Parere del Garante n. 531 del 14/07/2026
Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (“regolamento IA”) - 14 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto legislativo attuativo del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento IA), per i Titoli I e III, nell’ambito della delega della legge n. 132/2025. Il parere è favorevole, ma subordinato a una serie di condizioni e integrazioni volte a rafforzare le garanzie in materia di protezione dei dati personali, soprattutto nei trattamenti di polizia e nei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale e di riconoscimento facciale a posteriori. Il Garante richiama la necessità di un migliore coordinamento con il regolamento IA e con il d.lgs. n. 51/2018, specie quanto a sorveglianza umana, valutazioni d’impatto, ruoli privacy dei soggetti coinvolti, requisiti delle banche dati di riferimento, limiti alla conservazione e cancellazione dei dati, e divieto di impiego di banche dati costruite mediante scraping non mirato. Particolare attenzione è dedicata al rischio di trattamenti massivi e non proporzionati dei dati biometrici nei sistemi di videosorveglianza e alla necessità di circoscrivere rigorosamente le deroghe e gli usi consentiti.
Parere sullo schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale, limitatamente ai Titoli I e III, con focus sull’uso dell’IA per finalità di polizia e su alcune disposizioni processuali.
Parere sullo schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di IA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha chiesto il parere del Garante sui Titoli I e III di uno schema di decreto legislativo attuativo del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento IA). Lo schema si colloca nell’ambito della delega di cui all’articolo 24, commi 2, lett. h), e 5, lett. a) ed e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, con particolare riguardo all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e a talune modifiche processuali e cautelari.
Il Garante conclude con un parere favorevole, ma condizionato a una serie di integrazioni e correzioni finalizzate a rafforzare la conformità al GDPR, al d.lgs. n. 51/2018 e al regolamento IA, soprattutto nei trattamenti di dati biometrici e nei contesti di polizia.
Quadro normativo di riferimento
Nel parere sono richiamati il Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento all’articolo 36, par. 4, il Codice privacy (d.lgs. n. 196/2003), il d.lgs. n. 51/2018 per i trattamenti svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nonché il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 per i trattamenti di polizia.
La valutazione si fonda inoltre sulle disposizioni del regolamento IA, in particolare quelle relative alla sorveglianza umana, ai sistemi ad alto rischio, ai divieti di scraping non mirato, all’identificazione biometrica remota in tempo reale, agli spazi di sperimentazione normativa e agli obblighi di valutazione d’impatto, logging e notifiche.
Contenuto dello schema esaminato
Lo schema disciplina l’utilizzo dei sistemi di IA da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia, definendo oggetto, finalità, nozioni rilevanti e condizioni di trattamento. Prevede norme su ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, convalida e utilizzo di sistemi e modelli di IA; su collaborazioni con soggetti esterni; su spazi di sperimentazione normativa; su formazione del personale; su etichettatura, filtraggio e categorizzazione di dati biometrici; su identificazione biometrica remota in tempo reale; su videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori; su un nuovo mezzo di ricerca della prova nel codice di procedura penale; e su disposizioni transitorie.
Valutazioni del Garante sulle disposizioni generali
Il Garante osserva che l’impianto complessivo è coerente con la disciplina unionale, ma richiede alcuni affinamenti lessicali e sostanziali. In particolare, in relazione all’articolo 3, comma 4, ritiene preferibile sostituire l’espressione "revisione umana qualificata" con "sorveglianza umana", in coerenza con l’articolo 14, par. 4, del regolamento IA, così da ricomprendere non solo il controllo finale, ma anche forme più ampie di presidio umano sul funzionamento del sistema.
In tema di formazione, il Garante prende atto che l’articolo 6 recepisce i contenuti minimi formativi richiesti dal regolamento IA e include le implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità connesse anche al d.lgs. n. 51/2018.
Ricerca, sperimentazione e collaborazione con soggetti terzi
L’articolo 4 disciplina le collaborazioni con le Forze di polizia per progetti di ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento e convalida di sistemi di IA. Pur condividendo la previsione del divieto di condivisione dei dati operativi sensibili e di uso commerciale dei sistemi, il Garante ritiene che il divieto debba essere ampliato anche al mero utilizzo di tali dati nelle attività di sperimentazione e ricerca.
Il Garante suggerisce di sostituire l’impiego di dati reali, ove possibile, con dati sintetici, previa verifica della loro rappresentatività, oppure con dati reali sottoposti a masking o pseudonimizzazione, così da contenere i rischi connessi a errori, inaccuratezze e impatti sui diritti degli interessati.
Segnala inoltre una lacuna sul piano dei ruoli privacy: lo schema disciplina la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico, ma non chiarisce chi sia titolare, responsabile o eventualmente contitolare del trattamento ai sensi degli articoli 24 e 28 GDPR. Chiede anche di chiarire, sotto il profilo privacy, il ruolo dei gestori, promotori e organizzatori che intervengono nell’installazione e manutenzione dei sistemi previsti dall’articolo 10.
