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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44104/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (cessione di hashish e marijuana, in concorso con Domenico Cicero, il 31/03/2023). Due censure: 1) violazione di legge e difetto di motivazione (in relazione agli artt. 273 e 309 c.p.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990), con la deduzione che non sussistono gravi indizi perché la contestazione sarebbe assorbita da un successivo arresto del luglio 2023 e da procedimenti collegati; 2) mancanza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari (assenza del pericolo di reiterazione o insufficienza degli elementi a giustificare la misura). Nel corso delle indagini erano emersi intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e il rinvenimento di stupefacente presso l'acquirente; nel luglio 2023 era stata poi eseguita una perquisizione che aveva portato a sequestro di ulteriore droga, strumenti e armi, con successivo arresto e definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio denunciato: i fatti oggetto del procedimento impugnato sono anteriori e diversi rispetto a quelli che hanno portato all'arresto del luglio 2023, per cui non opera il divieto di bis in idem; la motivazione del tribunale del riesame è stata giudicata adeguata perché si è basata su intercettazioni, servizi di osservazione e su elementi derivanti da perquisizioni che indicano la cessione contestata. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o rideterminare le esigenze cautelari; può solo verificare la presenza di motivazione logicamente congrua e l'assenza di illogicità manifeste. Il Tribunale del riesame aveva logicamente collegato il pericolo di reiterazione alla disponibilità di sostanza e all'inserimento stabile dell'indagato nel circuito dello spaccio (anche sulla base del successivo arresto), motivo ritenuto immune da vizi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    La norma distingue fattispecie alternative (detenzione vs cessione) previste dalla stessa disposizione; se non sussiste contiguità temporale tra detenzione e cessione le condotte sono distinte e danno luogo a reati separati (eventuale valutazione della continuazione).

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato in relazione a profili di motivazione del provvedimento; la Corte verifica che il giudice di merito abbia dato conto adeguato delle ragioni che hanno portato all'affermazione dei gravi indizi.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Norma sul riesame delle misure cautelari; utilizzata per valutare la correttezza del provvedimento del Tribunale per il riesame e la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Norma procedurale usata per la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione (obbligo di conformarsi al disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p.).

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle esigenze cautelari compiute dal giudice di merito; il sindacato è limitato al controllo della motivazione e della logicità delle argomentazioni.
  • Per il cumulo o l'assorbimento di reati previsti dallo stesso articolo (es. detenzione e cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990) è decisiva la contiguità temporale: l'assenza di contiguità consente di considerare le condotte come reati distinti.
  • La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può essere fondata su elementi come intercettazioni, servizi di osservazione e i risultati di perquisizioni (anche quelle operate sull'acquirente), purché il giudice di merito dia adeguata motivazione.
  • La disponibilità di sostanze stupefacenti e il rinvenimento di consistenti quantitativi in un successivo arresto possono legittimare la valutazione del pericolo di reiterazione del reato e l'applicazione di misure cautelari.
  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari rischia di essere dichiarato inammissibile se si limita a chiedere una diversa valutazione dei fatti o della misura cautelare senza dimostrare vizi di motivazione o illogicità evidenti.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).

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