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Legge

L.R. Valle d'Aosta 7/2025

Disposizioni urgenti per lo sviluppo organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 22/2010 su organizzazione, dirigenza, reclutamento, mobilità, classificazione del personale e lavoro da remoto negli enti del comparto unico valdostano. Introduce nuove regole su concorsi, incarichi e trattamenti economici, con decorrenze differite: molte disposizioni operano dal 1° gennaio 2026; l’accertamento linguistico trimestrale diventa esclusivo dal 31 dicembre 2026. Alcune norme sul pensionamento decorrono dal 1° gennaio 2025.

Sviluppo organizzativo e reclutamento del personale del comparto unico della Valle d’Aosta

Disposizioni urgenti per lo sviluppo organizzativo del comparto unico valdostano

La legge interviene sulla disciplina organizzativa e del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta, modificando in più punti la l.r. 22/2010. L’obiettivo è rafforzare innovazione, efficienza, reclutamento, mobilità, ordinamento professionale e gestione della dirigenza.

Finalità e indirizzi organizzativi

Il provvedimento collega lo sviluppo organizzativo alla valorizzazione del personale e alla maggiore competitività del sistema amministrativo regionale. Tra i principi organizzativi vengono rafforzati:

  • la definizione di modelli delle competenze e dei profili professionali;
  • l’accesso dei vertici politico-amministrativi ai dati delle strutture di riferimento, nel rispetto della riservatezza;
  • una più netta articolazione delle aree organizzative in aree di linea e aree di staff.

Funzioni della Giunta regionale e coordinamento direzionale

La Giunta regionale vede ampliati i propri compiti di indirizzo e coordinamento. Le modifiche chiariscono che essa valuta la congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse assegnate, coordina le attività comuni alle strutture dirigenziali di primo livello e può esercitare un potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia dei dirigenti di primo livello. Può inoltre promuovere progetti e iniziative trasversali tramite gruppi di lavoro e presiedere il Comitato di direzione.

Segretario generale, Capo di Gabinetto e Comitato di direzione

Il trattamento economico omnicomprensivo del Segretario generale e del Capo di Gabinetto viene ancorato al massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di primo livello; quello del Vice Capo di Gabinetto al massimo previsto per gli incarichi di secondo livello. Viene istituito il Comitato di direzione, composto da Segretario generale, Capo di gabinetto e dirigenti di primo livello della Giunta regionale, con funzioni di coordinamento, confronto e raccordo della programmazione delle strutture di primo e secondo livello. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale, si riunisce almeno ogni due mesi e adotta un regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta; può operare anche in sotto-comitati.

Incarichi fiduciari e di diretta collaborazione

Sono ridefiniti i posti di Capo dell’Ufficio dei rapporti istituzionali, Capo dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, Capo della Protezione civile, Capo e Vice Capo Ufficio stampa, Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale come incarichi dirigenziali fiduciari a tempo determinato. La durata non può superare quella dell’organo politico che li conferisce e l’incarico va conferito entro 90 giorni dall’insediamento. Il trattamento economico è parametrato a quello complessivo previsto per incarichi di pari livello. Per alcuni casi è previsto che il trattamento sia comunque non superiore al 60% di quello massimo dei dirigenti di primo livello. Viene soppressa la previsione di collaborazione coordinata e continuativa per tali incarichi.

Dirigenza: accesso, requisiti e conferimento degli incarichi

L’accesso alla dirigenza è rafforzato sul piano selettivo: i concorsi devono accertare sia competenze tecniche sia capacità manageriali, attitudini e motivazioni individuali, con commissioni integrate da almeno un esperto in tecniche di osservazione e valutazione. Una quota fino al 30% dei posti disponibili è riservata al personale interno a tempo indeterminato con almeno cinque anni nella categoria immediatamente inferiore.

Per gli incarichi dirigenziali esterni all’albo dei dirigenti, la legge consente il ricorso a soggetti con particolare e comprovata qualificazione non reperibile nei ruoli dirigenziali, entro il limite massimo del 15% della dotazione organica dirigenziale e per una durata tra tre e cinque anni.

Gli incarichi di primo livello richiedono ora almeno cinque anni di anzianità e, nell’Amministrazione regionale, sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta del Presidente o dell’assessore competente, con priorità all’Albo dei dirigenti. Di norma, per ogni Assessorato è previsto un dirigente di primo livello.

Trattamento economico della dirigenza e compensi aggiuntivi

Il trattamento economico della dirigenza viene reso onnicomprensivo: remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge e qualsiasi incarico conferito in ragione dell’ufficio. I compensi dovuti da terzi devono essere versati all’amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse per il trattamento accessorio della dirigenza. Inoltre, per il dirigente veterinario si prevede un trattamento complessivo non superiore a quello dei dirigenti di primo livello.

Reclutamento del personale e prove linguistiche

Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce annualmente la dotazione organica per ogni istituzione scolastica e l’articolazione in profili professionali. L’assunzione a tempo indeterminato deve avvenire su programmi annuali inseriti nel piano triennale del fabbisogno, con procedure selettive che garantiscano almeno il 50% di accesso dall’esterno, oltre all’avviamento dai centri per l’impiego per la categoria A.

Per l’ammissione a procedure di assunzione, a tempo indeterminato o determinato, è obbligatorio il possesso dell’attestazione di conoscenza del francese e, se del caso, dell’italiano, oppure di un titolo di esonero. La Regione deve organizzare prove di accertamento linguistico con cadenza trimestrale. Per i soggetti cui siano conferiti incarichi dirigenziali esterni, fiduciari, di diretta collaborazione o di segretario particolare, l’accertamento linguistico deve avvenire prima del conferimento dell’incarico.

