Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 494 del 03/07/2026

Parere su istanza di accesso civico - 3 luglio 2026

Garante Privacy494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Comune di Tresivio, sul riesame di un diniego parziale a un accesso civico generalizzato riguardante dati sulle autorizzazioni NCC. Pur ricordando i principi generali dell'accesso civico, l'Autorità evidenzia che per i dati contenuti nel RENT esiste un regime speciale di conoscibilità fissato dalla normativa di settore e dal decreto ministeriale attuativo, non derogabile tramite FOIA. Ne consegue che l'accesso alle ulteriori informazioni richieste va escluso quando si tratta di dati personali di persone fisiche o ditte individuali, poiché la loro ostensione al pubblico sarebbe sproporzionata, non necessaria e potenzialmente lesiva della riservatezza, oltre a determinare una duplicazione non consentita di informazioni contenute in una banca dati pubblica nazionale.

Parere su riesame di un diniego parziale a istanza di accesso civico generalizzato relativa agli elenchi delle autorizzazioni NCC del Comune di Tresivio

Parere su accesso civico relativo alle autorizzazioni NCC del Comune di Tresivio

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su una richiesta di riesame proposta dal RPCT del Comune di Tresivio avverso un diniego parziale a un'istanza di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava l'elenco delle autorizzazioni NCC attive e una serie di dati ulteriori sui soggetti autorizzati, tra cui ragione sociale, natura giuridica, sede, PEC e recapiti professionali.

Quadro normativo di riferimento

L'Autorità richiama l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che riconosce il diritto di accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e l'art. 5-bis, che prevede limiti ed esclusioni, tra cui il rifiuto quando l'accesso può arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali (comma 2, lett. a) o quando l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (comma 3).

Viene inoltre richiamato il GDPR, in particolare:

  • l'art. 4, par. 1, n. 1, sulla nozione di dato personale;
  • l'art. 5, par. 1, lett. b) e c), sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione;
  • l'art. 6, par. 1 e par. 4, sul presupposto di liceità e sul trattamento ulteriore compatibile.

Natura dei dati richiesti

Il Garante osserva che non tutte le informazioni richieste sono, in astratto, dati personali. Le informazioni riferite a persone giuridiche, società, associazioni o altri enti non rientrano nella nozione di dato personale e, quindi, non possono beneficiare della tutela ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Diversamente, le informazioni relative a imprese individuali possono costituire dati personali quando consentano l'identificazione di una persona fisica. In tale prospettiva, dati come sede operativa, PEC, telefono o e-mail, se riferibili a una persona fisica o a una ditta individuale, sono suscettibili di tutela privacy.

Il regime speciale del RENT per le autorizzazioni NCC

Il punto centrale del parere è la presenza di un regime speciale di conoscibilità delle informazioni sulle autorizzazioni NCC. Il legislatore ha istituito il RENT, registro informatico pubblico nazionale disciplinato dall'art. 10-bis, comma 3, del d.l. 135/2018, e il D.M. n. 203 del 2 luglio 2024 ne ha definito tipologie di dati e modalità di accesso.

Secondo il Garante, questo regime speciale è vincolante e non derogabile tramite accesso civico generalizzato. Il decreto ministeriale individua i dati consultabili e i soggetti legittimati; per le autorizzazioni NCC, tra le informazioni accessibili rientrano soltanto quelle previste dall'allegato e dall'art. 4 del decreto, non le ulteriori informazioni richieste nella domanda di accesso.

Valutazione del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali

Il Garante ritiene che l'ostensione generalizzata dei dati richiesti produrrebbe un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati. La pubblicazione mediante FOIA avrebbe un effetto amplificato, poiché i dati diventano "pubblici" e riutilizzabili da chiunque, con possibili conseguenze non prevedibili per gli interessati.

L'Autorità segnala anche che, nel caso concreto, non emerge una chiara strumentalità della richiesta rispetto alle finalità tipiche dell'accesso civico generalizzato, cioè il controllo diffuso sull'operato della pubblica amministrazione e la partecipazione al dibattito pubblico. Per questo, la conoscibilità generalizzata di dati di dettaglio come sede operativa, PEC e recapiti comunicati al Comune sarebbe sproporzionata rispetto alle finalità dell'istituto.

