Parere del Garante n. 519 del 14/07/2026
Parere su di uno schema di decreto, di natura regolamentare, volto a riformare le modalità di trasmissione telematica degli atti di ultima volontà al Registro generale dei testamenti - 14 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina, su richiesta del Ministero della giustizia, uno schema di decreto regolamentare che modifica il d.m. 20 settembre 2019, n. 170, superando l’invio tramite PEC delle richieste di iscrizione degli atti di ultima volontà e introducendo modalità basate su nuove regole tecniche, in coerenza con il regolamento eIDAS e con l’evoluzione dell’identità digitale. Il parere è favorevole, ma condizionato all’integrazione dello schema con gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali, incluse finalità, categorie di dati, tempi di conservazione e garanzie per gli interessati.
Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto che riforma la trasmissione telematica degli atti di ultima volontà al Registro generale dei testamenti
Riforma della trasmissione telematica degli atti di ultima volontà
Il Ministero della giustizia ha richiesto il parere del Garante, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679, su uno schema di decreto regolamentare volto a modificare il d.m. 20 settembre 2019, n. 170. Il decreto disciplina le modalità di trasmissione telematica degli atti di ultima volontà al Registro generale dei testamenti e intende adeguare il sistema all’evoluzione normativa e tecnologica in materia di identificazione sicura e identità digitale.
Il Garante ha espresso parere favorevole con condizioni, chiedendo che il testo regolamentare integri gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali.
Atto e quesito esaminato
Il d.m. n. 170 del 2019, adottato in attuazione dell’articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, disciplina i requisiti tecnici delle richieste di iscrizione, i termini di trasmissione, l’imposta di bollo, i controlli degli archivi notarili, le regole tecniche e l’orario di disponibilità del servizio.
Il modello vigente prevede come canale esclusivo l’invio della richiesta di iscrizione, allegata a un messaggio di posta elettronica certificata, in conformità al Codice dell’amministrazione digitale. Lo schema sottoposto al Garante supera tale modello, rinviando le modalità operative a nuove regole tecniche.
Adeguamento all’identità digitale e al regolamento eIDAS
La riforma è motivata dall’esigenza di adeguare il sistema ai requisiti di identificazione sicura degli utenti previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014, relativo all’identificazione elettronica e ai servizi fiduciari nel mercato interno, nonché alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1183 sull’identità digitale.
Le nuove modalità di trasmissione e comunicazione dovranno quindi assicurare l’identificazione e l’autenticazione dei soggetti legittimati, in sostituzione dell’attuale utilizzo della PEC come canale operativo esclusivo.
Principali modifiche allo schema di decreto
Lo schema amplia anzitutto l’ambito soggettivo del regolamento, includendo il personale delle autorità consolari tra i soggetti abilitati a richiedere l’iscrizione telematica degli atti di ultima volontà ricevuti all’estero.
Quanto alla procedura telematica, la richiesta dovrà essere conforme sia al Codice dell’amministrazione digitale sia alle nuove regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 6 del d.m. n. 170 del 2019, come modificato.
Viene soppresso l’obbligo di trasmissione mediante PEC. Anche le comunicazioni del Registro generale al richiedente, relative al numero di registrazione o ai motivi di irricevibilità, saranno effettuate secondo le modalità stabilite dalle regole tecniche. La richiesta non trasmessa secondo tali modalità sarà dichiarata irricevibile.
È inoltre modificata la procedura per il mancato ricevimento della conferma di avvenuta registrazione. In assenza di conferma entro 24 ore dall’invio, il soggetto interessato deve ritrasmettere la richiesta per via telematica. Se il riscontro non perviene entro le ulteriori 24 ore, è previsto il ricorso obbligatorio al supporto cartaceo.
Le comunicazioni del Presidente del consiglio notarile all’archivio notarile distrettuale non saranno più trasmesse tramite PEC, ma secondo le modalità definite dalle nuove regole tecniche.
