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Ordinanza

Ordinanza n. 1661/2026 - Roma, Sezione 3Q

per la nullità previa sospensione dell'efficacia, della Scheda di dimissioni ospedaliera relativa al ricovero del ricorrente e relativa inutilizzabilità della Cartella Clinica correlata nr. -OMISSIS-, sia per la dipendenza dalla SDO sia per i vizi autonomi della stessa, con ordine all’ASL Roma 2 convenuta di dare immediata esecuzione a quanto conforme alla sentenza

Giustizia amministrativa202601542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: scheda di dimissioni ospedaliera relativa al ricovero del ricorrente e cartella clinica correlata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, previa sospensione cautelare, la declaratoria di nullità della scheda di dimissioni ospedaliera relativa al proprio ricovero e la conseguente inutilizzabilità della cartella clinica correlata, deducendo vizi propri e derivati della cartella rispetto alla scheda. I vizi indicati consistevano nella compilazione ibrida della scheda, nell'assenza del codice DRG, nella mancanza della diagnosi di ingresso e nell'impossibilità di registrazione della scheda nei flussi ufficiali. Ha inoltre chiesto che fosse ordinato all'ASL di dare immediata esecuzione a quanto conforme alla sentenza.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Il giudice ha qualificato la scheda di dimissioni ospedaliera come atto pubblico integrante la cartella clinica, redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e ha ritenuto che i vizi lamentati apparissero riconducibili a meri inadempimenti formali, non sufficienti, allo stato cautelare, a fondare la nullità dell'atto o l'inutilizzabilità della cartella clinica. Non è stata riconosciuta la sospensione dell'efficacia del provvedimento. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata mediante la verifica dei presupposti cautelari, con esito negativo per carenza di fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento della prescrizione di oscuramento delle generalità e dei dati personali contenuti nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute in caso di diffusione della decisione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • La scheda di dimissioni ospedaliera, in quanto atto integrante la cartella clinica e redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ha natura di atto pubblico.
  • In sede cautelare, irregolarità meramente formali nella compilazione della scheda di dimissioni ospedaliera, quali l'assenza di codici o dati informativi e l'impossibilità di registrazione nei flussi ufficiali, non consentono di ritenere sussistente il fumus boni iuris per la declaratoria di nullità dell'atto e l'inutilizzabilità della cartella clinica correlata, se non risulta una più grave incidenza sulla validità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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