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Parere

Parere del Garante n. 520 del 14/07/2026

Parere sullo schema di decreto MEF in tema di estensione dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese per servizi ausiliari all’istruzione nei confronti degli enti locali - 14 luglio 2026

Garante Privacy520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha espresso parere favorevole, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, sullo schema di decreto MEF adottato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 175/2014. Il decreto modifica il d.m. 10 agosto 2020 estendendo agli enti locali l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese per mensa, trasporto scolastico e servizi integrativi, nonché ai relativi rimborsi. L’invio sarà facoltativo per l’anno d’imposta 2026 e obbligatorio dal 2027; restano ferme le garanzie privacy già valutate nel 2020.

Parere favorevole sullo schema di decreto MEF che estende agli enti locali l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sulle spese per servizi ausiliari all’istruzione, ai fini della dichiarazione precompilata.

Estensione agli enti locali della trasmissione dei dati sulle spese scolastiche

Il Garante ha esaminato, su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 giugno 2026, lo schema di decreto ministeriale predisposto ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Lo schema modifica il d.m. 10 agosto 2020 e riguarda la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il parere è favorevole, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante ha ritenuto di non avere osservazioni da formulare sul testo sottoposto.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 1 del d.lgs. n. 175/2014 disciplina la dichiarazione dei redditi precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate sulla base delle informazioni già disponibili nell’Anagrafe tributaria, dei dati trasmessi da soggetti terzi e delle certificazioni fiscali. Dal 2024 la dichiarazione precompilata è resa disponibile anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli originariamente previsti e, dal 2026, entro il 20 maggio di ciascun anno.

L’art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo stabilisce che un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze individui termini e modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni o detrazioni, ulteriori rispetto a quelle già individuate dal decreto legislativo, nonché dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.

L’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR include tra le spese detraibili quelle sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, entro il limite annuo di 1.000 euro per alunno o studente.

Il d.m. 10 agosto 2020 disciplina già la trasmissione telematica, da parte dei soggetti costituenti il sistema nazionale di istruzione, dei dati relativi alle spese per servizi di istruzione scolastica, comprese quelle per servizi ausiliari. Su tale decreto il Garante aveva espresso il precedente parere n. 25 del 6 febbraio 2020.

Contenuto dello schema di decreto

Lo schema interviene sul d.m. 10 agosto 2020 con particolare riferimento agli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Le principali modifiche prevedono:

  • la fissazione al 16 marzo di ogni anno del termine per la trasmissione dei dati delle spese scolastiche, in conformità all’art. 16-bis, comma 4, del d.l. n. 124/2019;
  • l’estensione agli enti locali dell’obbligo di trasmettere i dati delle spese sostenute nell’anno precedente da persone fisiche per servizi ausiliari all’istruzione;
  • l’indicazione, nelle comunicazioni, dei dati identificativi degli alunni o studenti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno effettuato i pagamenti;
  • la trasmissione dei dati relativi ai servizi ausiliari esclusivamente quando, in caso di affidamento della gestione a soggetti terzi esterni, tali dati risultino nella disponibilità dell’ente locale;
  • la trasmissione dei dati relativi ai rimborsi erogati dagli enti locali, con riferimento a ciascun iscritto e con indicazione dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Servizi ausiliari interessati

Secondo quanto richiamato nel parere, anche sulla base della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 19 giugno 2023, le spese di istruzione scolastica comprendono, oltre alle tasse di iscrizione e frequenza e ai contributi obbligatori e volontari, i costi dei servizi ausiliari.

Rientrano in tale categoria:

  • il servizio di mensa scolastica;
  • il trasporto scolastico;
  • l’assistenza al pasto;
  • i servizi di pre-scuola e post-scuola;
  • gli altri servizi scolastici integrativi indicati dallo schema.

Tali spese sono considerate detraibili anche quando il servizio sia reso tramite il Comune o altro soggetto terzo rispetto alla struttura che fornisce il servizio didattico.