Rapporto con il diritto UE e con la giurisprudenza CEDU

Nel parere viene richiamato anche l'art. 10 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, per evidenziare che non esiste in via generale un diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche. Un diritto del genere può sorgere solo in situazioni particolari e a condizioni specifiche, quando l'accesso sia strumentale all'esercizio della libertà di ricevere e diffondere informazioni su questioni di interesse pubblico.

Conclusione e indicazioni operative

Il Garante esprime un parere sostanzialmente negativo rispetto alla richiesta di accesso civico generalizzato per le informazioni ulteriori sulle autorizzazioni NCC. L'ostensione va esclusa:

  • perché per i dati del RENT opera un regime speciale di accessibilità fissato dalla disciplina di settore;
  • perché la divulgazione generalizzata di dati personali di persone fisiche o ditte individuali comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
  • perché la richiesta eccede il perimetro di conoscibilità previsto dal legislatore e può determinare usi impropri o riutilizzi incompatibili.

Resta fermo che, per i dati riferiti a persone giuridiche o altri soggetti non persone fisiche, l'amministrazione deve valutare autonomamente gli ulteriori limiti all'accesso civico previsti dall'art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, inclusi gli interessi economici e commerciali, profili non sindacabili dall'Autorità nel presente parere.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedimentale

Il RPCT del Comune di Tresivio ha chiesto il parere ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 nell'ambito del riesame di un provvedimento di diniego parziale a una richiesta di accesso civico generalizzato. L'istanza mirava a ottenere l'elenco completo delle autorizzazioni NCC attive, con numerosi dettagli identificativi e di contatto dei soggetti autorizzati.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama l'art. 5 del d.lgs. 33/2013 sull'accesso civico generalizzato e l'art. 5-bis, in particolare i commi 2 e 3, che consentono il rifiuto in caso di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali o quando l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni o limiti. Vengono richiamati anche gli artt. 4 e 5 del GDPR, oltre alle Linee guida ANAC in materia di accesso civico.

Regime speciale dei dati del RENT

Per le autorizzazioni NCC il legislatore ha previsto un registro informatico pubblico nazionale, il RENT, disciplinato dall'art. 10-bis, comma 3, d.l. 135/2018 e dal decreto ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024. Il decreto individua in modo tassativo i dati accessibili e i soggetti legittimati, configurando un regime speciale di conoscibilità che non può essere superato mediante accesso civico generalizzato.

Valutazione sulla natura dei dati richiesti

Il Garante ribadisce che i dati relativi a persone fisiche, comprese ditte individuali, possono costituire dati personali se consentono l'identificazione dell'interessato. Restano invece fuori dalla tutela privacy le informazioni riferite a persone giuridiche, società, associazioni o altri enti, salvo ulteriori limiti previsti dalla disciplina sull'accesso civico.

Rischio di ostensione sproporzionata e di duplicazione delle banche dati

L'eventuale accoglimento dell'istanza determinerebbe una duplicazione, ad opera di soggetti privati, di informazioni contenute in una banca dati pubblica nazionale, ampliando inoltre il set informativo rispetto a quanto consentito dalla normativa sul RENT. Ciò esporrebbe i dati a usi impropri o riutilizzi incompatibili con le finalità originarie, in contrasto con i principi di limitazione della finalità, minimizzazione e con l'art. 6, par. 4, GDPR.

Conclusione del Garante

Il parere è sostanzialmente negativo rispetto all'ostensione delle ulteriori informazioni richieste. Il Garante ritiene che l'accesso civico alle informazioni in questione debba essere escluso per i profili coperti dal regime speciale del RENT e, comunque, per i dati personali la cui pubblicazione generalizzata comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilità di valutare separatamente eventuali limiti diversi per dati non personali.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionetrasporto pubblico non di lineabasi giuridiche del trattamentoprotezione dei dati personali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.