Spazi di sperimentazione normativa
Quanto all’articolo 5, il Garante ritiene che la collaborazione con AgID e ACN non sia sufficiente, se lo spazio di sperimentazione comporta trattamenti di dati personali. In tal caso, l’Autorità deve essere associata al funzionamento dello spazio di sperimentazione, così da poter esercitare le proprie prerogative istituzionali.
Il Garante valuta inoltre l’opportunità di attribuirgli il compito di istituire gli spazi di sperimentazione normativa nei limiti delle attribuzioni previste dall’articolo 74, par. 8, del regolamento IA.
Identificazione biometrica remota in tempo reale: condizioni e limiti
L’articolo 8 è uno dei punti più delicati del parere. La disposizione disciplina l’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico per finalità di prevenzione di specifiche minacce e di ricerca di persone scomparse o vittime di determinati reati.
Il Garante chiede innanzitutto di integrare il riferimento alla "banca dati di riferimento" con requisiti di qualità dei dati, chiarendo se l’archivio sia costituito ad hoc per ogni singolo caso autorizzato oppure sia stabile ma alimentato di volta in volta solo con i dati pertinenti. In ogni caso, devono essere definiti, anche tramite fonte subordinata da adottarsi previo parere del Garante, i requisiti minimi di sicurezza, i tempi e le modalità di cancellazione, nonché le garanzie di non incrementalità della banca dati di confronto.
Secondo il Garante, il set di confronto deve essere specifico per ciascun utilizzo autorizzato e non può essere alimentato in modo progressivo rispetto alle autorizzazioni precedenti. Va poi evitato che i dati acquisiti illegittimamente siano conservati sulla base di una generica "altra base giuridica": la cancellazione deve essere effettiva, salvo casi tassativamente previsti e normativamente tipizzati.
Resta centrale, nel modello delineato, l’autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica, con limitazioni temporali, territoriali e soggettive molto puntuali, nonché un regime di urgenza con successiva convalida.
Valutazione d’impatto, logging e notifiche
L’articolo 9 introduce ulteriori garanzie tecniche e procedurali, inclusa la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e la registrazione in file di log non modificabili. Il Garante osserva però che la norma deve richiamare anche gli obblighi di valutazione d’impatto previsti dagli articoli 23 e 24 del d.lgs. n. 51/2018, analogamente a quanto fatto per altre disposizioni del decreto.
La disciplina dei log e della notifica al Garante è considerata coerente nella struttura generale, ma deve rimanere allineata alle garanzie del quadro nazionale e ai requisiti specifici del regolamento IA.
Videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori
L’articolo 10 consente, in contesti di ordine e sicurezza pubblica, l’integrazione dei sistemi di videosorveglianza con componenti di IA per il riconoscimento facciale a posteriori. Il Garante esprime forti riserve sulla possibilità di un trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi o eventi, poiché ciò rischia di tradursi in una raccolta massiva, preventiva e sproporzionata.
La soluzione proposta è di limitare l’elaborazione ai soli casi ex post, sulle tracce registrate, in presenza di specifiche esigenze operative e sulla base di criteri che potranno essere definiti nel decreto ministeriale previsto dal comma 11. Il Garante chiede inoltre che il decreto attuativo sia ampliato per includere tali criteri tecnici e operativi.
Sul piano delle garanzie, il comma 9, oltre a vietare decisioni con effetti giuridici negativi basate unicamente sui risultati del riconoscimento facciale, dovrebbe richiamare espressamente anche le ulteriori garanzie e i limiti antidiscriminatori di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 51/2018.
Ulteriori garanzie sui sistemi e sugli attori coinvolti
Il parere insiste più volte sul fatto che la disciplina dei trattamenti non può essere lasciata implicita o frammentata. Oltre a chiarire i ruoli privacy dei soggetti coinvolti, il Garante richiama la necessità di disciplinare in modo più rigoroso tempi di conservazione, cancellazione dei dati, misure di sicurezza e limiti all’espansione progressiva delle banche dati di confronto, soprattutto quando queste sono usate per sistemi biometrici ad alto impatto sui diritti fondamentali.
Uso investigativo dell’IA nelle indagini preliminari
L’articolo 13 inserisce nel codice di procedura penale l’articolo 359-ter, che disciplina l’uso dell’identificazione biometrica remota in tempo reale come mezzo di ricerca della prova nelle indagini preliminari. Le ipotesi considerate riguardano la conferma dell’identificazione e la ricerca mirata di un indiziato, la localizzazione di un sospetto non identificato e la ricerca del latitante destinatario di misura cautelare o ordine di esecuzione.
Il Garante considera coerente l’impostazione generale, anche per la previsione dell’autorizzazione del g.i.p. e del meccanismo di urgenza con doppia convalida. Tuttavia chiede di integrare la disposizione con il divieto espresso di utilizzo di banche dati ottenute mediante scraping non mirato o in violazione della disciplina di protezione dei dati personali, in modo da riallinearla pienamente al regolamento IA e alle garanzie previste per l’uso di polizia.
