Sentenza del 22/04/2015 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Determinazione del reddito di impresa ai sensi dell'art. 39, secondo comma, DPR n. 600/73, mediante avviso di accertamento di tipo induttivo puro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo puro in presenza dell'omessa dichiarazione dei redditi. Le difese del contribuente non sono risultate sufficientemente supportate da documentazione probatoria idonea; pertanto, l'accertamento fondato sui dati e sulle notizie acquisiti dall'Amministrazione finanziaria è stato confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e la conseguente determinazione del reddito d'impresa mediante accertamento induttivo puro, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Tale disposizione consente all'Amministrazione finanziaria, in presenza di gravi irregolarità tra cui la mancata presentazione della dichiarazione, di ricostruire il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o acquisiti, anche prescindendo dalle risultanze contabili. Il contribuente era inoltre tenuto a dimostrare le proprie contestazioni mediante documentazione idonea, attendibile e formalmente conforme alla normativa vigente.
Norme richiamate
Art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973
L'Amministrazione finanziaria può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.
La norma consente l'accertamento induttivo-extra contabile del reddito d'impresa quando ricorrono condizioni gravi, tra cui, espressamente, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi l'Ufficio può ricostruire il reddito utilizzando anche elementi esterni alla contabilità e alla dichiarazione.
Direttiva 2001/115/CE del 20 dicembre 2001
La direttiva è richiamata in relazione ai requisiti formali e documentali della fatturazione; il principio rilevante è che la documentazione prodotta a sostegno delle pretese del contribuente deve essere formalmente regolare e idonea a dimostrare le operazioni contestate.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisce una grave irregolarità che, di per sé, può legittimare l'Amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo puro.
- In caso di accertamento induttivo, l'Ufficio può utilizzare dati, informazioni e presunzioni acquisiti da fonti diverse dalla contabilità del contribuente.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve fornire una prova concreta e documentale delle proprie ragioni; mere affermazioni o documenti informali sono normalmente insufficienti.
- La documentazione difensiva deve essere non solo sostanzialmente attendibile, ma anche formalmente conforme alle disposizioni fiscali applicabili.
- La mancata tenuta, esibizione o regolarità della documentazione contabile rafforza la posizione dell'Amministrazione e rende più difficile superare la ricostruzione induttiva del reddito.
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