Soggetti e dati oggetto di comunicazione

L’obbligo riguarda gli enti locali che erogano o gestiscono i servizi ausiliari per le scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e per le scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

La comunicazione deve riferirsi alle spese sostenute da persone fisiche nell’anno precedente e contenere i dati identificativi:

  • dei soggetti iscritti agli istituti scolastici;
  • dei soggetti pagatori.

Quando il servizio è affidato a un soggetto terzo esterno, l’ente locale deve trasmettere i dati soltanto se essi sono nella sua disponibilità. Il testo esaminato non introduce, quindi, un obbligo di acquisizione di dati non detenuti dall’amministrazione.

Per i rimborsi, la comunicazione deve essere effettuata con riferimento a ciascun iscritto e deve indicare l’anno in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso. Tale elemento consente di collegare il rimborso alla corretta annualità fiscale.

Decorrenza dell’obbligo

Lo schema stabilisce una fase transitoria:

  • per l’anno d’imposta 2026, la comunicazione dei dati delle spese detraibili e dei relativi rimborsi è facoltativa;
  • a partire dal periodo d’imposta 2027, la comunicazione diventa obbligatoria.

Il termine ordinario per l’invio è il 16 marzo di ogni anno.

Valutazione del Garante e garanzie applicabili

Il Garante ha rilevato che restano ferme le garanzie previste dal d.m. 10 agosto 2020, già sottoposte alla sua valutazione nel precedente parere del 6 febbraio 2020. Sulla base di tale permanenza delle garanzie e del contenuto dello schema, l’Autorità non ha formulato rilievi o richiesto modifiche ulteriori.

Il parere favorevole riguarda dunque l’estensione soggettiva e oggettiva del flusso informativo agli enti locali e ai servizi ausiliari all’istruzione, senza introdurre nel provvedimento esaminato condizioni aggiuntive rispetto alle garanzie già previste dal decreto del 2020.

Conclusioni

Il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto MEF che modifica il d.m. 10 agosto 2020. L’intervento consente all’Agenzia delle entrate di acquisire, per la dichiarazione precompilata, anche i dati delle spese sostenute presso gli enti locali per mensa, trasporto e servizi scolastici integrativi, nonché i dati dei relativi rimborsi. L’invio sarà facoltativo per il 2026 e obbligatorio dal 2027, con termine al 16 marzo di ogni anno, mentre rimangono applicabili le garanzie privacy già previste dalla disciplina vigente.

Punti principali

Estensione dell’obbligo agli enti locali

Lo schema estende agli enti locali individuati dall’art. 2, comma 1, del TUEL l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati sulle spese per servizi ausiliari all’istruzione sostenute da persone fisiche nell’anno precedente.

Servizi interessati e dati trasmessi

Sono inclusi mensa scolastica, assistenza al pasto, pre e post scuola, trasporto scolastico e altri servizi scolastici integrativi. La comunicazione indica i dati identificativi degli iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori; se la gestione è affidata a terzi, i dati sono trasmessi solo se nella disponibilità dell’ente locale.

Rimborsi

Gli enti locali che erogano rimborsi devono trasmettere, per ciascun iscritto, i dati dei rimborsi relativi alle spese ausiliarie, indicando anche l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Termini e decorrenza

Il termine per la trasmissione è fissato al 16 marzo di ogni anno. L’invio è facoltativo per l’anno d’imposta 2026 e obbligatorio dal periodo d’imposta 2027.

Esito del parere

Il Garante non ha formulato osservazioni e ha espresso parere favorevole, rilevando che restano applicabili le garanzie già previste dal d.m. 10 agosto 2020 e già esaminate nel precedente parere del 6 febbraio 2020.

Come è indicizzato

Materiefiscalità e tributiistruzionepubblica amministrazionedati personalibasi giuridiche del trattamento

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