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Parere

Parere del Garante n. 477 del 03/07/2026

Parere sulla bozza della delibera ANAC "Trasparenza dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013" - 3 luglio 2026

Garante Privacy477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sulla bozza di delibera ANAC relativa alla trasparenza dei contributi ricevuti a sostegno della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale. La questione riguarda il bilanciamento tra obblighi di pubblicazione ex art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 e tutela dei dati personali dei donatori, in particolare delle persone fisiche, i cui nominativi possono rivelare opinioni politiche e quindi rientrare nelle categorie particolari di dati. Il Garante condivide la soluzione di pubblicare le dichiarazioni con oscuramento dei nominativi delle persone fisiche, sostituendoli con la dicitura "persona fisica", e di rendere comunque conoscibili i dati oscurati tramite accesso civico generalizzato, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati e del divieto di riutilizzo dei dati sensibili.

Parere favorevole sulla bozza di delibera ANAC sulla pubblicazione dei contributi ricevuti per la campagna elettorale dei titolari di cariche politiche, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. 33/2013

Trasparenza dei contributi elettorali e tutela dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sulla bozza di delibera ANAC relativa alla "Trasparenza dei contributi ricevuti a supporto della campagna elettorale di titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale", da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013. Il parere interviene nell’ambito di un confronto tra le due Autorità finalizzato a trovare una soluzione condivisa tra obblighi di trasparenza e protezione dei dati personali dei donatori.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama il GDPR, il Codice privacy e il d.lgs. 33/2013, oltre ai precedenti pareri del Garante in materia di trasparenza e alle linee guida del 2014 sul trattamento di dati personali per finalità di pubblicità e trasparenza sul web. In particolare, sono richiamati:

  • l’art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. 33/2013, che impone la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2 della l. 441/1982;
  • l’art. 2, comma 1, n. 3), l. 441/1982, che prevede il deposito delle dichiarazioni sulle spese e obbligazioni per la propaganda elettorale;
  • l’art. 4, comma 3, l. 659/1981, richiamato dalla disciplina sulle dichiarazioni congiunte o autocertificazioni per contributi superiori a 3000 euro annui;
  • l’art. 1, comma 2, e l’art. 7-bis, commi 1 e 4, d.lgs. 33/2013, che impongono il rispetto della normativa privacy, la non intelligibilità dei dati non pertinenti o non indispensabili e la sottrazione dei dati sensibili all’indicizzazione e al riutilizzo;
  • l’art. 9, par. 1, GDPR e l’art. 2-sexies del Codice privacy, per i dati idonei a rivelare opinioni politiche.

Profili di protezione dei dati emersi

Il Garante evidenzia che le dichiarazioni sui contributi elettorali possono contenere i nominativi delle persone fisiche che hanno effettuato le erogazioni. Tali informazioni, proprio perché idonee a rivelare un sostegno politico a un determinato candidato, integrano categorie particolari di dati personali. L’Autorità richiama inoltre il principio secondo cui la propria competenza riguarda i dati personali delle persone fisiche e non, in linea generale, le informazioni relative a persone giuridiche, enti, associazioni, fondazioni e comitati. È però precisato che anche dati riferiti a imprese o ditte individuali possono assumere natura personale se permettono l’identificazione di una persona fisica.

Soluzione di bilanciamento accolta nella bozza ANAC

La bozza di delibera, elaborata anche all’esito di interlocuzioni tecniche tra gli uffici delle due Autorità, propone una soluzione di bilanciamento che il Garante condivide. In caso di contributi erogati da persone fisiche, la pubblicazione delle dichiarazioni deve avvenire con oscuramento del nominativo del donatore e con l’indicazione della sola dicitura "persona fisica". Tale impostazione è ritenuta coerente con i principi di necessità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, poiché evita la diffusione di informazioni eccedenti rispetto alla finalità di trasparenza.

Trasparenza assicurata mediante accesso civico generalizzato

Il Garante valorizza la previsione secondo cui la trasparenza sulla provenienza dei finanziamenti non viene eliminata, ma viene preservata attraverso la possibilità di conoscere i nominativi dei donatori tramite accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, oltre alle altre forme di accesso previste dalla legge. Le amministrazioni dovranno indicare in modo espresso, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, che i dati oscurati possono essere visionati su richiesta secondo la disciplina dell’accesso civico generalizzato.

