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Ordinanza

Ordinanza n. 325/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive n. -OMISSIS- , emesso in data-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, dalla Questura di Lucca per 1 per eccesso di potere – in tutte le sue forme sintomatiche e, su tutte, sproporzione e contraddittorietà –, difetto di motivazione e incongruità manifesta, che inficia il provvedimento del Questore; per la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; per la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche.

Giustizia amministrativa202600886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive adottato dalla Questura di Lucca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto eccesso di potere, anche nelle figure della sproporzione e della contraddittorietà, difetto di motivazione e manifesta incongruità, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 della legge n. 401/1989. La domanda cautelare si fondava, in particolare, sulla successiva remissione della querela da parte della persona offesa. Dal testo emerge tuttavia che il comportamento contestato — minacce e successiva aggressione fisica — era incontestato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il ricorso non apparisse suscettibile di positivo apprezzamento. Il Collegio ha considerato il comportamento del ricorrente, consistito in minacce e successiva aggressione fisica, incontestato e sufficiente a integrare il presupposto del divieto di accesso. Ha escluso che la successiva remissione della querela da parte della persona offesa fosse dirimente ai fini cautelari. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il comportamento consistente in minacce e successiva aggressione fisica, ove incontestato, è stato ritenuto sufficiente a costituire il presupposto del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive; la successiva remissione della querela non è stata considerata dirimente.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione, ma l'ordinanza cautelare non svolge una specifica analisi autonoma della sua applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare contro un divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, il comportamento incontestato consistente in minacce e successiva aggressione fisica può essere ritenuto sufficiente a integrare il presupposto del provvedimento.
  • La successiva remissione della querela da parte della persona offesa non è, di per sé, elemento dirimente per escludere il presupposto di un divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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