 2/2017.
Distinzione dall’accesso documentale
L’interessato può utilizzare l’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.
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