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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37397/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza e la revoca della sospensione condizionale della pena. Paolo Brigandì deduce la erronea qualificazione del fatto sotto il comma 1 dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 (riconducendolo invece al comma 2, meno grave) sostenendo che al momento della domanda non esisteva l'obbligo di comunicare la sottoposizione a misura cautelare e che l'omessa comunicazione non riguardava informazioni rilevanti ai fini di revoca del beneficio. Romina Lamazza deduce (a) la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per l'esiguità dell'importo percepito e la mancata abitualità e (b) l'illegittimità della revoca della sospensione condizionale operata dalla Corte d'appello, per violazione del divieto di reformatio in peius, avendo il Pubblico Ministero non impugnato la statuizione.

La decisione

Per Paolo Brigandì: il ricorso è rigettato; la Cassazione conferma la condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 (autocertificazione mendace resa a seguito di richiesta INPS introdotta dalla legge di conversione), con condanna alle spese processuali. Per Romina Lamazza: la Corte dichiara l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. per decorso dei termini (ritardi nel deposito della motivazione e nella fissazione/definizione dell'udienza), con conseguente estinzione del procedimento giudiziario per tale causa.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni

    La Corte ha ritenuto che la mendace autocertificazione resa all'INPS, su richiesta successiva introdotta dalla legge di conversione, integrasse la condotta prevista dall'art. 7, comma 1 (dichiarazioni false o omissione di informazioni dovute) e non la fattispecie più lieve del comma 2.

  • art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 4/2019 (introdotto dalla legge di conversione n. 26/2019)

    Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: [...] c- bis ) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3

    La norma stabilisce il nuovo requisito negativo (assenza di misura cautelare) come requisito richiesto "al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione", il che giustifica la richiesta da parte dell'INPS di autocertificazioni successive e la rilevanza penale di eventuali dichiarazioni mendaci rese in sede di integrazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 4/2019 (introdotto dalla legge di conversione n. 26/2019)

    1 - bis . Sono fatte salve le richieste del reddito di cittadinanza presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio

    La disposizione transitoria consente l'erogazione per un periodo massimo di sei mesi senza le nuove integrazioni richieste dalla legge di conversione; oltre tale termine l'integrazione richiesta dall'INPS diventa condizione per la prosecuzione dell'erogazione e le dichiarazioni mendaci rese in tale sede sono punibili.

  • art. 344-bis c.p.p.

    La Corte ha applicato l'art. 344-bis c.p.p. dichiarando l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Lamazza a causa del decorso dei termini per la declaratoria di improcedibilità dovuto ai ritardi nel deposito della motivazione e nella definizione del ricorso in Cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La dedotta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era invocata per l'esiguità dell'importo percepito; la Corte non ha risolto il merito di tale eccezione per Lamazza, avendo dichiarato l'improcedibilità per motivi processuali.

  • art. 164, quarto comma, c.p.

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello può revocare ex officio la sospensione condizionale in presenza di cause ostative non conoscibili documentalmente dal giudice che ha concesso il beneficio, purché proceda a una verifica; nella specie la Corte d'appello ha revocato la sospensione senza specificare nuovi elementi acquisiti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme processuali che definiscono i motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti (violazione di legge e vizio di motivazione).

Massime di principio

  • La resa di un'autocertificazione mendace, anche se richiesta dall'INPS successivamente all'originaria domanda in forza di modifiche legislative che hanno introdotto nuovi requisiti, può integrare il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 (false dichiarazioni per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza).
  • La disposizione transitoria (art. 13, comma 1-bis) consente un periodo transitorio (max 6 mesi) durante il quale il beneficio può essere erogato in assenza delle nuove integrazioni; trascorso tale termine, le integrazioni richieste dall'INPS diventano condizione per la prosecuzione dell'erogazione e la loro mendace attestazione è rilevante penalmente.
  • La distinzione tra le fattispecie dell'art. 7 (comma 1 vs comma 2) dipende dalla rilevanza e dal momento delle informazioni: la Corte tende ad applicare il comma 1 quando la dichiarazione mendace, resa su richiesta dell'INPS per i requisiti successivamente introdotti, ha l'effetto di prolungare/ottenere indebitamente il beneficio oltre il periodo transitorio.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva di esiguità del danno, abitualità e impulso criminoso; l'esiguità dell'importo da sola potrebbe non essere decisiva.
  • La revoca della sospensione condizionale da parte del giudice d'appello può avvenire anche d'ufficio se emergono cause ostative non conoscibili dal primo giudice, ma deve risultare una verifica e l'indicazione degli elementi che giustificano la revoca per evitare censure per difetto di motivazione o reformatio in peius ingiustificata.
  • Ai fini processuali, il decorso dei termini per la declaratoria di improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.) può estinguere l'azione penale anche se il merito non è stato favorevole al ricorrente; pertanto le parti devono monitorare i tempi di deposito della motivazione e la fissazione delle udienze in Cassazione.

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