Sentenza del 05/05/2015 n. 1888 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Domicilio eletto - Studio professionale - Difensore domiciliatario - Variazione recapito - Obbligo comunicazione - Non sussiste - Onere notificante - Esperimento adeguate ricerche - Sussiste - Tardiva notifica - Rileva - Inammissibilità appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'ente locale aveva inizialmente notificato l'appello presso il precedente recapito dello studio del difensore domiciliatario. Dopo aver appreso o verificato il trasferimento dello studio, aveva effettuato una seconda notificazione presso il nuovo indirizzo, ma oltre il termine previsto per proporre l'appello. La questione riguardava se il cambio di recapito del difensore imponesse a quest'ultimo di comunicarlo e se la prima notifica potesse comunque considerarsi valida o tempestiva.
La decisione
La sentenza ha ritenuto inammissibile l'appello perché la notificazione validamente perfezionata è risultata tardiva. Il cambio di recapito dello studio professionale non comportava, di per sé, un obbligo del difensore domiciliatario di comunicare il nuovo indirizzo alla controparte. Gravava invece sul notificante l'onere di svolgere adeguate ricerche per individuare il corretto luogo di notificazione. Poiché l'ente locale aveva rintracciato il nuovo domicilio soltanto con una seconda notifica effettuata oltre il termine, l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Quando una parte elegge domicilio presso lo studio di un difensore, il notificante deve verificare con diligenza che l'indirizzo sia ancora attuale prima di procedere alla notificazione.
- Il trasferimento dello studio del difensore non determina automaticamente un obbligo di comunicazione alla controparte; l'eventuale mancata comunicazione non esonera il notificante dall'onere di effettuare adeguate ricerche.
- Se la prima notifica non raggiunge validamente il destinatario perché eseguita presso un recapito non più attuale, la successiva notifica presso il nuovo indirizzo deve comunque rispettare il termine processuale previsto.
- La notificazione tardiva di un atto di impugnazione comporta, di regola, l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando il ritardo derivi da una ricerca insufficiente del corretto domicilio.
- Per evitare decadenze, il notificante dovrebbe documentare le verifiche svolte sull'attualità del domicilio eletto e procedere tempestivamente a una nuova notifica quando emerga che il recapito è cambiato.
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