Limiti successivi al trattamento e al riutilizzo dei dati

Resta fermo che i dati eventualmente ottenuti tramite accesso devono essere trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il parere richiama in particolare il limite del divieto di riutilizzo dei dati sensibili previsto dall’art. 7-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013. Viene dunque confermato che l’ostensione dei dati per finalità di trasparenza non consente ulteriori trattamenti incompatibili con la disciplina di settore.

Esito

Sulla base di tali considerazioni, e ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c), e 58, par. 3, lett. b), GDPR, il Garante esprime parere favorevole sulla bozza di delibera ANAC approvata in via preliminare il 10/6/2026.

Punti principali

Oggetto del quesito e iniziativa congiunta con ANAC

Il parere riguarda la bozza di delibera ANAC sulla pubblicazione dei contributi ricevuti per la campagna elettorale dei titolari di cariche politiche elettive di livello statale, regionale e locale, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. 33/2013. Il procedimento è inserito in un confronto tra ANAC e Garante, avviato per individuare una soluzione interpretativa condivisa sulla trasparenza dei contributi elettorali e sulla tutela dei dati personali dei donatori.

Natura dei dati coinvolti e bilanciamento trasparenza-riservatezza

Il Garante evidenzia che le dichiarazioni sui contributi elettorali possono contenere i nominativi delle persone fisiche che hanno erogato contributi, con conseguente trattamento di dati personali idonei a rivelare opinioni politiche e quindi rientranti nelle categorie particolari di dati ex art. 9, par. 1, GDPR. Richiama inoltre l’art. 2-sexies del Codice privacy e l’art. 7-bis d.lgs. 33/2013, che impone di rendere non intelligibili i dati non pertinenti o non indispensabili e sottrae i dati sensibili all’indicizzazione, alla rintracciabilità tramite motori di ricerca e al riutilizzo.

Distinzione tra persone fisiche e soggetti non persone fisiche

L’Autorità ricorda che la propria competenza riguarda i dati personali di persone fisiche e che, in linea generale, non rientrano in tale nozione le informazioni riferite a persone giuridiche, enti, associazioni, fondazioni e comitati. Precisa però che anche i dati relativi a imprese e ditte individuali possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica.

Soluzione proposta nella bozza di ANAC e valutazione del Garante

La bozza di delibera, elaborata anche all’esito delle interlocuzioni fra gli Uffici delle due Autorità, propone che la pubblicazione delle dichiarazioni relative ai contributi ricevuti da persone fisiche avvenga previo oscuramento del nominativo del donatore e con la sola indicazione "persona fisica". Tale soluzione è ritenuta coerente con i principi di necessità e minimizzazione dei dati dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, e compatibile con la trasparenza sull’origine dei finanziamenti.

Accessibilità dei dati oscurati tramite accesso civico generalizzato

La bozza precisa che la trasparenza può essere comunque assicurata consentendo la conoscibilità dei nominativi dei donatori mediante accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, ferme restando le altre forme di accesso previste dalla legge. Nella sezione "Amministrazione trasparente" dovrà essere indicato espressamente che i dati oscurati sono visionabili su richiesta, secondo le regole dell’accesso civico generalizzato.

Limiti al successivo trattamento dei dati ottenuti in accesso

Resta fermo che i dati personali eventualmente ottenuti tramite accesso devono essere trattati nel rispetto della disciplina privacy, in particolare dei limiti posti dall’art. 7-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013, che esclude il riutilizzo dei dati sensibili. Il parere sottolinea quindi che l’ostensione non comporta libertà di ulteriore trattamento incompatibile con le garanzie previste dalla normativa.

Esito del parere

Ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c), e 58, par. 3, lett. b), GDPR, il Garante esprime parere favorevole sulla bozza di delibera ANAC approvata in via preliminare il 10/6/2026.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionetrasparenza amministrativaprotezione dei dati personalidati sensibilifinanziamento delle campagne elettorali

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