Conclusione del parere
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, con le condizioni analiticamente elencate nel provvedimento. Le correzioni richieste mirano soprattutto a: migliorare il coordinamento con il regolamento IA; chiarire ruoli e responsabilità privacy; prevenire trattamenti eccessivi o massivi di dati biometrici; rafforzare la sorveglianza umana; rendere effettive le cancellazioni; e assicurare che l’uso dell’IA in ambito di polizia e investigativo avvenga entro confini rigorosi, proporzionati e verificabili.
Punti principali
Oggetto e contesto del parere
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere del Garante sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna al regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Il provvedimento attua la delega di cui all’articolo 24, commi 2, lett. h), e 5, lett. a) ed e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, relativa all’uso dell’IA per l’attività di polizia e a disposizioni in materia di responsabilità civile e penale.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole, ma con condizioni e rilievi puntuali. Ritiene lo schema complessivamente coerente con il regolamento IA e con i criteri di delega, ma necessita di integrazioni per rafforzare le garanzie di protezione dei dati personali nei contesti considerati.
Uso dell’IA per attività di polizia: principi generali e formazione
Il Titolo I disciplina l’utilizzo dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia per finalità di polizia. Il Garante apprezza la previsione di un uso strumentale e di supporto, la revisione umana dei risultati e la formazione del personale, ma chiede di sostituire la formula "revisione umana qualificata" con "sorveglianza umana", per allinearla all’articolo 14, par. 4, del regolamento IA.
Ricerca, sperimentazione e collaborazione con soggetti esterni
Per i progetti di ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento e convalida, il Garante ritiene insufficiente il solo divieto di condivisione dei dati operativi sensibili e di uso commerciale dei sistemi. Chiede di estendere il divieto anche al mero utilizzo di tali dati, privilegiando dati sintetici oppure dati reali sottoposti a masking o pseudonimizzazione. Inoltre, evidenzia che lo schema disciplina i profili di proprietà intellettuale ma non chiarisce ruoli e responsabilità in termini di titolarità e contitolarità del trattamento, né il ruolo privacy di gestori, promotori e organizzatori coinvolti nell’installazione e manutenzione dei sistemi.
Spazi di sperimentazione normativa
Quanto agli spazi di sperimentazione normativa per l’IA, il Garante ritiene opportuno che, quando essi comportino trattamento di dati personali, l’Autorità sia associata al loro funzionamento, così da poter esercitare le proprie prerogative. Suggerisce inoltre di valutare il riconoscimento al Garante del compito di istituire tali spazi nell’ambito delle attribuzioni previste dall’articolo 74, par. 8, del regolamento IA.
Identificazione biometrica remota in tempo reale: banche dati, autorizzazione e cancellazione
Per l’identificazione biometrica remota in tempo reale, il Garante chiede maggiori garanzie sulla "banca dati di riferimento": devono essere previsti requisiti di qualità dei dati, chiarita la natura dell’archivio e definite misure di sicurezza, tempi di cancellazione e garanzie contro l’alimentazione incrementale del set di confronto. Le deroghe alla cancellazione dei dati acquisiti illegittimamente devono essere ristrette ai soli casi espressamente previsti e non possono fondarsi su una generica "altra base giuridica". Resta centrale l’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria e la necessità di limitare l’uso a persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla minaccia da prevenire.
Valutazione d’impatto e notifiche
L’articolo 9 deve essere integrato richiamando non solo la valutazione d’impatto prevista dal regolamento IA, ma anche gli adempimenti di cui agli articoli 23 e 24 del d.lgs. n. 51/2018. Il Garante segnala inoltre che i file di log e le notifiche al Garante devono essere disciplinati in modo coerente con i requisiti del regolamento IA e con le garanzie proprie del quadro nazionale per i trattamenti di polizia.
Videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori
Sul riconoscimento facciale a posteriori, il Garante ritiene problematica la previsione di un trattamento automatizzato e indiscriminato dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi o eventi. Chiede di limitare l’elaborazione solo ex post, sulle tracce registrate e in presenza di specifiche esigenze operative, evitando raccolte massive e preventive potenzialmente sproporzionate. Propone inoltre di estendere il decreto attuativo ai criteri tecnici e operativi per tale elaborazione.
Garanzie aggiuntive e clausole di salvaguardia
Il Garante evidenzia che il comma 9 dell’articolo 10, pur vietando decisioni con effetti giuridici negativi basate solo sui risultati del riconoscimento facciale, dovrebbe richiamare espressamente anche le ulteriori garanzie e i limiti antidiscriminatori dell’articolo 8 del d.lgs. n. 51/2018. L’obiettivo è rafforzare la tutela degli interessati e prevenire usi lesivi o discriminatori dei sistemi.
Disposizioni investigative e uso dell’IA per la ricerca della prova
L’articolo 13 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 359-ter, che disciplina l’uso investigativo dell’identificazione biometrica remota in tempo reale nelle indagini preliminari. Il Garante non contesta l’impostazione generale, ma chiede di inserire anche qui il divieto espresso di usare banche dati ottenute tramite scraping non mirato o in violazione della normativa privacy, in coerenza con il regolamento IA e con le regole previste per l’uso di polizia.
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