Ordinanza n. 442/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza esecutiva del T.A.R. Lombardia, Sez. I, n. 1791/2022, pubblicata in data 26 luglio 2022; per la declaratoria di nullità e, in subordine, per l'annullamento: - della comunicazione ARERA prot. n. 66209 del 12.12.2022 avente a oggetto “vostra istanza per il riconoscimento di costi operativi addizionali relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori per gli anni 2017, 2018 e 2019 (ITALGAS RETI S.p.A. – ID 807)”, trasmessa a mezzo pec in pari data; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente, con riserva espressa di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione dell'ARERA relativa all'istanza per il riconoscimento di costi operativi addizionali per sistemi di telelettura/telegestione e concentratori negli anni 2017-2019, nonché atti connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza esecutiva del TAR Lombardia, Sez. I, n. 1791/2022, chiedendo altresì la declaratoria di nullità e, in subordine, l'annullamento della comunicazione ARERA del 12 dicembre 2022 relativa alla propria istanza di riconoscimento di costi operativi addizionali per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi sostanziali di illegittimità dedotti contro la comunicazione, ma evidenzia la necessità di aggiornare il quadro fattuale e processuale, anche alla luce della sentenza in forma semplificata n. 1455/2023 e di eventuali fatti o atti sopravvenuti. Il TAR ha quindi richiesto alla ricorrente di dichiarare motivatamente se persista l'interesse alla decisione nel merito, di comunicare gli sviluppi successivi alla proposizione del ricorso e alla sentenza n. 1455/2023 e di indicare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria; all'ARERA ha richiesto chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse o dell'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori. La società ricorrente deve depositare, entro il 20 maggio 2026 e nelle forme del processo amministrativo telematico, una memoria con la dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, l'aggiornamento della vicenda e l'indicazione dell'eventuale necessità di istruttoria. L'ARERA deve depositare, entro lo stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati sugli eventuali fatti, atti o provvedimenti sopravvenuti. L'ordinanza avverte che l'inerzia, in particolare rispetto alla dichiarazione sulla permanenza dell'interesse, potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e dell'eventuale mancata collaborazione istruttoria.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse quale elemento idoneo a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita una parte, mediante ordinanza istruttoria o comunicazione processuale, a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di possibili sopravvenienze idonee a incidere sull'interesse alla decisione, il giudice può disporre incombenti istruttori rivolti sia al ricorrente sia all'amministrazione, chiedendo l'aggiornamento documentato della situazione di fatto e degli atti intervenuti prima di calendarizzare la causa per la decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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