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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39336/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La società, già ritenuta responsabile in primo e secondo grado per un illecito amministrativo dipendente da reato, ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di condanna dell'ente. La fattispecie concreta riguarda la contestazione all'ente, ai sensi dell'art. 25-bis, lett. f-bis), d.lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all'art. 473 c.p., relativo alla contraffazione di segni distintivi. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per avere l'azione penale nei confronti dell'ente seguito la citazione diretta a giudizio anziché la richiesta di rinvio a giudizio, sostenendo la necessità di una forma di esercizio dell'azione diversa e la conseguente invalidità del procedimento. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla valutazione del materiale probatorio, sostenendo che i capi riproducenti il marchio contraffatto non fossero idonei a ingannare il consumatore medio e chiedendo, in sostanza, una nuova lettura delle prove. Con il terzo motivo ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sanzione amministrativa irrogata, doglianza che la Corte ha ritenuto non adeguatamente sviluppata e nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che, nel sistema del d.lgs. 231/2001, opera il principio del simultaneus processus e che, quando il reato presupposto è perseguibile a citazione diretta, anche l'illecito dell'ente può essere contestato con la medesima forma, non essendovi nullità per la mancata richiesta di rinvio a giudizio. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità; ha altresì osservato che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il rischio di confusione derivante dall'uso di un segno assimilabile a un marchio forte, idoneo a incidere sulla fede pubblica. Il terzo motivo è stato qualificato come inedito e quindi non scrutinabile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 25-bis, lett. f-bis), d.lgs. 231/2001

    individua il titolo di responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto di contraffazione di segni distintivi.

  • art. 473 c.p.

    costituisce il reato presupposto richiamato a fondamento della responsabilità dell'ente.

  • art. 38 d.lgs. 231/2001

    è richiamato a sostegno della regola del simultaneus processus e della riunione tra procedimento per l'ente e processo per il reato presupposto.

  • art. 59 d.lgs. 231/2001

    nel disciplinare la contestazione dell'illecito amministrativo, viene letto come compatibile con la citazione diretta nei casi in cui essa sia la forma di esercizio dell'azione penale per il reato presupposto.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. 231/2001

    è evocato come indice sistematico del riferimento al caso in cui manchi l'udienza preliminare.

  • art. 407-bis c.p.p.

    viene indicato come disposizione che riproduce, nella parte rilevante, il previgente art. 405 c.p.p., senza introdurre una disciplina incompatibile con la citazione diretta.

  • art. 405 c.p.p.

    è richiamato in chiave storica per mostrare la continuità del dato normativo poi trasfuso nell'art. 407-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel sistema della responsabilità da reato degli enti, vige come regola generale il simultaneus processus: il procedimento nei confronti dell'ente deve restare riunito al processo penale relativo al reato presupposto, salvo specifiche ragioni o previsioni di segno contrario.
  • Quando il reato presupposto è perseguito con citazione diretta a giudizio, anche la contestazione dell'illecito amministrativo all'ente può seguire la medesima modalità, non essendo necessaria la richiesta di rinvio a giudizio e non determinandosi, per ciò solo, nullità del procedimento.
  • La disciplina dell'art. 59 d.lgs. 231/2001 va letta in modo sistematico: il riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio non esclude la compatibilità con la citazione diretta nei procedimenti in cui essa sia prevista per il reato presupposto.
  • In sede di legittimità non sono consentite doglianze che mirino soltanto a una rivalutazione del compendio probatorio o a una lettura alternativa dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • La censura sulla sanzione è scrutinabile solo se specificamente e tempestivamente articolata; deduzioni nuove o non adeguatamente sviluppate sono inammissibili.
  • Quando la Corte territoriale valorizza la capacità decettiva di un segno o modello che richiami un marchio noto, la verifica di legittimità si arresta se la motivazione è logicamente coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieModello organizzativoFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiResponsabilità enti (231)Reati contro la fede pubblicaProcesso penale

Testo integrale

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