Sentenza del 19/07/2016 n. 4661 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Acquisto intracomunitario di autovetture - Frode carosello - Art. 60-bis, d.P.R. n. 633/1972 - Responsabilità solidale dell'acquirente per l'IVA non versata dal cedente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta legittima. È stata considerata sufficiente la verifica dei beni a rischio frode, dei prezzi inferiori al valore normale e dell'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente. Il contribuente non ha fornito prove documentali idonee a vincere la presunzione prevista dalla norma; pertanto, è stata confermata la sua responsabilità solidale sussidiaria per l'IVA non versata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 nell'ambito di una presunta frode carosello relativa all'acquisto intracomunitario di autovetture. L'Ufficio ha ritenuto sussistenti i presupposti della responsabilità solidale dell'acquirente: commercializzazione di beni considerati a rischio frode, quali le autovetture, cessione a prezzi inferiori al valore normale e omesso versamento dell'IVA da parte del cedente. Il contribuente avrebbe dovuto superare la presunzione dimostrando, mediante elementi oggettivi e idonea documentazione, che il diverso prezzo praticato era giustificato da un effettivo diverso valore normale dei veicoli.
Norme richiamate
Art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972
La norma consente di chiedere all'acquirente il pagamento solidale dell'IVA non versata dal cedente quando riguardi beni individuati come a rischio frode, ceduti a un corrispettivo inferiore al valore normale, salvo che l'acquirente dimostri la propria estraneità mediante prova contraria.
D.M. 22 dicembre 2005
Individua, tra gli altri, le autovetture come beni soggetti alla disciplina antielusiva e antifrode dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972.
Massime di principio
- Per applicare la responsabilità solidale dell'acquirente non è necessario dimostrare in ogni caso la sua partecipazione consapevole alla frode: è sufficiente accertare i presupposti oggettivi previsti dall'art. 60-bis.
- Quando vengono acquistati beni a rischio frode a prezzi significativamente inferiori al valore normale e il cedente non versa l'IVA, l'acquirente deve essere in grado di documentare le ragioni economiche e oggettive del prezzo ridotto.
- La prova contraria non può basarsi su mere dichiarazioni o contestazioni generiche, ma deve risultare da documenti e circostanze verificabili, come condizioni del veicolo, stato d'uso, difetti, precedenti commerciali o altre specifiche condizioni di mercato.
- In operazioni intracomunitarie relative ad autovetture, è opportuno effettuare controlli preventivi sulla controparte, sulla congruità dei prezzi, sulla documentazione di acquisto e sulla regolarità fiscale del cedente.
- La mancata conservazione di elementi idonei a giustificare un prezzo inferiore al valore normale espone l'acquirente al rischio di responsabilità solidale per l'IVA non versata dal cedente.
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