Direttiva 2003/105
Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/105/CE modifica la direttiva Seveso II (96/82/CE) per rafforzare la prevenzione degli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per persone e ambiente. L’intervento nasce da recenti incidenti industriali e mira ad ampliare il campo di applicazione, aggiornare le soglie e chiarire gli obblighi su notifiche, rapporti di sicurezza, piani di emergenza, informazione al pubblico e assetto del territorio. La direttiva impone inoltre agli Stati membri un termine di recepimento al 1° luglio 2005.
Modifica della direttiva 96/82/CE (Seveso II) per ampliare e chiarire il regime di controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, in particolare per miniere, rifiuti di estrazione, pirotecnici, nitrato di ammonio e ulteriori sostanze pericolose.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri per la trasposizione nel diritto interno e, indirettamente, agli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE come modificata. L’ambito materiale è ampliato a talune attività minerarie (esplorazione, estrazione e preparazione in miniere, cave o mediante trivellazione, con esclusione di alcune operazioni di preparazione chimica o termica e del relativo deposito), all’esplorazione e sfruttamento offshore di minerali, alle discariche di rifiuti con specifica eccezione per alcuni impianti di smaltimento degli sterili, nonché a nuove o riformulate categorie di sostanze e miscele pericolose, tra cui nitrato di ammonio, fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, sostanze esplosive/pirotecniche, sostanze cancerogene e pericolose per l’ambiente. Sono previsti casi di esclusione o di non applicazione, ad esempio per taluni siti di utilizzatori finali in cui nitrato di ammonio/fertilizzanti degradati o contaminati sono temporaneamente detenuti prima di rilavorazione o distruzione, e per attività o situazioni già escluse dalla direttiva 96/82/CE come modificata.
Direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
La direttiva 2003/105/CE interviene sulla disciplina Seveso II per rafforzare la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. I considerando collegano la riforma ai recenti incidenti industriali, agli studi della Commissione sulle sostanze cancerogene e pericolose per l’ambiente e alla necessità di estendere e chiarire il campo di applicazione della normativa.
Obiettivi e logica dell’intervento
La direttiva mira ad assicurare un livello elevato, coerente ed efficace di protezione in tutta la Comunità. La revisione risponde a eventi specifici: l’incidente di Baia Mare ha evidenziato i rischi connessi ad alcune attività minerarie e agli impianti di smaltimento degli sterili; l’incidente di Enschede ha mostrato il potenziale di rischio di deposito e fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosive; l’esplosione di Tolosa ha evidenziato la criticità del nitrato di ammonio e dei fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, soprattutto per il materiale di scarto o restituito al produttore ('off-specs').
Ambito di applicazione e nuove esclusioni/inclusioni
L’articolo 1 amplia l’ambito applicativo della direttiva 96/82/CE includendo:
- lo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, con esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito relativo;
- l’esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
- le discariche di rifiuti, con eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi bacini e dighe di raccolta degli sterili, se contenenti le sostanze pericolose dell’allegato I.
È inoltre precisato che la direttiva non dovrebbe applicarsi ai siti degli utilizzatori finali in cui nitrato di ammonio e fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, inizialmente conformi ma poi degradati o contaminati, siano detenuti temporaneamente prima della rilavorazione o distruzione.
Obblighi di notifica, politica di prevenzione e rapporto di sicurezza
Per gli stabilimenti che rientrano successivamente nel campo di applicazione, gli Stati membri devono garantire tempi rapidi e certi:
- notifica entro tre mesi dalla data in cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato (articolo 6, paragrafo 1);
- elaborazione senza indugi e comunque entro tre mesi del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (articolo 7, paragrafo 1 bis);
- rapporto di sicurezza senza indugi e comunque entro un anno (articolo 9, paragrafo 3).
Il rapporto di sicurezza, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, deve contenere almeno i dati dell’allegato II, indicare le organizzazioni partecipanti alla sua stesura e comprendere l’inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento. La Commissione è invitata a rivedere, entro il 31 dicembre 2006, gli orientamenti per l’elaborazione del rapporto di sicurezza.
Piani di emergenza e consultazione
L’articolo 11 rafforza la disciplina dei piani di emergenza:
- i piani interni ed esterni devono essere elaborati tempestivamente anche per gli stabilimenti sopravvenuti, e comunque entro un anno dalla data di applicazione della direttiva allo stabilimento interessato;
- i piani di emergenza interni devono essere elaborati in consultazione con il personale dello stabilimento, compreso quello delle imprese subappaltatrici a lungo termine;
- la popolazione deve essere consultata sui piani di emergenza esterni durante la loro elaborazione o aggiornamento.