Imposta di bollo
Lo schema modifica anche l’articolo 4 del d.m. n. 170 del 2019, sostituendo il sistema dell’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo con il cosiddetto “bollo digitale”, previsto dall’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Regole tecniche e sicurezza
Le modifiche relative ai controlli degli archivi notarili sono coordinate con la nuova disciplina dell’articolo 6. Il direttore generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili potrà adottare le regole tecniche attraverso una pluralità di atti modulari e progressivi, superando l’obbligo di un unico provvedimento unitario previsto dalla disciplina vigente.
Le regole tecniche saranno adottate con provvedimento del direttore generale dell’Ufficio centrale degli archivi notarili, in conformità all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale, previo parere dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Garante.
Esse dovranno disciplinare:
- i requisiti di legittimazione dei soggetti abilitati;
- le modalità di autenticazione;
- le limitazioni informatiche alla consultazione dei dati inseriti nel Registro generale dei testamenti;
- le misure di sicurezza applicabili al sistema;
- le modalità operative delle trasmissioni e delle comunicazioni.
Lo schema stabilisce inoltre un vincolo di conformità alle misure di sicurezza previste dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 e successive modifiche. Tali garanzie sono estese non soltanto al personale degli archivi notarili, ma anche ai notai.
Valutazioni del Garante sul trattamento dei dati personali
Il Garante non ha rilevato particolari criticità nello schema, ritenendolo coerente con il quadro normativo di riferimento. Ha tuttavia evidenziato la necessità di rafforzare il livello delle garanzie per i dati personali trattati, che possono potenzialmente appartenere alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del GDPR.
Secondo il Garante, il rinvio alle regole tecniche è funzionale a garantire la necessaria flessibilità e adattabilità del sistema, ma non può comportare l’omissione, nel regolamento, degli elementi essenziali del trattamento.
Condizioni richieste per il parere favorevole
Il testo deve essere integrato con previsioni relative almeno ai seguenti profili:
- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- tempi di conservazione;
- garanzie per gli interessati;
- rispetto dei principi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del GDPR, relativi a limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione;
- conformità all’articolo 6 del GDPR, relativo alla liceità del trattamento;
- osservanza degli articoli 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Le regole tecniche potranno dettagliare gli aspetti operativi e di sicurezza, ma dovranno operare entro un quadro regolamentare che definisca previamente i contenuti essenziali del trattamento e le garanzie applicabili agli interessati.
Conclusioni
Con il provvedimento n. 519 del 14 luglio 2026, il Garante ha espresso parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto. La valutazione positiva riguarda il superamento del modello basato sulla PEC, l’adeguamento ai requisiti di identificazione digitale e la previsione di regole tecniche per autenticazione, consultazione e sicurezza.
L’efficacia del parere favorevole è accompagnata dalla richiesta di integrare il decreto con una disciplina sostanziale degli elementi essenziali del trattamento dei dati personali, soprattutto in considerazione della possibile natura particolare delle informazioni trattate nel Registro generale dei testamenti.
Punti principali
Superamento della trasmissione tramite PEC
Lo schema elimina l’obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata per le richieste, le comunicazioni del Registro e quelle del Presidente del consiglio notarile, rinviando alle modalità definite da nuove regole tecniche.
Ampliamento dei soggetti abilitati
Tra i soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione telematica degli atti di ultima volontà ricevuti all’estero vengono inclusi anche i membri del personale delle autorità consolari.
Nuova procedura in caso di mancata conferma
Se non ricevono la conferma dell’avvenuta registrazione entro 24 ore, il notaio, il capo dell’archivio o il personale consolare devono ritrasmettere la richiesta telematicamente; in assenza di riscontro nelle ulteriori 24 ore, devono ricorrere al supporto cartaceo.
Identificazione, autenticazione e sicurezza
Le regole tecniche dovranno disciplinare requisiti di legittimazione, autenticazione e limitazioni informatiche alla consultazione, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014, estese anche ai notai.
Condizioni sul trattamento dei dati personali
Il Garante richiede che il regolamento individui gli elementi essenziali del trattamento, con particolare riferimento a finalità, categorie di dati personali, tempi di conservazione e garanzie per gli interessati, anche considerando la possibile presenza di dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’articolo 9 GDPR.
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