Sentenza del 24/02/2016 n. 3610 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva notificato al contribuente un avviso di rettifica parziale per il recupero dell'IVA detratta nell'anno d'imposta 1982, ritenuta indebita in conseguenza della rinuncia al credito derivante dalla presentazione di una dichiarazione integrativa per il 1981 ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla L. n. 516 del 1982. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, il contribuente ha ricorso per cassazione sostenendo, in particolare, che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di estinzione della lite per intervenuto condono ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 44, e che la sentenza fosse priva di adeguata motivazione e non avesse esaminato la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il contribuente non aveva trascritto nel ricorso per cassazione, neppure nei passaggi essenziali, l'atto di appello contenente la domanda di estinzione, impedendo alla Corte di verificare la ritualità, tempestività e decisività dell'eccezione. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché il ricorrente non aveva trascritto gli atti, le difese e i documenti che assumeva essere stati ignorati dalla CTR, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. È rimasta quindi ferma la decisione di merito sfavorevole al contribuente. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata effettivamente proposta al giudice di merito e che sia riprodotta puntualmente nel ricorso per cassazione, indicando anche l'atto o il verbale in cui è stata formulata.
Art. 132 c.p.c.
Requisiti della sentenza.
La censura di nullità per carenza assoluta di motivazione deve essere specificamente dimostrata, indicando gli elementi essenziali omessi dalla sentenza.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Motivi di ricorso per cassazione.
Le doglianze relative alla nullità della sentenza e all'omesso esame di fatti decisivi devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente.
D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla L. n. 516 del 1982
La normativa richiamata riguardava la dichiarazione integrativa presentata per l'anno 1981, dalla quale l'Ufficio ha fatto discendere il recupero dell'IVA detratta per il 1982.
L. n. 413 del 1991, art. 44
La disposizione è stata invocata dal contribuente per sostenere l'estinzione della lite fiscale a seguito della definizione agevolata mediante condono, ma la relativa deduzione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda o eccezione: occorre trascrivere o indicare puntualmente il contenuto della domanda e l'atto processuale nel quale è stata proposta.
- Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di riportare nel ricorso gli atti, le difese, i verbali e i documenti rilevanti quando la censura riguarda la loro mancata valutazione; la Corte di cassazione non è tenuta a ricercarli autonomamente nel fascicolo.
- Le censure sulla motivazione devono evidenziare concretamente quale fatto decisivo sia stato omesso e spiegare perché tale fatto avrebbe potuto determinare un esito diverso; contestazioni generiche sulla mancata valutazione degli atti sono inammissibili.
- Anche una possibile definizione agevolata o un condono non produce effetti nel giudizio se la relativa domanda non è ritualmente allegata, documentata e riproposta in modo autosufficiente nei successivi gradi.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la decisione di merito resta ferma e il contribuente non ottiene alcuna rivalutazione sostanziale della pretesa fiscale.
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