È inoltre inserito un richiamo alla necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.
Assetto del territorio e base tecnica per la valutazione della compatibilità
L’articolo 12 impone agli Stati membri di tener conto, nelle politiche di assetto del territorio e nelle politiche pertinenti, della necessità di mantenere nel lungo termine distanze adeguate tra gli stabilimenti e:
- zone residenziali;
- edifici e zone frequentate dal pubblico;
- principali vie di trasporto, per quanto possibile;
- aree ricreative;
- aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale.
Per gli stabilimenti esistenti, devono essere considerate anche le misure tecniche complementari di cui all’articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone. La Commissione è invitata a elaborare entro il 31 dicembre 2006 orientamenti con una base di dati tecnici, inclusi dati sui rischi e scenari di incidente, per valutare la compatibilità tra stabilimenti e zone sensibili, tenendo conto delle valutazioni delle autorità competenti, delle informazioni dei gestori e di altri fattori pertinenti, compresi i vantaggi socioeconomici e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza.
Informazione al pubblico e trasparenza
L’articolo 13 viene rafforzato in due direzioni. In primo luogo, le informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento in caso di incidente devono essere fornite d’ufficio, regolarmente e nella forma più idonea a tutte le persone e strutture frequentate dal pubblico che potrebbero essere colpite da un incidente rilevante, come scuole e ospedali. In secondo luogo, per gli stabilimenti soggetti all’articolo 9, l’inventario delle sostanze pericolose deve essere reso disponibile al pubblico, salvi i limiti di riservatezza richiamati dall’articolo 13, paragrafo 4, e dall’articolo 20.
Comunicazioni alla Commissione e banca dati
L’articolo 19 introduce un obbligo di trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni minime sugli stabilimenti rientranti nella direttiva: nome e ragione sociale del gestore, indirizzo dello stabilimento e attività svolte. La Commissione deve predisporre e aggiornare una banca dati con tali informazioni, accessibile solo a persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.
Aggiornamento degli allegati tecnici: sostanze, definizioni e soglie
L’allegato I è oggetto di una revisione ampia e tecnicamente rilevante. Vengono introdotte definizioni di 'gas' e 'liquido'; vengono riscritte le voci relative al nitrato di ammonio, ai fertilizzanti e ai materiali 'off-specs'; sono aggiornate le categorie di sostanze cancerogene e di prodotti petroliferi come la benzina; sono riformulate le regole sulle sostanze esplosive e pirotecniche e sulle sostanze infiammabili.
In particolare:
- il nitrato di ammonio è articolato in più sottocategorie con soglie differenziate;
- viene espressamente disciplinato il materiale di scarto del processo produttivo e il materiale restituito al produttore o a un impianto di rilavorazione;
- sono aggiornate le categorie di nitrato di potassio;
- per gli esplosivi, la nozione è collegata sia alle frasi di rischio R 2 e R 3 sia alla classe 1 dell’ADR, con inclusione delle sostanze pirotecniche;
- per le sostanze infiammabili sono precisate alcune fattispecie, tra cui gas infiammabili a contatto con l’aria a temperatura ambiente e liquidi infiammabili mantenuti sopra il punto di ebollizione;
- è riscritta la regola di cumulo per determinare l’applicabilità della direttiva quando non siano presenti singole sostanze in quantità pari o superiore alle soglie, con applicazione distinta per tossicità, infiammabilità ed ecotossicità.
Sistema di gestione della sicurezza e contenuti degli allegati II e III
L’allegato II, punto IV.B, viene modificato per richiedere una valutazione dell’ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti, incluse piante o descrizioni delle zone che potrebbero esserne colpite. L’allegato III viene aggiornato per rafforzare il sistema di gestione della sicurezza: vengono precisati ruoli e responsabilità, bisogni formativi del personale, partecipazione dei dipendenti e dei subappaltatori, nonché procedure di pianificazione, sperimentazione e riesame delle emergenze.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° luglio 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Devono inoltre essere comunicati alla Commissione i testi delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ha come destinatari gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito oggettivo della direttiva 96/82/CE
L’articolo 1 modifica l’articolo 4 della direttiva 96/82/CE includendo nell’ambito: a) lo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, con esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del relativo deposito; b) l’esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi; c) le discariche di rifiuti, salvo gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi bacini e dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose dell’allegato I, in particolare se usati per la lavorazione chimica e termica dei minerali.
