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Sentenza

Sentenza del 19/07/2016 n. 4661 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Acquisto intracomunitario di autovetture - Frode carosello - Art. 60-bis, d.P.R. n. 633/1972 - Responsabilità solidale dell'acquirente per l'IVA non versata dal cedente - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. È stata considerata sufficiente la verifica dei beni a rischio frode, dei prezzi inferiori al valore normale e dell'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente. Il contribuente non ha fornito prove documentali idonee a vincere la presunzione prevista dalla norma; pertanto, è stata confermata la sua responsabilità solidale sussidiaria per l'IVA non versata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 nell'ambito di una presunta frode carosello relativa all'acquisto intracomunitario di autovetture. L'Ufficio ha ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità solidale dell'acquirente: commercializzazione di beni considerati a rischio frode, quali le autovetture, cessione a prezzi inferiori al valore normale e omesso versamento dell'IVA da parte del cedente. Il contribuente avrebbe dovuto superare la presunzione dimostrando, mediante elementi oggettivi e idonea documentazione, che il diverso prezzo praticato era giustificato da un effettivo diverso valore normale dei veicoli.

Norme richiamate

  • Art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972

    La norma consente di chiedere all'acquirente il pagamento solidale dell'IVA non versata dal cedente quando riguardi beni individuati come a rischio frode, ceduti a un corrispettivo inferiore al valore normale, salvo che l'acquirente dimostri la propria estraneità mediante prova contraria.

  • D.M. 22 dicembre 2005

    Individua, tra gli altri, le autovetture come beni soggetti alla disciplina antielusiva e antifrode dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972.

Massime di principio

  • Per applicare la responsabilità solidale dell'acquirente non è necessario dimostrare in ogni caso la sua partecipazione consapevole alla frode: è sufficiente accertare i presupposti oggettivi previsti dall'art. 60-bis.
  • Quando vengono acquistati beni a rischio frode a prezzi significativamente inferiori al valore normale e il cedente non versa l'IVA, l'acquirente deve essere in grado di documentare le ragioni economiche e oggettive del prezzo ridotto.
  • La prova contraria non può basarsi su mere dichiarazioni o contestazioni generiche, ma deve risultare da documenti e circostanze verificabili, come condizioni del veicolo, stato d'uso, difetti, precedenti commerciali o altre specifiche condizioni di mercato.
  • In operazioni intracomunitarie relative ad autovetture, è opportuno effettuare controlli preventivi sulla controparte, sulla congruità dei prezzi, sulla documentazione di acquisto e sulla regolarità fiscale del cedente.
  • La mancata conservazione di elementi idonei a giustificare un prezzo inferiore al valore normale espone l'acquirente al rischio di responsabilità solidale per l'IVA non versata dal cedente.

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