Cassazione Penale, Ordinanza n. 28480/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ha inoltre richiamato la possibilità di deliberare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva applicato all'imputato, su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., una pena concordata per più reati, unificati sotto il vincolo della continuazione con un precedente giudicato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione della legge penale, in particolare per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, secondo la Corte, con il patteggiamento l'imputato e il pubblico ministero definiscono anche la qualificazione giuridica, la sussistenza e il bilanciamento delle circostanze e la pena, sicché, ottenuta l'applicazione della pena concordata, l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie coperti dall'accordo negoziale. La Corte ha inoltre osservato che la circostanza attenuante invocata era stata oggetto di un precedente accordo non ratificato dal giudice, poi sostituito da un secondo accordo recepito nella sentenza impugnata; l'accordo, fino alla ratifica giudiziale, resta modificabile consensualmente dalle parti.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La pena su richiesta delle parti opera come meccanismo negoziale processuale che presuppone un accordo su qualificazione giuridica, circostanze e pena, con controllo del giudice su correttezza giuridica e congruità del trattamento sanzionatorio.
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
La circostanza attenuante invocata non può essere rimessa in discussione in cassazione quando il suo mancato riconoscimento è coerente con l'accordo negoziale recepito nella sentenza di patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere deliberata de plano nei casi previsti dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 27, terzo comma, Cost.
La Corte richiama il principio rieducativo della pena per giustificare la possibilità di modifiche congiunte dell'accordo prima della ratifica, al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto.
artt. 444 e ss. c.p.p.
La disciplina del patteggiamento consente l'accordo tra accusa e difesa sulla pena e sugli elementi giuridici rilevanti, con successivo controllo giudiziale.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra imputato e pubblico ministero copre anche la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza e il bilanciamento delle circostanze e la misura della pena; dopo la ratifica, l'imputato non può in cassazione contestare profili oggettivi o soggettivi della fattispecie che risultino assorbiti dall'intesa.
- L'accordo di patteggiamento resta modificabile consensualmente fino alla pronuncia della sentenza e alla ratifica del giudice; la non revocabilità unilaterale del consenso non esclude la possibilità di un nuovo accordo sostitutivo del precedente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a censurare elementi che sono stati oggetto dell'accordo negoziale su cui si fonda la sentenza di patteggiamento e non evidenzia un vizio riconducibile ai casi previsti dalla legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende.
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