Sentenza del 05/04/2016 n. 1929 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - ELUSIONE - Raddoppio dei termini di accertamento - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta insussistente la condotta omissiva e dissimulatoria necessaria a giustificare il richiamo alle norme penali tributarie e, conseguentemente, il raddoppio dei termini. Poiché l'accertamento era stato notificato oltre il termine ordinario di decadenza, l'atto è stato considerato nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973, nell'ambito di una contestazione di comportamento elusivo connesso a una fusione e all'utilizzo di perdite pregresse. Il contribuente sosteneva che l'accertamento fosse stato notificato oltre il termine ordinario di decadenza e che l'Amministrazione avesse invocato in modo strumentale e pretestuoso le disposizioni penali tributarie. Le informazioni relative alla fusione e alle perdite erano state infatti fornite tempestivamente, senza omissioni o condotte dissimulatorie idonee a integrare gli elementi fittizi di una dichiarazione infedele.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente o in modo pretestuoso: occorre che sussistano concretamente i presupposti delle violazioni penal-tributarie richiamate dall'Amministrazione.
Norme penali-tributarie in materia di dichiarazione infedele
La rilevanza penale deve fondarsi su elementi fittizi e su una condotta effettivamente omissiva o dissimulatoria del contribuente. La tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti esclude, nel caso esaminato, tali presupposti.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento richiede una motivazione concreta e coerente con l'effettiva configurabilità di una violazione penal-tributaria; non è sufficiente un richiamo astratto alle norme penali.
- Quando il contribuente ha fornito tempestivamente all'Amministrazione le informazioni rilevanti sull'operazione contestata, è più difficile sostenere l'esistenza di una condotta occultativa o dissimulatoria idonea a giustificare il raddoppio dei termini.
- Un accertamento notificato oltre il termine ordinario è nullo se il raddoppio è stato utilizzato in modo strumentale, senza la concreta sussistenza degli elementi della fattispecie penale tributaria.
- La contestazione di elusione non comporta automaticamente la presenza di una dichiarazione infedele penalmente rilevante: devono essere individuati specifici elementi fittizi e una condotta conforme ai requisiti della norma penale.
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