Ordinanza n. 2144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione quarta, n. 949 del 14 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. IV, n. 949 del 14 aprile 2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'operatore economico ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Dall'ordinanza di appello emerge che la controversia riguarda la rilevanza, in relazione alla natura del contratto, di un requisito di partecipazione e la possibilità di applicare la regola secondo cui i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, senza ricorrere al soccorso istruttorio. Il testo non espone analiticamente i motivi dedotti nell'appello, ma richiama la necessità di un espresso rinvio alle norme del d.lgs. n. 36/2023 per rendere applicabile tale disciplina.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare. Il Collegio ha valorizzato la natura del contratto e la particolare rilevanza del requisito controverso, affermando che sarebbe stato necessario un espresso rinvio alle norme del d.lgs. n. 36/2023 per applicare la regola del possesso dei requisiti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con esclusione del soccorso istruttorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
d.lgs. n. 36/2023
Secondo il Collegio, l'applicazione della regola sul possesso dei requisiti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, senza possibilità di soccorso istruttorio, richiedeva un espresso rinvio alle relative norme, avuto riguardo alla natura del contratto e alla particolare valenza del requisito.
art. 101 c.p.a.
Massime di principio
- In relazione a un contratto la cui disciplina non richiami espressamente il d.lgs. n. 36/2023, la regola secondo cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, con esclusione del soccorso istruttorio, non può essere applicata automaticamente: occorre verificare la natura del contratto e la particolare rilevanza del requisito, nonché l'esistenza di un espresso rinvio alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.
- Nella fase cautelare d'appello, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la tutela interinale è compiuta secondo la cognizione sommaria propria della fase, tenendo conto della disciplina applicabile al contratto e della rilevanza del requisito controverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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