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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27077/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di ispezione di luoghi, cose e di perquisizione locale, personale e informatica, emesso dal pubblico ministero e poi confermato dal Tribunale di Firenze in sede di riesame, nell'ambito di un procedimento per la presunta esportazione illecita di macchinari a duplice uso senza la prescritta autorizzazione, in ipotesi diretta verso la Russia tramite triangolazioni con soggetti dell'Unione europea. Il ricorrente, legale rappresentante della società coinvolta, ha dedotto: a) vizio di violazione di legge e motivazione sul fumus commissi delicti, sostenendo che il Tribunale avrebbe applicato un sindacato troppo restrittivo, trascurando la buona fede, le denunce preventive presentate dall'indagato, la sua estraneità alle condotte del coindagato e la circostanza che non tutti i macchinari fossero dual-use o comunque destinati extra UE; b) violazione dell'art. 253 c.p.p. e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità, lamentando che il sequestro dei dati e dei sistemi informatici fosse indiscriminato ed esplorativo, perché autorizzava la copia forense integrale di dispositivi e caselle di posta elettronica senza criteri selettivi adeguati e senza una reale perimetrazione temporale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul fumus commissi delicti mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità nel controllo sui sequestri, limitato alla violazione di legge. Ha inoltre giudicato generico il secondo motivo, rilevando che il decreto del pubblico ministero e l'ordinanza del riesame avevano rispettato i criteri di selezione e proporzionalità nel sequestro di dati informatici, disponendo la copia forense dei soli dispositivi di interesse, con perimetrazione della ricerca e organizzazione idonea a contenere tempi e invasività. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la contestazione in forma di continuazione del reato presupposto

  • art. 18 d.lgs. n. 221 del 2017

    norma incriminatrice contestata per l'esportazione di macchinari listati senza autorizzazione

  • art. 2 Regolamento (UE) n. 833 del 2014

    richiamato insieme all'art. 2-bis come base delle restrizioni commerciali verso la Russia

  • art. 2-bis Regolamento (UE) n. 833 del 2014

    richiamato insieme all'art. 2 come parte del regime sanzionatorio sulle esportazioni

  • art. 253 c.p.p.

    invocato dalla difesa per contestare la legittimità del sequestro di dati e sistemi informatici

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    indica il limite del sindacato di legittimità in materia di sequestri, circoscritto alla violazione di legge

  • art. 262 c.p.p.

    richiamato come rimedio successivo per contestare l'eccessiva durata delle operazioni di estrazione e analisi dei dati

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017

    consente di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il presupposto soggettivo della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze in materia di sequestro, la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della ricostruzione fattuale né sostituire la propria valutazione a quella del giudice del riesame, essendo il controllo limitato ai soli profili di violazione di legge.
  • Il fumus commissi delicti può essere escluso solo se manchi una base logica e giuridica minimale della motivazione; non è invece consentito dedurre in cassazione una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dal tribunale del riesame.
  • In tema di sequestro probatorio di dati informatici, la proporzionalità non richiede necessariamente la predeterminazione rigida e assoluta di tempi o criteri, ma impone che il decreto o il provvedimento indichino modalità selettive idonee a evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative.
  • Quando il sequestro ha ad oggetto dispositivi o archivi digitali, è legittima l'estrazione di una copia forense dei soli supporti rilevanti, purché accompagnata da una perimetrazione dell'oggetto della ricerca e da un'organizzazione dell'attività che limiti l'invasività dell'apprensione.
  • Le doglianze che contestano in modo generico l'ampiezza del sequestro informatico, senza confrontarsi con le concrete ragioni selettive indicate dal giudice, sono inammissibili in cassazione.
  • La contestazione dell'eventuale eccessiva durata delle operazioni di estrazione o analisi dei dati può essere fatta valere anche successivamente mediante istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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