Nuove regole su notifiche e gestione per gli stabilimenti sopravvenuti
Per gli stabilimenti che rientrano successivamente nel campo di applicazione, l’articolo 6 impone la notifica entro tre mesi dalla data di applicazione della direttiva allo stabilimento interessato; l’articolo 7, paragrafo 1 bis, richiede l’elaborazione senza indugi e comunque entro tre mesi del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. L’articolo 9, paragrafo 3, introduce per tali stabilimenti un termine di un anno per il rapporto di sicurezza. L’articolo 11, paragrafo 1, prevede analogamente l’aggiornamento/elaborazione dei piani di emergenza senza indugi e comunque entro un anno.
Rapporto di sicurezza e contenuti minimi
L’articolo 9, paragrafo 2, dispone che il rapporto di sicurezza contenga almeno i dati dell’allegato II, indichi il nome delle organizzazioni partecipanti alla sua stesura e includa l’inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento. L’articolo 9, paragrafo 6, invita la Commissione, entro il 31 dicembre 2006 e in stretta cooperazione con gli Stati membri, a rivedere gli orientamenti per l’elaborazione del rapporto di sicurezza.
Piani di emergenza interni ed esterni e cooperazione di protezione civile
L’articolo 11, paragrafo 3, richiede che i piani di emergenza interni siano elaborati in consultazione con il personale dello stabilimento, incluso quello delle imprese subappaltatrici a lungo termine, e che la popolazione sia consultata sui piani di emergenza esterni durante la loro elaborazione o aggiornamento. Il nuovo paragrafo 4 bis richiama l’esigenza di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.
Assetto del territorio e base tecnica per la compatibilità degli insediamenti
L’articolo 12, paragrafo 1, impone agli Stati membri di tener conto, nelle politiche di assetto del territorio e nelle altre politiche pertinenti, della necessità di mantenere nel lungo periodo opportune distanze tra gli stabilimenti e, da un lato, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le principali vie di trasporto, le aree ricreative e le aree naturali sensibili, e dall’altro, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell’articolo 5. Il nuovo paragrafo 1 bis invita la Commissione, entro il 31 dicembre 2006, a elaborare orientamenti che definiscano una base di dati tecnici per valutare la compatibilità tra stabilimenti e zone sensibili, tenendo conto di valutazioni delle autorità competenti, informazioni dei gestori e altri elementi pertinenti, inclusi vantaggi socioeconomici e effetti mitiganti dei piani di emergenza.
Informazione al pubblico e accesso a dati essenziali
L’articolo 13, paragrafo 1, impone la fornitura d’ufficio, regolare e nella forma più idonea, di informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento in caso di incidente a ogni persona e struttura aperta al pubblico che possa essere colpita da un incidente rilevante. Il paragrafo 6 stabilisce che, per gli stabilimenti soggetti all’articolo 9, l’inventario delle sostanze pericolose debba essere reso disponibile al pubblico, salve le limitazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 4, e dall’articolo 20.
Comunicazioni alla Commissione e banca dati
L’articolo 19, paragrafo 1 bis, obbliga gli Stati membri a fornire alla Commissione almeno il nome e la ragione sociale del gestore, l’indirizzo dello stabilimento e l’attività o le attività svolte. La Commissione deve predisporre e aggiornare una banca dati contenente tali informazioni, accessibile solo alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.
Aggiornamento dell’allegato I: definizioni, soglie e categorie
L’allegato I viene ampiamente modificato: sono introdotte definizioni di gas e liquido; sono riformulate le soglie e le descrizioni per il nitrato di ammonio, i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, i materiali e fertilizzanti 'off-specs', il nitrato di potassio e le sostanze cancerogene; sono chiarite e ampliate le categorie di esplosivi e sostanze pirotecniche, nonché le regole per le sostanze infiammabili e pericolose per l’ambiente; sono aggiornate le note tecniche e la regola di cumulo (somma) per determinare l’applicabilità della direttiva e, in taluni casi, l’esclusione degli articoli 9, 11 e 13.
Aggiornamento degli allegati II e III
L’allegato II, punto IV.B, viene sostituito per includere la valutazione dell’ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti e la descrizione delle zone suscettibili di essere colpite. Nell’allegato III, la sezione relativa al sistema di gestione della sicurezza viene modificata per precisare ruoli e responsabilità, formazione del personale, coinvolgimento dei dipendenti e dei subappaltatori, nonché l’adozione, sperimentazione e riesame delle procedure di emergenza.
Termine di recepimento e obblighi procedurali degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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