Cassazione Civile, Sentenza n. 17719/2020 del 25/08/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per il pagamento di una fattura di euro 2.239,08 relativa a una vendita conclusa al Salone della Casa (ordine di 70 articoli per 96 pezzi). La Lizzi affermava di aver regolarmente consegnato tutta la merce e di aver emesso una fattura correttiva per errore nella fattura originaria; Temis aveva pagato solo una prima fattura (e 12 articoli contestati) sostenendo di aver ricevuto soltanto quei pezzi. Il giudice di pace aveva revocato il decreto ingiuntivo per mancata prova della consegna; il Tribunale aveva confermato in appello ritenendo che, pur sussistendo presunzioni della consegna dell'intera fornitura, non fosse provato il prezzo pattuito (l'ordine era privo di prezzi e il catalogo non riportava prezzi), per cui non era possibile quantificare il credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della Lizzi, ritenendo che il prezzo della merce fosse determinabile (e, di fatto, non contestato dall'acquirente nell'opposizione al decreto ingiuntivo) e che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe potuto ricorrere ai criteri integrativi previsti dall'art. 1474 c.c. per determinare il prezzo ed evitare la nullità contrattuale. La Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Milano, in diversa composizione, disponendo altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale di Temis è stato rigettato. In precedenza il Tribunale aveva ritenuto provata, tramite presunzioni (peso della fornitura, annotazioni sul DDT, conteggio delle scatole), la consegna dell'intera fornitura pari ai 96 pezzi.
Norme richiamate
art. 1474 c.c.
Prevede che, in mancanza di determinazione del prezzo dalle parti, esso si presume pari a quello normalmente praticato dal venditore; la Corte lo ha ritenuto applicabile per integrare/determinare il prezzo e salvare il contratto dalla nullità.
art. 1346 c.c.
Stabilisce il principio della determinabilità dell'oggetto del contratto; la Corte ha ricordato che, se il prezzo è determinabile con i criteri del codice, non scatta la nullità del contratto.
art. 1418, comma 2, c.c.
Disciplina la nullità contrattuale per mancanza dei requisiti essenziali; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione della nullità perché il prezzo risultava determinabile.
art. 2729 c.c.
Riguarda il giuramento decisorio/suppletivo come mezzo di prova; la Corte ha osservato che, così come proposti in atti, i giuramenti non erano idonei a provare il valore della merce ma resta possibile l'uso di criteri integrativi per determinare il prezzo.
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: incombe a chi propone il fatto produttivo di effetti giuridici provare il fatto; qui l'onere della venditrice era provare la consegna e, quanto al prezzo, il giudice deve valutare se l'onere sia soddisfatto per presunzioni o criteri integrativi.
artt. 112, 167, 311, 320 c.p.c.
Norme processuali richiamate nei motivi di ricorso relative all'attività istruttoria e motivazionale del giudice; la Corte ha valutato che non vi fosse violazione tale da giustificare mantenere la decisione impugnata sul punto del prezzo.
artt. 183, comma 3, e 184 bis c.p.c.
Richiamate in relazione al contraddittorio e all'assunzione delle prove; i motivi lamentavano "sentenza a sorpresa", ma la Corte non ha ritenuto che la decisione fosse viziata irrimediabilmente su tale base.
art. 101 e 384 c.p.c.; artt. 111 e 24 Cost.
Richiamati in relazione al diritto al contraddittorio e al giusto processo; la Corte ha implicitamente ritenuto che non si fosse violato in modo da annullare la decisione di merito sul punto centrale (determinabilità del prezzo).
art. 1470 c.c., artt. 2037 e 2038 c.c.
Norme citate nelle argomentazioni riguardanti la disciplina della compravendita e i criteri di valutazione del comportamento e del valore; la Corte ha ritenuto che, nel caso, gli elementi prodotti e il comportamento delle parti consentivano di superare l'ostacolo della mancata indicazione dei prezzi in ordine.
Massime di principio
- In contenziosi di vendita l'onere di provare la consegna grava generalmente sul venditore, ma può essere assolto anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (es. peso, annotazioni sul DDT, confezionamento numerato).
- Una fattura, pur essendo documento di parte, può concorrere alla prova del credito; tuttavia in giudizio di cognizione piena il giudice valuta insieme altri elementi (DDT, pesi, comportamento delle parti) per accertare consegna e quantità.
- Se il prezzo non è espresso nell'ordine, l'art. 1474 c.c. e i criteri integrativi del codice permettono di determinare il prezzo evitando la nullità del contratto, soprattutto se il compratore non ha tempestivamente e specificamente contestato i prezzi praticati.
- Il giudice non deve emettere "sentenze a sorpresa": qualora rilevi d'ufficio un profilo decisivo (es. mancanza del prezzo), è opportuno darne comunicazione alle parti e consentire il contraddittorio; tuttavia l'utilizzo dei criteri integrativi è consentito ove ricorrano i presupposti.
- Il ricorso al giuramento decisorio o suppletivo non è sempre risolutivo per la quantificazione del prezzo: la sua efficacia dipende dalla corretta formulazione dei capitoli di prova e dal contesto probatorio complessivo.
- In sede di impugnazione in Cassazione è possibile censurare l'omessa applicazione dei criteri integrativi per la determinazione del prezzo; se la Corte ritiene il prezzo determinabile, può cassare la sentenza di merito e rinviare per nuova decisione.
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