Procedure selettive, bandi unici e lavoro flessibile

La Regione può bandire selezioni pubbliche uniche anche per altri enti del comparto, se lo richiedono. Per partecipare alle procedure selettive è richiesto anche un indirizzo di posta elettronica certificata, ma tale obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.

La disciplina dei rapporti di lavoro a termine viene ampliata al lavoro flessibile: gli enti possono ricorrere a contratti a tempo determinato per temporanee coperture di posti vacanti, purché siano state avviate le procedure ordinarie di copertura, nonché per esigenze straordinarie e interventi specifici. È ammesso, nei limiti della contrattazione collettiva, anche il ricorso alla somministrazione a tempo determinato in situazioni di urgenza, ma non per funzioni dirigenziali.

Mobilità interna ed esterna, tutela di situazioni personali e comandi d’ufficio

La mobilità esterna è disciplinata come alternativa al reclutamento ordinario quando non vi siano graduatorie valide. Il passaggio diretto è possibile tra enti del comparto per dipendenti della stessa categoria e posizione, anche con diverso profilo, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti.

La mobilità può avvenire:

  • su domanda del dipendente con assenso dell’ente di appartenenza;
  • tramite avviso di mobilità pubblicato sul sito istituzionale.

L’assenso dell’ente di provenienza è obbligatorio in casi di profilo infungibile, di anzianità di servizio inferiore a tre anni, di carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente, o per enti con meno di 100 dipendenti a tempo indeterminato.

È prevista una tutela specifica per le vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, che possono chiedere il trasferimento in altro ente o altra amministrazione in comune diverso da quello di residenza; il trasferimento deve essere disposto entro 15 giorni, se vi sono posti vacanti. È inoltre assicurato il rientro in servizio nell’amministrazione di provenienza, con priorità.

Per far fronte a gravi carenze di organico, gli enti possono disporre comandi d’ufficio per un massimo di due anni, previa convenzione, verso sedi entro 50 km. La misura si applica anche a dipendenti con figli sotto i tre anni e a soggetti tutelati dalla l. 104/1992, con il loro consenso. Le modalità operative sono rimesse alla contrattazione collettiva.

Contrattazione collettiva e nuova classificazione del personale

La contrattazione collettiva viene riorganizzata con una nuova articolazione in aree, tra cui l’area del personale non dirigente, comprensiva di sezioni specifiche per personale socio-sanitario, socio-educativo, socio-assistenziale, polizia locale e Protezione civile.

Il personale non dirigente è inquadrato in quattro aree funzionali, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, abilità e competenze. La contrattazione collettiva definisce aree, famiglie professionali, profili di ruolo e progressioni economiche interne, secondo criteri selettivi basati su capacità, esperienza, qualità della prestazione e risultati. Nel rinnovo 2025/2027 dovranno essere definite anche le tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti.

Collocamento a riposo e trattenimento in servizio

Il collocamento a riposo d’ufficio, anche dei dirigenti, è ricondotto alla normativa statale vigente. L’ente deve comunicare la cessazione almeno sei mesi prima del verificarsi delle condizioni per il pensionamento.

Gli enti possono trattenere in servizio il personale, anche dirigenziale, per motivate esigenze organizzative, differendo il collocamento a riposo entro i limiti di età previsti dalla normativa statale. Sono gli organi di direzione politico-amministrativa a stabilire modalità e condizioni del differimento.

Lavoro da remoto e attività compatibili

La disciplina del lavoro da remoto è sostituita a quella del telelavoro. L’attuazione richiede progetti specifici che individuino i posti remotizzabili, la fattibilità tecnico-logistica, la formazione necessaria e i criteri di verifica della prestazione orientati ai risultati. Viene inoltre eliminato il riferimento al rimborso di eventuali spese sostenute dal dipendente nel caso di telelavoro domiciliare.

Tra le attività compatibili vengono ora ricomprese anche quelle svolte su piattaforme web, oltre a quelle su giornali, riviste, enciclopedie e simili.

Disposizioni transitorie sull’accertamento linguistico

Dal 1° gennaio 2026 la Giunta istituisce un ufficio dedicato all’organizzazione delle sessioni linguistiche, con una dotazione aggiuntiva di un funzionario categoria D e due collaboratori categoria C2.

Per dodici mesi dall’avvio delle sessioni trimestrali, Regione ed enti del comparto continuano a garantire le prove linguistiche prima delle procedure di reclutamento bandite nel periodo. Dal 31 dicembre 2026 è abrogato l’articolo 92 della l.r. 8/2020 e l’accertamento delle lingue francese o italiana sarà effettuato esclusivamente nelle sessioni periodiche regionali.

Decorrenze, regime transitorio e abrogazioni

Le norme sul pensionamento e sul trattenimento in servizio decorrono dal 1° gennaio 2025. Numerose modifiche su dirigenza, incarichi e alcune regole organizzative entrano in vigore dal 1° gennaio 2026. Le nuove procedure di mobilità e di comando d’ufficio si applicano solo dopo la definizione della disciplina contrattuale regionale. La riforma della classificazione del personale resta subordinata al rinnovo contrattuale 2025/2027.

Restano validi gli incarichi aggiuntivi già conferiti fino alla loro naturale scadenza; poi le relative competenze confluiranno nelle funzioni ordinarie delle posizioni dirigenziali. Sono abrogati l’articolo 60 della l.r. 22/2010 e i commi 3 e 4 dell’articolo 73bis.

Copertura finanziaria

L’onere complessivo è quantificato in 126.230,43 euro annui a decorrere dal 2026. Per il triennio 2025/2027 la copertura è imputata alla Missione 1, Programma 10, con utilizzo anche di risorse del Programma 08 per il 2026 e 2027. Dal 2028 la spesa sarà rideterminata annualmente con legge di stabilità regionale. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.

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