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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44280/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti (totale: 3 anni, 1 mese e 7 giorni). Sosteneva che, poiché per i singoli reati formanti il nuovo cumulo la pena era inferiore ai limiti previsti dall'art. 656, comma 5, c.p.p., l'esecuzione avrebbe dovuto essere sospesa anche se egli era già detenuto per altra causa, ritenendo non applicabile l'art. 656, comma 9, lett. b).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p. non opera quando il condannato si trovi già detenuto in carcere per l'espiazione di altro titolo: in tali ipotesi il pubblico ministero deve procedere al cumulo e l'unificazione delle pene può determinare una pena complessiva che supera i limiti che giustificherebbero la sospensione o l'accesso a misure alternative. Perciò il giudice dell'esecuzione ha correttamente respinto la richiesta di sospensione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    comma 5; comma 9, lett. b)

    Comma 5 prevede la sospensione dell'esecuzione per pene detentive brevi; tuttavia la giurisprudenza interpreta che tale sospensione non si applica quando il condannato è già detenuto per altro titolo. La comma 9 lett. b) limita la sospensione al caso in cui la detenzione sia riferita al reato la cui pena deve essere eseguita, rafforzando il principio che la sospensione non opera se il soggetto si trova già in carcere per altra esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Cass. Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022

    Giurisprudenza che afferma la non applicabilità della sospensione di cui all'art. 656, comma 5, quando il condannato è già detenuto in espiazione di altro titolo.

  • Cass. Sez. 1, n. 24710 dell'11/01/2023

    Giurisprudenza che chiarisce che, se il cumulo/unificazione delle pene determina una misura complessiva che supera i limiti per l'accesso alle misure alternative, la sospensione prevista dall'art. 656 non può essere disposta.

Massime di principio

  • La sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. vale per pene detentive brevi solo se il condannato non è già detenuto in esecuzione di altra pena; la detenzione per altro titolo esclude la sospensione.
  • Quando sopravvengono più condanne il pubblico ministero deve procedere al cumulo: l'unificazione può cambiare la natura della pena complessiva rendendo inapplicabile la sospensione o l'accesso a misure alternative.
  • La previsione di cui all'art. 656, comma 9, lett. b) limita la sospensione al caso di custodia riferita alla stessa pena da eseguire; non può essere estesa per ottenere la sospensione quando la detenzione è per diverso titolo.
  • In situazioni analoghe, chi chiede la sospensione deve valutare non solo la pena singola ma l'effetto del cumulo: se il cumulo porta la pena oltre le soglie previste, la sospensione non è concessa.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre appello/ricorso.

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